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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 novembre 1991

Cassazione n. 47212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1991 avverso la sentenza del 17/03/2016 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2 lett. b), commesso in Casalecchio di Reno l' 11.10.2015.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata in quanto emessa de plano, anziché previa fissazione dell'udienza.

3. Il procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha argomentato che: il il difensore rappresenta la sussistenza di un duplice interesse alla celebrazione dell'udienza, collegato alla possibilità di interloquire sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché al fatto che in epoca successiva al deposito della sentenza la contravvenzione oggetto di impugnazione è estinta per prescrizione.

L'interesse a fare valere la prescrizione, quindi, è del tutto inconferente rispetto alla pretesa violazione del principio del contraddittorio, posto che la prescrizione è comunque maturata dopo la pronuncia della sentenza.

La pretesa invece di interloquire sulla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, per quanto astrattamente legittima, si è risolta in concreto in una irrogazione di detta sanzione (oltre che nel minimo pari a sei mesi) perfettamente coincidente a quanto richiesto dal difensore nell'istanza ex art. 444 c.p.p., onde la non pertinenza della questione".

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che non trova applicazione l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ai sensi del quale «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», trattandosi di una richiesta di applicazione della pena formulata prima dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto il comma in questione.

3.1. Quanto alla regola relativa allo svolgimento di un'apposita udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, essa risulta ribadita dagli artt. 447 e 448 cod. proc. pen., l'art. 447 cod. proc. pen. prevede al primo comma che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso L. scritto dell'altra parte, il giudice «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione» (comma 1).

Il medesimo art. 447, al secondo comma, poi, recita: «Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono».

L'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone che «Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».

La necessità di instaurazione del contraddittorio, prevista in via generale dalle predette norme, deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata in sede di opposizione a decreto penale.

L'art. 464 cod. proc. pen. si limita infatti a disciplinare l'ipotesi in cui il P.M. non abbia già espresso il proprio consenso, senza nulla prevedere in ordine alla fissazione dell'udienza.

3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sull'istanza di patteggiamento, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o comunque in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione, sicché «È causa di una nullità di ordine generale, per difetto di contraddittorio tra le parti, l'omessa fissazione dell'udienza camerate per la pronuncia della sentenza di patteggiamento in seguito a richiesta delle parti formulata in sede di opposizione a decreto penale» (Sez. 3, n. 805 del 22/12/2010, dep. 17/01/2011, Chilà e altro, Rv. 249336).

Si tratta però di una nullità a regime intermedio, e quindi sanabile, atteso che, a norma dell'art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così, per questa osservazione, in particolare, Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.).

Essa inoltre può essere eccepita dall'imputato o dal difensore con ricorso per cassazione anche se la sentenza abbia applicato la pena esattamente nei termini indicati dalle parti, purché questi ultimi rappresentino uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034;Sez.

U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529).

3.3. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non ha evidenziato uno specifico interesse a rappresentare davanti al giudice di merito una richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica./e L'imputato si limita infatti a richiamare la giurisprudenza più recente che riconosce la sussistenza in astratto di un interesse a ricorrere in tal senso, senza tuttavia indicare specificatamente gli argomenti che avrebbe potuto svolgere dinanzi al giudice di merito a sostegno di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Né tali elementi si rinvengono nella mera possibilità di interloquire sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che anche a fronte di sentenza di patteggiamento la stessa deve essere applicata dal giudice, il quale la determina mediante una valutazione discrezionale e secondo i criteri di cui all'art. 218, comma 2, CDS.

4. Infine, l'inammissibilità del ricorso in esame impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1991 avverso la sentenza del 17/03/2016 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2 lett. b), commesso in Casalecchio di Reno l' 11.10.2015. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata in quanto emessa de plano, anziché previa fissazione dell'udienza. 3. Il procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha argomentato che: il il difensore rappresenta la sussistenza di un duplice interesse alla celebrazione dell'udienza, collegato alla possibilità di interloquire sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché al fatto che in epoca successiva al deposito della sentenza la contravvenzione oggetto di impugnazione è estinta per prescrizione. L'interesse a fare valere la prescrizione, quindi, è del tutto inconferente rispetto alla pretesa violazione del principio del contraddittorio, posto che la prescrizione è comunque maturata dopo la pronuncia della sentenza. La pretesa invece di interloquire sulla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, per quanto astrattamente legittima, si è risolta in concreto in una irrogazione di detta sanzione (oltre che nel minimo pari a sei mesi) perfettamente coincidente a quanto richiesto dal difensore nell'istanza ex art. 444 c.p.p., onde la non pertinenza della questione". 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che non trova applicazione l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ai sensi del quale «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», trattandosi di una richiesta di applicazione della pena formulata prima dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto il comma in questione. 3.1. Quanto alla regola relativa allo svolgimento di un'apposita udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, essa risulta ribadita dagli artt. 447 e 448 cod. proc. pen., l'art. 447 cod. proc. pen. prevede al primo comma che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso L. scritto dell'altra parte, il giudice «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione» (comma 1). Il medesimo art. 447, al secondo comma, poi, recita: «Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono». L'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone che «Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza». La necessità di instaurazione del contraddittorio, prevista in via generale dalle predette norme, deve ritenersi sussistente anche nell'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata in sede di opposizione a decreto penale. L'art. 464 cod. proc. pen. si limita infatti a disciplinare l'ipotesi in cui il P.M. non abbia già espresso il proprio consenso, senza nulla prevedere in ordine alla fissazione dell'udienza. 3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sull'istanza di patteggiamento, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o comunque in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione, sicché «È causa di una nullità di ordine generale, per difetto di contraddittorio tra le parti, l'omessa fissazione dell'udienza camerate per la pronuncia della sentenza di patteggiamento in seguito a richiesta delle parti formulata in sede di opposizione a decreto penale» (Sez. 3, n. 805 del 22/12/2010, dep. 17/01/2011, Chilà e altro, Rv. 249336). Si tratta però di una nullità a regime intermedio, e quindi sanabile, atteso che, a norma dell'art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così, per questa osservazione, in particolare, Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.). Essa inoltre può essere eccepita dall'imputato o dal difensore con ricorso per cassazione anche se la sentenza abbia applicato la pena esattamente nei termini indicati dalle parti, purché questi ultimi rappresentino uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034;Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529). 3.3. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non ha evidenziato uno specifico interesse a rappresentare davanti al giudice di merito una richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica./e L'imputato si limita infatti a richiamare la giurisprudenza più recente che riconosce la sussistenza in astratto di un interesse a ricorrere in tal senso, senza tuttavia indicare specificatamente gli argomenti che avrebbe potuto svolgere dinanzi al giudice di merito a sostegno di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Né tali elementi si rinvengono nella mera possibilità di interloquire sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che anche a fronte di sentenza di patteggiamento la stessa deve essere applicata dal giudice, il quale la determina mediante una valutazione discrezionale e secondo i criteri di cui all'art. 218, comma 2, CDS. 4. Infine, l'inammissibilità del ricorso in esame impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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