CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01504/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ci il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è l'ammissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativo di profi i di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il motivo, diretto a proporre una lettura alternativa del 'atto, tro\ia smentita nella ricostruzione del fatto descritta dal primo giudice e dall'interv nto di dLe detenuti in soccorso dell'agente penitenziario; considerato che la Corte ha spiegat7, che anche ila spinta del cancello contro l'agente era già elemento idoneo ad integrare lz violenza e minaccia utilizzata per uscire dalla sezione senza autorizzazione (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con , :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu 'o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere e ensore I Presidente