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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13744/2026

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ale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1839 del 29 dicembre2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 diAncona il pagamento di Euro 15.504,56 (oltre accessori), quale importo do-vuto a titolo di spese legali in forza della sentenza della Corte d’appello diAncona n. 156/2016;− il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Ancona proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. deducendo che il credito azionato era da intendersiestinto per compensazione legale coi controcrediti dell’opponente, dell’im-porto complessivo di Euro 15.806,30, fondati su diversi provvedimenti giu-diziari definitivi (in prevalenza relativi a liquidazioni di spese); contestavaaltresì che col precetto era stata pretesa anche l’imposta di registrazionedella sentenza azionata, in quanto già corrisposta dal Condominio;− l’opposto Belardinelli si costituiva e insisteva per il rigetto dell’opposi-zione, sostenendo, in particolare, che i crediti opposti in compensazione dalCondominio erano anteriori alla formazione del titolo giudiziale azionato eche, in sede di opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il de-bitore poteva far valere solo fatti estintivi/modificativi successivi alla forma-zione del titolo stesso; aggiungeva altresì rilievi legati alle procedure esecu-tive che il Condominio aveva intrapreso per alcuni di quei controcrediti; inol-tre, affermava che l’imposta di registro era solo stata menzionata, ma nonconteggiata nel precetto ed eccepiva un proprio ulteriore credito nei confrontidel Condominio di oltre 30.000,00 Euro, in forza della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2074/2014;− il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1610 del 25 settembre 2019,rigettava l’opposizione e condannava il Condominio alle spese, ritenendo nonutilmente opponibile la compensazione nei termini prospettati, in quanto icontrocrediti risultavano anteriori al titolo azionato;− il Condominio proponeva appello, al quale resisteva Belardinelli;− la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1839 del 29 dicembre2023, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizioneNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026esecutiva, dichiarava l’estinzione del credito azionato da Belardinelli percompensazione legale;− contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassa-zione, articolato in sette motivi;− il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Ancona resisteva con controricorso;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio si riservavail deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art.380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sen-tenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 Cost.nella parte in cui ritiene assorbita dalle statuizioni di accoglimento dei motividi appello l’eccezione di compensazione sollevata dal Belardinelli in relazionead un suo ulteriore credito verso il Condominio (sent. Trib.

An. 2074/14).»;il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto/mancanza di moti-vazione sul punto dell’asserito “assorbimento” dell’eccezione di compensa-zione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fondata su un ulteriore credito (la sen-tenza Tribunale di Ancona n. 2074/2014), ritenuto autonomo e decisivo ri-spetto alla compensazione accolta in favore del Condominio;− col secondo motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della eccezione incompensazione sollevata dal Belardinelli in relazione al suo ulteriore creditoverso il Condominio.»; il ricorrente prospetta una minuspetizione sull’ecce-zione di compensazione relativa al suo ulteriore credito verso il Condominio,sostenendo che la Corte d’appello non ha deciso alcunché su tale questione;− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminati -sono fondati;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− nei gradi di merito [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto una propria(contro)eccezione di compensazione fondata su un ulteriore credito (oltreEuro 30.000,00) derivante dalla sentenza del Tribunale di Ancona n.2074/2014, eccezione che aveva reiterato anche in appello;− la Corte d’appello, dopo avere accolto l’eccezione di compensazione delCondominio, ha affermato che quanto statuito assorbiva «le ulteriori do-glianze e richieste delle parti», senza però esplicitare se e perché tale assor-bimento si dovesse estendere anche all’eccezione di compensazione sopraindicata, fondata su un diverso e ulteriore