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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17688/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione TRUPIANO Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp att cpp in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e comma 2 lett.c) CDS e e a quello di cui all'art.187 comma 8 CDS La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato correttamente richiamando il consolidato principio di diritto riaffermato anche di recente da questa Corte secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione delralcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01) Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione TRUPIANO Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp att cpp in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e comma 2 lett.c) CDS e e a quello di cui all'art.187 comma 8 CDS La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato correttamente richiamando il consolidato principio di diritto riaffermato anche di recente da questa Corte secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione delralcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01) Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico . Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 .
Sentenza Cassazione n. 17688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris