CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che sostiene la tempestività dell'appello - è manifestamente infondato, poiché sostiene che nel caso di giudizio abbreviato debba essere notificato all'imputato rimasto assente l'avviso di deposito della sentenza, con la conseguenza che nel caso di omesso avviso (come nella specie) non decorrerebbero i termini per l'impugnazione; tuttavia questa tesi si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 , dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, in motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 dist:). att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67; conf. Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278552). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che sostiene la mancanza di elementi idonei a ricavare la volontà in capo all'imputato di porre in esser atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale, è generico, assertivo e versato in fatto, senza alcun confronto critico con la tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a base della c.d. "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C