CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 15755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4144-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bari, Via G. PASCOLI 39, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso il decreto n. 4281/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso exart. 5 - ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento presupposto, avviato a nome proprio -in qualità di titolare di un credito nei confronti dell’INPS - con ricorso depos itato l’8 giugno 2007 innanzi Ric. 2022 n. 04144 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - al Tribunale del Lavoro di Trani e definito da questa Corte con ordinanza n. 20451 del 30.07.2019. 1.1. Il giudice designato respingeva il ricorsodi equa riparazione , sull’erronea asserzione che Lojodice agisse quale procuratore antistatario del giudizio civile presupposto, e non in qualità di parte. 2. Il decreto veniva, pertanto , opposto dal Lojodice innanzi alla Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale la quale, con decreto n. 4281/2021, rigettava l’oppos izione in quanto l’opponente aveva omesso di fornire la prova dell’irragionevole durata del processo, non avendo depositato i verbali delle udienze (ad eccezione di due) che avevano scandito i gradi del giudizio, così precludendo al giudice dell’opposizione di verificare l’attività svolta nelle varie udienze ed il contegno assunto dalle parti, al fine di stabilire quale e quanta parte della durata del processo potesse eventualmente ritenersi «irragionevole». 3. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Restava intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93-100cod. proc. civ. – Omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio – Erronea motivazione e violazione degli artt. 1 - bis e 2, legge n. 89/2001, e dell’art. 6, para. 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.Il ricorrente si duole del fatto che confermando il decreto del giudice designato, anche il Collegio ha travisato, a sua volta, la domanda formulata dall’odierno ricorrente nel ricorso monitorio, posto che nel giudizio presupposto egli aveva agito in proprio, e non quale procuratore antistatario. Ric. 2022 n. 04144 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100-112 e 640, comma 1, cod. proc. civ. – Omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio – Erronea motivazione e violazione degli artt. 1-bis, 2, 3, comma 4, e 4 della legge n. 89/2001, e dell’art. 6, para. 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo –Sentenza Corte di cassazione Sezioni Unite n. 19883/2019. Nella prospe ttazione del ricorrente, avrebbe errato la Corte d’Appello sia nel considerare rilevante l’omissione probatoria (mancata produzione dei verbali di udienza da parte dell’opponente), sia nel non aver rispettato il precetto contenuto nell’art. 640 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 3, comma 4, legge n. 89 del 2001, non avendo la Corte territoriale richiesto preventivamente al ricorrente in opposizione l’esibizione di documentazione probatoria ritenuta essenziale ai fini della decisione. 3. Per ragioni di pregiudizialità logica sarà esaminato il secondo mezzo di impugnazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: a) soggiace al termine perentorio stabilito dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d'appello delricorso avente i requisiti di cui all'art. 125 cod. proc. civ., richiamato dal primo comma dell'art. 3 della stessa legge; b) l'art. 3 legge n. 89 del 2001 non contiene alcuna espressa m enzione del fatto che la produzione degli atti e dei documenti sia condizione d'ammissibilità della domanda; c) pertanto, il deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell'art.640, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dal successivo comma4 dello stesso art. 3; d ) d unque, in tema di procedimento per equa riparazione, l'art. 3, comma 3, della l. Ric. 2022 n. 04144 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - n. 89 del 2001 non introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 3 cit., invitare la parte a rimediare all'insufficienza della prova (Cass. Sez. 2, n. 22763 del 06.11.2015- Rv. 637145 -01; Cass. Sez. 2, n. 24181 del 27 . 09 . 2019 - Rv. 655434 - 01). 3.1. Nel caso di specie, tuttavia, il problema dell’insufficienza della prova è stato sollevato dal giudice dell’opposizione, avendo, invece, il giudice del procedimento monitorio rigettato la domanda di equa riparazione sul diverso assunto dell’assenza di legittimazione del difensore antistatario e della valenza incidentale della domanda di distrazione delle spese. Non è stato chiarito, quindi, né dal legislatore né da questa Corte,se possa il giudice collegiale - ex art. 640, commi 1 e 2, cod. proc. civ. -rigettare un’opposizione a decreto monitorio senza previamente invitare la parte, dandogli giusto termine, a provvedere all’integrazione della prova insufficiente con la produzione della documentazione non richiesta dal giudice del giudizio monitorio, 4. Attesa la particolare rilevanza della questione sollevata, ritiene il Collegioopportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma2, cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte, visto l’art. 375, comma2, cod. p roc . c iv ., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in p