titolo;− la compensazione fatta valere dal Condominio mirava a paralizzare ilcredito azionato col precetto; tuttavia, l’allegazione di un credito ulterioreavrebbe potuto alterare l’esito dell’opposizione anche nell’ipotesi di suo ac-coglimento, in quanto idonea, secondo la prospettazione dell’opposto, a neu-tralizzare il controcredito condominiale; pertanto, l’eccezione di compensa-zione proposta dall’opposto, fondata su titolo diverso e su distinto fatto co-stitutivo, non può ritenersi ricompresa in un generico assorbimento, dovendoil giudice darne conto con statuizione espressa, anche solo in termini di irri-levanza/inammissibilità, in rapporto all’oggetto dell’opposizione a precetto;− nella sentenza impugnata si rilevano, dunque, sia una motivazione ap-parente (nella parte in cui l’assorbimento viene affermato in modo indiffe-renziato su una questione potenzialmente decisiva e autonomamente pro-spettata), sia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sullaspecifica eccezione di compensazione di Belardinelli, ritualmente introdottae coltivata anche in appello;− già solo in accoglimento delle suddette censure, dunque, la sentenzaimpugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di merito (in diversacomposizione) per nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese delgiudizio di legittimità;− ciò non assorbe, tuttavia, alcuna delle altre questioni, che restano subiudice nonostante l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− col terzo motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 - Violazione e/o falsa appli-cazione degli artt. 2967-2909 c.c. 124 disp. att. c.c. 324 c.p.c. - 1241-1243c.c. in relazione al requisito della certezza dei crediti opposti in compensa-zione ravvisata pur in assenza della rituale attestazione.», per avere la Corted’appello ritenuto certi/esigibili i controcrediti condominiali (perché derivantida provvedimenti “definitivi”), senza la produzione della certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c. sul passaggio in giudicato, che non può essere supplitadalla non contestazione;− il motivo è infondato;− la Corte d’appello ha ricostruito i controcrediti del Condominio comederivanti da provvedimenti giudiziari relativi a spese legali e li ha consideraticerti, liquidi ed esigibili, evidenziando anche che la definitività non era statasostanzialmente contestata;− ai fini della predetta decisione non occorreva, in ogni caso, la “cer-tezza” che si richiede per configurare un giudicato esterno (e, dunque, lacertificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.), dato che i controcrediti, derivantida condanne alle spese, erano ex se muniti di esecutorietà e, quindi, idoneia consentire l’operatività della compensazione, in quanto determinati nel loroammontare e concretamente azionabili;− in definitiva, la doglianza confonde il piano della “definitività” (giudi-cato esterno) con quello dell’esecutorietà/azionabilità di crediti: la certifica-zione ex art. 124 disp. att. c.p.c. attiene alla prova del giudicato esternomentre qui rileva, invece, l’idoneità dei titoli a fondare crediti esigibili/azio-nabili (specie trattandosi di condanne alle spese), sufficiente allo scrutiniodella compensazione nel giudizio di opposizione;− col quarto motivo si deduce: «Art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esamecirca un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la sentenza non haconsiderato che, nella coesistenza dei maggiori crediti del Belardinelli (sen-tenze n 156/16 C.A. di Ancona e n. 2074/14 del Trib.

Ancona per circa euroNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/202650.000,00) il Condominio, con precetto notificato 4/4/17 ed atto di pignora-mento presso terzi notificato il 18/5/17, ha scelto di porre in esecuzione ilproprio credito portato dalla sentenza n. 21394/14 e di continuare a coltivarela procedura esecutiva immobiliare n. 456/09 Tribunale di Ancona fondatasul decreto ingiuntivo n. 1300/08 del Tribunale di Ancona, rinunciando per-tanto alla compensazione.»; il ricorrente lamenta l’omesso esame di circo-stanze fattuali asseritamente decisive, costituite dalle esecuzioni (mobiliaree immobiliare) intraprese dal Condominio, comportamento ritenuto incom-patibile con la successiva eccezione di compensazione e dunque idoneo aintegrare una rinuncia (implicita) alla compensazione stessa;− col quinto motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1241-1243-1246 c.c.», attesa la rinunciabilità allacompensazione, anche per comportamento concludente costituito dall’averintrapreso/coltivato azioni esecutive per realizzare i crediti opposti per para-lizzare il credito azionato [OSCURATO:PERSONA];− con dette ulteriori censure - che possono essere esaminate congiunta-mente perché articolate su ragioni analoghe - il ricorrente afferma, nella so-stanza, che il Condominio, avendo intrapreso (e coltivato) procedure esecu-tive in forza dei propri titoli prima del precetto dello stesso Belardinelli, avevamostrato una condotta incompatibile con la successiva eccezione di compen-sazione; la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare tali fatti decisivie/o avrebbe violato le regole sulla rinunciabilità della compensazione;− dagli atti emerge - ed è pacifico nella ricostruzione della vicenda - chele iniziative esecutive del Condominio (in particolare, quelle menzionate dalricorrente) erano state temporalmente antecedenti alla notifica del precettoe all’opposizione contenente l’eccezione di compensazione;− l’argomento della rinuncia (implicita) è inconsistente, perché la com-pensazione, fondata sulla coesistenza dei crediti, ha assunto rilievo nel giu-dizio di opposizione al precetto del Belardinelli;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− il precedente avvio o la pendenza di procedure esecutive non è logica-mente, né giuridicamente incompatibile con l’eccezione di compensazione:se e quando la compensazione producesse effetto estintivo sino a concor-renza, allora diverrebbe preclusa (o comunque priva di titolo sostanziale) laprosecuzione dell’esecuzione per la parte estinta; tuttavia, finché il creditonon è soddisfatto e la compensazione non è dichiarata (o ha comunque ope-rato), il creditore mantiene la sua legittimazione ad esercitare strumenti ditutela e recupero del proprio credito;− col sesto motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. 111 Cost. laddove,con motivazione inesistente o meramente apparente, ha accolto il motivo diopposizione con cui il Condominio si doleva che con il precetto fosse statointimato il pagamento della tassa di registrazione da lui già pagata.»; la mo-tivazione della Corte d’appello sul tema “tassa di registrazione” non riguar-dava il suo pagamento, bensì la sua inclusione nell’importo precettato;− il motivo è inammissibile per carenza d’interesse alla sua proposizione;− nella sua stessa iniziale impostazione difensiva, l’opposto (oggi, ricor-rente) aveva sostenuto che l’imposta non era stata precettata, ma solo men-zionata tra le eventuali successive occorrende;− perciò, il preteso errore (o la carenza motivazionale) addebitato allaCorte d’appello - che ha riconosciuto che l’imposta era già stata pagata dalCondominio - non è idoneo ad arrecare alcun pregiudizio attuale al ricor-rente, perché non incide sull’importo effettivamente intimato col precetto(che, per affermazione dello stesso ricorrente, non includeva detta imposta);− la censura, dunque, non mira a rimuovere un capo decisorio produttivodi effetti sfavorevoli per il ricorrente, ma una motivazione su una circostanzache, nella premessa del ricorrente stesso, non avrebbe affatto inciso sulquantum intimato;− col settimo motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1175 - 1375 c.c. per manifesto abuso del dirittoNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026e del processo»; in via subordinata, il ricorrente prospetta un abuso da partedel Condominio, che avrebbe scelto modalità di tutela (iniziative esecutive esuccessiva opposizione/compensazione) ritenute sproporzionate e gravose,con moltiplicazione di attività e costi, in violazione dei canoni di correttezzae buona fede;− il motivo è infondato;− dal quadro fattuale risulta un intreccio di posizioni creditorie reciprochee un contenzioso stratificato: il Condominio ha fatto valere una serie di titoli(per lo più spese) e [OSCURATO:PERSONA] ha reagito opponendo a sua voltacrediti e contestazioni;− in una situazione siffatta, caratterizzata da aspra conflittualità e plura-lità di titoli, non è configurabile un abuso del diritto solo perché una parteusa strumenti processuali astrattamente previsti e coerenti con la tutela delcredito, specie quando la compensazione viene invocata proprio per evitarepagamenti incrociati e per neutralizzare pretese contrapposte;− in definitiva, il ricorrente non dimostra (oltre alla mera affermazione)un impiego distorto degli strumenti processuali in funzione estranea alla tu-tela del credito, mentre il quadro complessivo depone per la fisiologia delconflitto, benché obiettivamente esasperato, tra crediti contrapposti;p. q. m.la Corterigetta il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso;dichiara inammissibile il sesto motivo;accoglie il primo e il secondo motivo;per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appellodi Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.

Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1839 del 29 dicembre2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 diAncona il pagamento di Euro 15.504,56 (oltre accessori), quale importo do-vuto a titolo di spese legali in forza della sentenza della Corte d’appello diAncona n. 156/2016;− il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Ancona proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. deducendo che il credito azionato era da intendersiestinto per compensazione legale coi controcrediti dell’opponente, dell’im-porto complessivo di Euro 15.806,30, fondati su diversi provvedimenti giu-diziari definitivi (in prevalenza relativi a liquidazioni di spese); contestavaaltresì che col precetto era stata pretesa anche l’imposta di registrazionedella sentenza azionata, in quanto già corrisposta dal Condominio;− l’opposto Belardinelli si costituiva e insisteva per il rigetto dell’opposi-zione, sostenendo, in particolare, che i crediti opposti in compensazione dalCondominio erano anteriori alla formazione del titolo giudiziale azionato eche, in sede di opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il de-bitore poteva far valere solo fatti estintivi/modificativi successivi alla forma-zione del titolo stesso; aggiungeva altresì rilievi legati alle procedure esecu-tive che il Condominio aveva intrapreso per alcuni di quei controcrediti; inol-tre, affermava che l’imposta di registro era solo stata menzionata, ma nonconteggiata nel precetto ed eccepiva un proprio ulteriore credito nei confrontidel Condominio di oltre 30.000,00 Euro, in forza della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2074/2014;− il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1610 del 25 settembre 2019,rigettava l’opposizione e condannava il Condominio alle spese, ritenendo nonutilmente opponibile la compensazione nei termini prospettati, in quanto icontrocrediti risultavano anteriori al titolo azionato;− il Condominio proponeva appello, al quale resisteva Belardinelli;− la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1839 del 29 dicembre2023, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizioneNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026esecutiva, dichiarava l’estinzione del credito azionato da Belardinelli percompensazione legale;− contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassa-zione, articolato in sette motivi;− il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Ancona resisteva con controricorso;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio si riservavail deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art.380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sen-tenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 Cost.nella parte in cui ritiene assorbita dalle statuizioni di accoglimento dei motividi appello l’eccezione di compensazione sollevata dal Belardinelli in relazionead un suo ulteriore credito verso il Condominio (sent. Trib. An. 2074/14).»;il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto/mancanza di moti-vazione sul punto dell’asserito “assorbimento” dell’eccezione di compensa-zione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fondata su un ulteriore credito (la sen-tenza Tribunale di Ancona n. 2074/2014), ritenuto autonomo e decisivo ri-spetto alla compensazione accolta in favore del Condominio;− col secondo motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della eccezione incompensazione sollevata dal Belardinelli in relazione al suo ulteriore creditoverso il Condominio.»; il ricorrente prospetta una minuspetizione sull’ecce-zione di compensazione relativa al suo ulteriore credito verso il Condominio,sostenendo che la Corte d’appello non ha deciso alcunché su tale questione;− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminati -sono fondati;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− nei gradi di merito [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto una propria(contro)eccezione di compensazione fondata su un ulteriore credito (oltreEuro 30.000,00) derivante dalla sentenza del Tribunale di Ancona n.2074/2014, eccezione che aveva reiterato anche in appello;− la Corte d’appello, dopo avere accolto l’eccezione di compensazione delCondominio, ha affermato che quanto statuito assorbiva «le ulteriori do-glianze e richieste delle parti», senza però esplicitare se e perché tale assor-bimento si dovesse estendere anche all’eccezione di compensazione sopraindicata, fondata su un diverso e ulteriore titolo;− la compensazione fatta valere dal Condominio mirava a paralizzare ilcredito azionato col precetto; tuttavia, l’allegazione di un credito ulterioreavrebbe potuto alterare