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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05509/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 839/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 16/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37571/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, cod. antimafia, limitatamente alla condotta tenuta in data 10 ottobre 2016; esaminato il ricorso; Ritenuto che i motivi primo e secondo espongono, in tema di negata particolare tenuità del fatto e di negata continuazione esterna con reato della stessa specie già giudicato, censure reiterative e di puro fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione del reato, ex artt. 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen., è pari a sette anni e sei mesi (e non a cinque anni), e in tutta evidenza non risulta ad oggi decorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5509/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 839/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 16/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37571/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, cod. antimafia, limitatamente alla condotta tenuta in data 10 ottobre 2016; esaminato il ricorso; Ritenuto che i motivi primo e secondo espongono, in tema di negata particolare tenuità del fatto e di negata continuazione esterna con reato della stessa specie già giudicato, censure reiterative e di puro fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione del reato, ex artt. 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen., è pari a sette anni e sei mesi (e non a cinque anni), e in tutta evidenza non risulta ad oggi decorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5509/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05509/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris