CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 marzo 2021, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione fra i reati in ordine ai quali costui risultava condannato in forza di sentenze divenute irrevocabili, individuava come pena base quella di sei anni e sette mesi di reclusione ed euro 33.000,00 di multa che era stata inflitta per i reati giudicati dallo stesso Tribunale con sentenza emessa in data 8 novembre 2019, e determinava in tre anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa l'aumento di pena per il reato giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 30 luglio 2015. Il giudice dell'esecuzione perveniva, così, alla pena complessiva di nove anni e sette mesi di reclusione ed euro 43.000,00 di multa. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 132, 133, 671 cod. proc. pen. e lamenta l'omissione della motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In primo luogo, deve notarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). 1.2. In secondo luogo, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Per quanto concerne la fase esecutiva, è stato precisato che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell'esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548). 1.3. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Macerata, giudice dell'esecuzione, non ha rispettato i suddetti principi di diritto pienamente condivisibili, perché non ha operato lo scorporo fra i reati già giudicati, non ha offerto alcuna spiegazione circa la quantificazione della frazioni di pena per i singoli reati satellite e, in particolare, ha fissato nella significativa misura di tre anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa l'aumento di pena per il reato, che ha ritenuto satellite, di ' detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, per il quale il Tribunale di Ancona, con sentenza del 30 luglio 2015, aveva inflitto la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi ora riscontrati. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata. Così