l’esito dell’opposizione anche nell’ipotesi di suo ac-coglimento, in quanto idonea, secondo la prospettazione dell’opposto, a neu-tralizzare il controcredito condominiale; pertanto, l’eccezione di compensa-zione proposta dall’opposto, fondata su titolo diverso e su distinto fatto co-stitutivo, non può ritenersi ricompresa in un generico assorbimento, dovendoil giudice darne conto con statuizione espressa, anche solo in termini di irri-levanza/inammissibilità, in rapporto all’oggetto dell’opposizione a precetto;− nella sentenza impugnata si rilevano, dunque, sia una motivazione ap-parente (nella parte in cui l’assorbimento viene affermato in modo indiffe-renziato su una questione potenzialmente decisiva e autonomamente pro-spettata), sia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sullaspecifica eccezione di compensazione di Belardinelli, ritualmente introdottae coltivata anche in appello;− già solo in accoglimento delle suddette censure, dunque, la sentenzaimpugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di merito (in diversacomposizione) per nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese delgiudizio di legittimità;− ciò non assorbe, tuttavia, alcuna delle altre questioni, che restano subiudice nonostante l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− col terzo motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 - Violazione e/o falsa appli-cazione degli artt. 2967-2909 c.c. 124 disp. att. c.c. 324 c.p.c. - 1241-1243c.c. in relazione al requisito della certezza dei crediti opposti in compensa-zione ravvisata pur in assenza della rituale attestazione.», per avere la Corted’appello ritenuto certi/esigibili i controcrediti condominiali (perché derivantida provvedimenti “definitivi”), senza la produzione della certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c. sul passaggio in giudicato, che non può essere supplitadalla non contestazione;− il motivo è infondato;− la Corte d’appello ha ricostruito i controcrediti del Condominio comederivanti da provvedimenti giudiziari relativi a spese legali e li ha consideraticerti, liquidi ed esigibili, evidenziando anche che la definitività non era statasostanzialmente contestata;− ai fini della predetta decisione non occorreva, in ogni caso, la “cer-tezza” che si richiede per configurare un giudicato esterno (e, dunque, lacertificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.), dato che i controcrediti, derivantida condanne alle spese, erano ex se muniti di esecutorietà e, quindi, idoneia consentire l’operatività della compensazione, in quanto determinati nel loroammontare e concretamente azionabili;− in definitiva, la doglianza confonde il piano della “definitività” (giudi-cato esterno) con quello dell’esecutorietà/azionabilità di crediti: la certifica-zione ex art. 124 disp. att. c.p.c. attiene alla prova del giudicato esternomentre qui rileva, invece, l’idoneità dei titoli a fondare crediti esigibili/azio-nabili (specie trattandosi di condanne alle spese), sufficiente allo scrutiniodella compensazione nel giudizio di opposizione;− col quarto motivo si deduce: «Art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esamecirca un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la sentenza non haconsiderato che, nella coesistenza dei maggiori crediti del Belardinelli (sen-tenze n 156/16 C.A. di Ancona e n. 2074/14 del Trib. Ancona per circa euroNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/202650.000,00) il Condominio, con precetto notificato 4/4/17 ed atto di pignora-mento presso terzi notificato il 18/5/17, ha scelto di porre in esecuzione ilproprio credito portato dalla sentenza n. 21394/14 e di continuare a coltivarela procedura esecutiva immobiliare n. 456/09 Tribunale di Ancona fondatasul decreto ingiuntivo n. 1300/08 del Tribunale di Ancona, rinunciando per-tanto alla compensazione.»; il ricorrente lamenta l’omesso esame di circo-stanze fattuali asseritamente decisive, costituite dalle esecuzioni (mobiliaree immobiliare) intraprese dal Condominio, comportamento ritenuto incom-patibile con la successiva eccezione di compensazione e dunque idoneo aintegrare una rinuncia (implicita) alla compensazione stessa;− col quinto motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1241-1243-1246 c.c.», attesa la rinunciabilità allacompensazione, anche per comportamento concludente costituito dall’averintrapreso/coltivato azioni esecutive per realizzare i crediti opposti per para-lizzare il credito azionato [OSCURATO:PERSONA];− con dette ulteriori censure - che possono essere esaminate congiunta-mente perché articolate su ragioni analoghe - il ricorrente afferma, nella so-stanza, che il Condominio, avendo