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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 32655/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19369/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell’avvocatoSIVIERI ORLANDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.16/2021 depositata il 07/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 26/10/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19369/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell’avvocatoSIVIERI ORLANDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.16/2021 depositata il 07/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 26/10/2022 I
Decreto Cassazione n. 32655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris