CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44767/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 5/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VERONA in data 28/03/2019 aveva condannato GRIGOLETTI Nicola a pena di giustizia per il reato di truffa in danno di CABILLI Claudio, accertato a COSTERMANO e a VERONA in epoca prossima al 6/08/2015. La CORTE territoriale escludeva la recidiva, riduceva la pena e riconosceva il beneficio della sospensione della pena alla condizione del pagamento della provvisionale disposta in primo grado e delle spese di costituzione e difesa della parte civile. GRIGOLETTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla tempestività della querela. Sostiene che la persona offesa CABILLI Claudio, che aveva proposta la querela nell'agosto 2015, in realtà fosse a conoscenza della truffa già dal dicembre 2014, mentre in sentenza tale percezione era stata fatta risalire al giugno 2015. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato. Con motivazione congrua e coerente la CORTE territoriale ha invero illustrato come i raggiri posti in essere dall'imputato, procacciatore d'affari per ditte di telefonia, fossero stati rinnovati fino a maggio 2015, attraverso rassicurazioni inveritiere e con la prospettazione di disguidi nella consegna del materiale pattuito, che egli si era impegnato a superare, e ha spiegato sulla scorta di quali elementi oggettivi soltanto alla data del 15/06/2015 alla persona offesa era stato evidente che il contratto non avrebbe mai conosciuto esecuzione. Il ricorso non ha inteso confrontarsi con tale analitica ricostruzione in fatto, insuperabile in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non si procede, come richiesto per iscritto dal difensore della parte civile, alla liquidazione delle spese in questo grado, non essendovi stata attività difensiva, al di là della mera sollecitazione alla declaratoria di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]