intrapreso (e coltivato) procedure esecu-tive in forza dei propri titoli prima del precetto dello stesso Belardinelli, avevamostrato una condotta incompatibile con la successiva eccezione di compen-sazione; la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare tali fatti decisivie/o avrebbe violato le regole sulla rinunciabilità della compensazione;− dagli atti emerge - ed è pacifico nella ricostruzione della vicenda - chele iniziative esecutive del Condominio (in particolare, quelle menzionate dalricorrente) erano state temporalmente antecedenti alla notifica del precettoe all’opposizione contenente l’eccezione di compensazione;− l’argomento della rinuncia (implicita) è inconsistente, perché la com-pensazione, fondata sulla coesistenza dei crediti, ha assunto rilievo nel giu-dizio di opposizione al precetto del Belardinelli;Numero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026− il precedente avvio o la pendenza di procedure esecutive non è logica-mente, né giuridicamente incompatibile con l’eccezione di compensazione:se e quando la compensazione producesse effetto estintivo sino a concor-renza, allora diverrebbe preclusa (o comunque priva di titolo sostanziale) laprosecuzione dell’esecuzione per la parte estinta; tuttavia, finché il creditonon è soddisfatto e la compensazione non è dichiarata (o ha comunque ope-rato), il creditore mantiene la sua legittimazione ad esercitare strumenti ditutela e recupero del proprio credito;− col sesto motivo si deduce: «Art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. 111 Cost. laddove,con motivazione inesistente o meramente apparente, ha accolto il motivo diopposizione con cui il Condominio si doleva che con il precetto fosse statointimato il pagamento della tassa di registrazione da lui già pagata.»; la mo-tivazione della Corte d’appello sul tema “tassa di registrazione” non riguar-dava il suo pagamento, bensì la sua inclusione nell’importo precettato;− il motivo è inammissibile per carenza d’interesse alla sua proposizione;− nella sua stessa iniziale impostazione difensiva, l’opposto (oggi, ricor-rente) aveva sostenuto che l’imposta non era stata precettata, ma solo men-zionata tra le eventuali successive occorrende;− perciò, il preteso errore (o la carenza motivazionale) addebitato allaCorte d’appello - che ha riconosciuto che l’imposta era già stata pagata dalCondominio - non è idoneo ad arrecare alcun pregiudizio attuale al ricor-rente, perché non incide sull’importo effettivamente intimato col precetto(che, per affermazione dello stesso ricorrente, non includeva detta imposta);− la censura, dunque, non mira a rimuovere un capo decisorio produttivodi effetti sfavorevoli per il ricorrente, ma una motivazione su una circostanzache, nella premessa del ricorrente stesso, non avrebbe affatto inciso sulquantum intimato;− col settimo motivo si deduce: «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1175 - 1375 c.c. per manifesto abuso del dirittoNumero registro generale 2666/2024Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 13744/2026Data pubblicazione 11/05/2026e del processo»; in via subordinata, il ricorrente prospetta un abuso da partedel Condominio, che avrebbe scelto modalità di tutela (iniziative esecutive esuccessiva opposizione/compensazione) ritenute sproporzionate e gravose,con moltiplicazione di attività e costi, in violazione dei canoni di correttezzae buona fede;− il motivo è infondato;− dal quadro fattuale risulta un intreccio di posizioni creditorie reciprochee un contenzioso stratificato: il Condominio ha fatto valere una serie di titoli(per lo più spese) e [OSCURATO:PERSONA] ha reagito opponendo a sua voltacrediti e contestazioni;− in una situazione siffatta, caratterizzata da aspra conflittualità e plura-lità di titoli, non è configurabile un abuso del diritto solo perché una parteusa strumenti processuali astrattamente previsti e coerenti con la tutela delcredito, specie quando la compensazione viene invocata proprio per evitarepagamenti incrociati e per neutralizzare pretese contrapposte;− in definitiva, il ricorrente non dimostra (oltre alla mera affermazione)un impiego distorto degli strumenti processuali in funzione estranea alla tu-tela del credito, mentre il quadro complessivo depone per la fisiologia delconflitto, benché obiettivamente esasperato, tra crediti contrapposti;p. q. m.la Corterigetta il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso;dichiara inammissibile il sesto motivo;accoglie il primo e il secondo motivo;per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appellodi Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 13744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris