CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05530/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 28032/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento del fatto di lieve entità evidenziando non solo che dalla marijuana detenuta erano ricavabili circa 1866 dosi medie singole, ma anche che l'imputato disponeva di una attrezzatura idonea a confezionarla in piccole dosi così da immetterla in modo non occasionale nel mercato della droga. Adeguatamente motivata, inoltre, risulta l'inflizione di una pena superiore al minimo edittale, ma al di sotto del medio edittale, per la gravità del fatto e per il cattivo comportamento processuale (intimò agii operanti di non effettuare ulteriori controlli nella sua abitazione, tentò di occultare il bilancino di precisione). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] os/tanzo o t, 16 F