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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41225/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nella sua estrema sinteticità contrasta il giudizio di responsabilità sotto il versante della finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal prevenuto, senza precisare gli elementi pretermessi nell'ottica della prospettata violazione dell'ad 129 cpp a fronte di un appello che non poneva in discussione il profilo ora addotto con il ricorso di legittimità, rimasto estraneo al gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nella sua estrema sinteticità contrasta il giudizio di responsabilità sotto il versante della finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal prevenuto, senza precisare gli elementi pretermessi nell'ottica della prospettata violazione dell'ad 129 cpp a fronte di un appello che non poneva in discussione il profilo ora addotto con il ricorso di legittimità, rimasto estraneo al gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris