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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11791/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30336/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1518/03/20 depositata in data 14/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: Assei 722_ - il contribuente, ditta individuale, ricorreva avverso un avviso di accertamento avente per oggetto il recupero di IVA indebitamente non versata per presunti acqui:sti in sospensione di imposta ex art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP rigettava il ricorso, ritenendo non provata sia la natura di dotazioni di bordo degli acquisti contestati, sia la sussistenza del requisito di esportatore abituale in capo al contribuente; - appellava tal pronuncia, quanto al difetto del requisito ridetto, la Sicilpesca di [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa la parte in appello soccombente con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: - il solo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omessa e/o insufficiente motivazione e per omessa e/o insufficiente valutazione delle prove fornite in giudizio e per violazione ed errata applicazione dell'art. 8bis del d.P.R. n. 633 de 1972 e dell'art. 1 c. 1 lett. a) del d.

L. n. 746 del 1983 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non censurato da parte del contribuente in appello il difetto di prova, ritenuto dalla CTP, in ordine alla sussistenza dei requisiti di esportatore abituale e ritenuto poi erroneamente che gli elementi di prova dedotti, consistenti nel registro delle dichiarazioni di intenti e nel registro IVA, oltre che nel quadro Iva VE della dichiarazione mod.

Unico 2006, presentato con riferimento alle operazioni compiute nel 2005, non fossero idonei e sufficienti a dar prova della sussistenza del requisito di esportatore abituale; - il motivo non può trovare accoglimento; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - in primo luogo, esso risulta un coacervo di plurime, triplici, ecjir,• ze-r, censure tra di loro .gerd~c- aìe che' non consentono l'esame autonomo delle singole doglianze; - ma soprattutto e in ogni caso la CTR, in concreto, non ha affetto omesso l'esame dei documenti indicati e trascritti in ricorso, relativi alla questione inerente la prova della qualifica di esportatore abituale dedotta, come risulterebbe da tal documentazione; - essa invero ha esaminato tutti i documenti prodotti, inclusi i modelli dichiarativi, di quali in concreto si chiede nuova rivalutazione, risultando sotto tal profilo il motivo inammissibile; - in ogni caso, ove si trattasse di un vero errore percettivo, per avere la CTR erroneamente percepito come privo di indicazioni un documento, quale il modello dichiarativo indicato in ricorso, che viceversa recava indicazioni numeriche, allora il profilo andava censurato ex art. 395 n. 4 c.p.c.; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese del giudizio seguono la soccombenza; p.q.rn. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30336/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1518/03/20 depositata in data 14/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: Assei 722_ - il contribuente, ditta individuale, ricorreva avverso un avviso di accertamento avente per oggetto il recupero di IVA indebitamente non versata per presunti acqui:sti in sospensione di imposta ex art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP rigettava il ricorso, ritenendo non provata sia la natura di dotazioni di bordo degli acquisti contestati, sia la sussistenza del requisito di esportatore abituale in capo al contribuente; - appellava tal pronuncia, quanto al difetto del requisito ridetto, la Sicilpesca di [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa la parte in appello soccombente con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: - il solo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omessa e/o insufficiente motivazione e per omessa e/o insufficiente valutazione delle prove fornite in giudizio e per violazione ed errata applicazione dell'art. 8bis del d.P.R. n. 633 de 1972 e dell'art. 1 c. 1 lett. a) del d. L. n. 746 del 1983 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non censurato da parte del contribuente in appello il difetto di prova, ritenuto dalla CTP, in ordine alla sussistenza dei requisiti di esportatore abituale e ritenuto poi erroneamente che gli elementi di prova dedotti, consistenti nel registro delle dichiarazioni di intenti e nel registro IVA, oltre che nel quadro Iva VE della dichiarazione mod. Unico 2006, presentato con riferimento alle operazioni compiute nel 2005, non fossero idonei e sufficienti a dar prova della sussistenza del requisito di esportatore abituale; - il motivo non può trovare accoglimento; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - in primo luogo, esso risulta un coacervo di plurime, triplici, ecjir,• ze-r, censure tra di loro .gerd~c- aìe che' non consentono l'esame autonomo delle singole doglianze; - ma soprattutto e in ogni caso la CTR, in concreto, non ha affetto omesso l'esame dei documenti indicati e trascritti in ricorso, relativi alla questione inerente la prova della qualifica di esportatore abituale dedotta, come risulterebbe da tal documentazione; - essa invero ha esaminato tutti i documenti prodotti, inclusi i modelli dichiarativi, di quali in concreto si chiede nuova rivalutazione, risultando sotto tal profilo il motivo inammissibile; - in ogni caso, ove si trattasse di un vero errore percettivo, per avere la CTR erroneamente percepito come privo di indicazioni un documento, quale il modello dichiarativo indicato in ricorso, che viceversa recava indicazioni numeriche, allora il profilo andava censurato ex art. 395 n. 4 c.p.c.; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese del giudizio seguono la soccombenza; p.q.rn. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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