CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26/06/2019 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia grave, per avere minacciato la giornalista [OSCURATO:PERSONA] di un danno ingiusto, inviandole un plico contenente una fotografia e due articoli della stessa, con le scritte "non parlare più di droga, rachet, usura, la prossima volta ti stupriamo, sei avvisata"; in parziale riforma, ha ridotto la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in mesi 8 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con i primi due motivi deduce la violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello nuovi proposti con riferimento alla applicazione della recidiva ed alla confisca: sostiene trattarsi di doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, oggetto dei motivi di appello, ed ammissibili in quanto sviluppo di quelli originariamente posti a fondamento del gravame. 2.2. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e dell'ordinanza di revoca dell'esame dell'imputato, pronunciata implicitamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: sostiene al riguardo che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era previsto l'esame dell'imputato, dolendosi della considerazione dell'esame non già come elemento di prova, ma come mera prospettazione aggiuntiva rispetto al compendio probatorio, e della violazione del diritto di difesa. 2.3. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio di appello, allorquando l'imputato ha spiegato la ragione per la quale fu costretto a spedire il plico, che riteneva contenesse tutt'altro che minacce ad una giornalista, bensì una semplice polemica di carattere sportivo; sostiene che, proprio considerando il pestaggio subìto in passato a causa del suo impegno pubblico nella lotta alla criminalità, spiegasse il motivo per il quale non si era opposto alla richiesta, ed illustrasse l'assenza di un movente e, dunque, dell'elemento psicologico. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata nel quinquennio: lamenta che sia stato ritenuto un motivo nuovo inammissibile, e sostiene l'insussistenza della recidiva, risalendo l'ultimo precedente al 2005. 2.5. Violazione di legge e nullità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca dell'ammissione dell'esame dell'imputato. 2.6. Falsità dei presupposti in fatto e diritto posti a base della valutazione dei giudici di merito: non è vero che sul blog personale dell'imputato erano presenti alcuni articoli di giornali, tra cui uno dei due inviato alla sede del "Quotidiano" che presentava le stesse linee di scannerizzazione; l'imputato ha spiegato di essere stato costretto a recarsi presso l'ufficio postale e spedire il plico da sedicenti tifosi della squadra calcistica del Taranto. 2.7. Irrilevanza della verifica della grafia e degli esiti della consulenza tecnica grafologica: la minaccia subìta dall'imputato è stata tale da averlo costretto a vergare di suo pugno i fogli consegnatigli per la spedizione, sì da escludere la paternità morale degli scritti. 2.8. I trascorsi del pestaggio subìto in passato, in ragione dell'impegno sociale svolto, sarebbero una conferma dell'inverosimiglianza di una ricostruzione che vede il Cagnazzo autore dell'invio di un plico contenente minacce. 2.9. Il reato deve considerarsi frutto dell'azione di altri che lo hanno costretto a spedire il plico contenente scritti minacciosi. 2.10. Contraddittorietà della motivazione e mancata applicazione degli artt. 460 54 c.p. 2.11. Violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva ex art.99 comma 4 c.p. e di quella ex art. 339 c.p. 2.12. Illogicità del diniego delle attenuanti generiche, senza considerare la nota attività di impegno sociale. 2.13. Illogicità nella determinazione della pena, che, pur ridotta, è partita da una pena base di 6 mesi di reclusione. 2.14. Illogicità della mancata sostituzione o sospensione della pena. 2.15. Infondatezza delle statuizioni civili, e del danno ex art. 185 c.p. e della rifusione delle spese processuali, in considerazione della insussistenza del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I primi due motivi di entrambi i ricorsi, concernenti la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello nuovi proposti con riferimento alla applicazione della recidiva ed alla confisca, sono manifestamente infondati. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783). Va aggiunto che, in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673, che, in applicazione del principio, ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva). Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi, nella parte in cui deducevano doglianze in ordine alla applicazione della recidiva ed alla confisca, mentre l'atto originario di impugnazione aveva contestato soltanto l'affermazione di responsabilità ed aveva richiesto la prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la nullità della sentenza e dell'ordinanza di revoca dell'esame dell'imputato, pronunciata implicitamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non era previsto l'esame dell'imputato, è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio secondo cui la revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312); infatti, il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, Alvarez, Rv. 275785). Anche in mancanza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice (Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193). 4. Con il quarto motivo il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio di appello, allorquando l'imputato ha spiegato la ragione per la quale fu costretto a spedire il plico, che riteneva contenesse tutt'altro che minacce ad una giornalista, bensì una semplice polemica di carattere sportivo, sostenendo che, proprio considerando il pestaggio subìto in passato a causa del suo impegno pubblico nella lotta alla criminalità, ciò spiegasse il motivo per il quale non si era opposto alla richiesta, ed illustrasse l'assenza di un movente e, dunque, dell'elemento psicologico. Analoghe doglianze sono state proposte dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i motivi richiamati ai §§ 2.5, 2.6., 2.7., 2.8, 2.9 e 2.10, e meritano una valutazione congiunta per la sovrapponibilità delle questioni dedotte. I motivi richiamati sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata in merito alla versione resa dall'imputato in sede di dichiarazioni spontanee rese, ed alla asserita non volontarietà della condotta, sul rilievo che si sarebbe trattato di una azione imposta da altri. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Al riguardo, va infatti evidenziato che l'affermazione di responsabilità del Cagnazzo è stata fondata su molteplici, univoci e concordanti elementi: 1) l'imputato è stato identificato dalla visione dei filmati registrati presso l'ufficio postale ove si è recato a spedire il plico; 2) in sede di perquisizione è stata rinvenuta la borsa utilizzata il giorno della spedizione; 3) la consulenza grafologica aveva attribuito la paternità delle scritte minatorie all'imputato; 4) nel proprio blog l'imputato aveva pubblicato una copia del medesimo articolo, poi spedito alla giornalista con le cerchiature e le sottolineature, avente caratteristiche di scannerizzazione perfettamente sovrapponibili al corpo del reato. Tanto premesso, la Corte territoriale ha giudicato inverosimile la versione resa dall'imputato in sede di dichiarazioni spontanee, allorquando aveva sostenuto di essere stato costretto ad effettuare la spedizione del plico contenente le minacce oggetto di contestazione da due soggetti non identificati che lo avevano avvicinato ed obbligato all'invio della missiva con lettera raccomandata a suo nome, ed asseritamente relativa ad una contestazione concernente le vicende calcistiche della squadra del Taranto. Sicché non viene in alcun rilievo né la forza maggiore, né lo stato di necessità, quali cause di esclusione della tipicità o dell'antigiuridicità, non essendovi neppure un barlume di prova in merito alla versione difensiva, al di là della mera asserzione labiale dell'imputato, che si è ben guardato dal fornire indicazioni precise in merito ai presunti autori della costrizione. 5. I motivi con cui si contesta l'applicazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la severità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.5.1. Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo riconosciuto i presupposti per l'applicazione della recidiva contestata (reiterata e infraquinquennale) sulla base dei precedenti penali. Sicché la doglianza del ricorrente è del tutto generica, limitandosi a contestare la valutazione della Corte territoriale, sollecitando una non consentita rivalutazione. Peraltro, sul punto della recidiva la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi aveva determinato una preclusione, che rende il motivo inammissibile, in quanto non dedotto (tempestivamente) in appello. 5.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità della media edittale (pena base pari a 6 mesi di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata ad 8 mesi), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la gravità del fatto, la gratuità della condotta minatoria, la maniera subdola con cui è stata realizzata, e la capacità criminale dell'imputato, desunta dai precedenti penali. 5.3. Quanto alle attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità della condotta dell'imputato, richiamata anche in sede di commisurazione della pena. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. Il motivo con cui si lamenta la mancata sostituzione o sospensione della pena è inammissibile, in quanto del tutto generico ed assertivo. Peraltro, non risulta che sia stata richiesta la sostituzione o la sospensione della pena, che, in presenza dei precedenti penali — che hanno addirittura fondato il riconoscimento della recidiva reiterata -, non sarebbe stata concedi bile. 7. Il motivo con cui si deduce l'infondatezza delle statuizioni civili e del danno ex art. 185 c.p. e della rifusione delle spese processuali, in considerazione della insussistenza del reato, è inammissibile, in quanto, oltre ad essere generico, ed ai limiti della comprensibilità, si limita assertivamente a negare la sussistenza del delitto che, invece, è stato ritenuto integrato dai giudici di merito. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che