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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 06471/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 11483 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11483del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CTLGLC 86L12 F839T ) -ricorrente- nei confronti di REGIONE BASILICATA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o Faustina M.R.

Demuro (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60R62 H501J) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 453/2024, pubblicatain data 18 novembre 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] CAFRA Soc. agricola semplice ha agito in giudizio nei confronti della Regione Basilicata per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio autocarro Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio regionale (precisamente, nel Comune di Aliano), a suo dire causato da un animale selvatico (cinghiale).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Potenza.

La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] CAFRA Soc. a gricola semplice, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Basilicata.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.La società ricorrente afferma, nel ricorso, che «il Tribunale di Potenza, dopo avere accertato il sinistro accaduto in data 14/12/2016 e le relative dinamiche individuandone la respon- sabilità in capo alla Regione Basilicata (statuizioni divenute de- finitive perché mai impugnate)», avrebbe poi rigettato la sua domanda per essere mancata la prova dei danni subiti, deci- sione confermata in appello.

In altri termini, secondo la società ricorrente, nel presente giu- dizio sarebbe stata ormai definitivamente accertata la respon- sabilità della Regione Basilicata per l’evento dannoso e, cioè, l’an debeatur, mentre sarebbe in discussione esclusivamente il quantum debeatur.

Tale assunto non è, però, sostenuto da un puntuale richiamo del contenuto degli atti processuali che lo confermino.

Dall’esame diretto della sentenza di primo grado, non emerge, in realtà, una espressa decisione del tribunale in ordine alla sussistenza della responsabilità della regione convenuta.

Nella lunga e articolata motivazione di tale sentenza, vi è, ef- fettivamente, un sostanziale riconoscimento della correttezza Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 delle allegazioni in fatto di parte attrice sulla dinamica dei fatti, in quanto si legge: «Giungendo all’esame del merito, la vicenda che ci occupa, all’esito dell’attività istruttoria orale e documen- tale compiuta dinanzi al giudice di pace, è ricostruibile proprio secondo quanto descritto dalla parte attrice nel proprio libello introduttivo … … Ed infatti, all’udienza del 14 marzo 2018, il testimone [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere assistito al sinistro alla guida del proprio veicolo, ha riferito di avere visto il cinghiale che, avendo tentato di attraversare la strada, priva di guard rail e costeggiata da uliveti su entrambi i lati, ha urtato contro l’autocarro.

Quanto immediatamente pre- cede trova poi riscontro nelle dichiarazioni del conducente del predetto autocarro, [OSCURATO:PERSONA], che, escusso alla me- desima udienza, ha soggiunto di avere visto il cinghiale sbucare dal margine destro».

Da tale riconoscimento della dinamica dell’incidente, però, non viene tratta alcuna conclusione in tema di responsabilitàdella Regione Basilicata.

Ad esso fa, infatti, seguito l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta, nonché un lungo e dettagliato excursus sull’evoluzione delle posizioni della giurisprudenza ( e dello stesso ufficio giudiziario decidente)in ordine all’inquadramento sistematico delle azioni di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, all’esito del quale il tribunalesi limita ad affer- mare che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tali azioni sarebbero disciplinate dal l’art. 2052 c.c. e non dall’art. 2043 c . c . e che l’ente legittimat o passiv o andrebbe individuato nellaRegione e non nella Provincia (con- trariamente a quanto ritenuto dall’ufficio giudiziario decidente, almeno in passato).Non si rinviene alcuna espressa statui zione nel senso della sussistenza della responsabilità della Regione, néai sensi dell’art. 2052 c.c., né ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 All’excursus sistematico richiamato segue, infatti, la seguente affermazione: «I principi espressi dalla Corte di cassazione se- gnano, dunque, una profonda rottura col passato, sancendo al- meno due novità significative: l’applicazione del 2052 c.c. alla fauna selvatica, da un lato, e l’individuazione della Regione quale unico legittimato passivo.

E così, pur volendo affermare la legittimazione passiva della Regione in linea col più recente approdo interpretativo della Corte di cassazione, deve in ogni caso ritenersi che domanda risarcitoria sperimentata sia infon- data, attesa la mancata dimostrazione dei danni di cui viene chiesto il ristoro».

In mancanza di una espressa pronuncia che affermi la sussi- stenza della responsabilità della Regione per l’evento dannoso denunciato, deve ritenersiche il giudice di primo grado abbia decisola controversia sulla base de l criterio della ragione più liquida, ritenendo assorbente di ogni altra questione (come, del resto, è logicamente corretto) il rilievo del difetto di prova dei danni allegati da parte attrice.

Nel giudizio di secondo grado, poi, la questione della sussi- stenza della responsabilità dell’ente convenuto non è stata in alcun modo affrontata, in quanto l’appello aveva ad oggetto esclusivamente la questionedella prova del danno.

In questa situazione, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente,va escluso che possa dirsi formato il giudicato interno sulla questione della sussistenza della responsabilità della Regione, ai sensi dell’art. 2052 o dell’art. 2043 c.c.: in ordine alla quale, regolata ormai dai principi messi a punto sulla materia –in composizione di sopravvenute disarmonie – dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026 di questa Corte, nessuna preclusione può ravvisarsi nella sentenza qui gravata.

2. Passando all’esame del merito del ricorso, con il primo mo- tivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione degli art. 1223, Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 1226, 2043, 2056 e 2729 ccnonché degli art. 115, 116 e 167 cpce dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Giudice d’Appello –accertato il sinistro subito dalla ricorrente e la responsabilità dello stesso in capo alla Regione Basilicata – escluso la risarcibilità dello stesso, ritenendo non provata l’entità dei danni subiti, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, pro- vengano da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non siano stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilità delle prestazioni ivi indicate al si- nistro ed alla congruità delle voci rispetto ai valori di mercato».

Il motivo è solo parzialmente fondato. 2.1È infondata la censura avente ad oggetto il mancato rico- noscimento del danno derivante dal cd.

“fermo tecnico” del vei- colo della società ricorrente danneggiato nell’incidente, per il tempo necessario alla sua riparazione.

Su tale questione, la decisione impugnata è conforme all’indi- rizzo ormai da tempo consolidato di questa Corte, secondo il quale «il danno da “fermo tecnico”di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostan- ziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procac- ciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero dellaperdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo» (Cass., Sez. 3, n. 20620 del 14/10/2015; Sez. 3, n. 13718 del 31/05/2017; Sez. 6 - 3, n. 5447 del 28/02/2020 ; Sez. 3, n. 27389 del 19/09/2022;Sez. 2, n. 32946 del 17/12/2024). 2.2È, invece, fondata la censura relativa alla statuizione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avente ad oggetto il mancato riconoscimento del pregiudizio economico conse- guente ai danni materiali riportati dal veicolo a seguito dell’in- cidente ed alle conseguenti spese per consentirne la ripara- zione.

Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2.1In proposito, la corte d’appello, senza mettere in dubbio l’esistenza dei suddetti danni materiali – in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo ilsinistro – ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice rela- tive agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo.

Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, «pur formalmente completo –in quanto recante l’indica- zione dei lavori da effettuare sul veicolo dell’appellante– non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese ef- fettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a ripor- tare una stima delle riparazioni previste.

Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l’autore del preventivo».

Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: «se è vero che esse –come evidenziato dall’appellante – rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti –riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati– si deve tuttavia evidenziare che le stesse – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante– non forniscono la prova dell’esborso sostenuto dalla parte… … Né l’attore ha chiesto in primo grado l’escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture».

Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri interve- nuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l’incidente, non erano utili «alla quantificazione dell’entità del danno nei termini richiesti dall’ap- pellante».

Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La decisione della corte d’appello non può ritenersi integral- mente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di prova del danno risarcibile. 2.2.2Deve, in realtà, condividersi il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum de- beatur”» (cfr. Cass.,Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013). 2.2.3Diversa è, però , la conclusione relativamente alle fatture commerciali.

In linea generale, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024).

Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, «ai fini della liquidazione del danno riportato da un au- toveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono es- sere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proce- duto alla riparazione dell’auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune espe- rienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla en- tità del danno» (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), ben- ché il danno stesso possa essere riconosciuto «solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato», onde «rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da no- zioni di comune esperienza» (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 -3, n. 9942 del 13/05/2016). 2.2.4 Tanto premesso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la corte d’appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’entità economica del relativo pregiudizio, la documenta- zione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa ne- cessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiu- stificatamente superioreai costi correnti di mercato, ma esclu- sivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell’avvenuto esborso delle somme portate dalle fat- ture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d’opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni.

Ma l’avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell’assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l’obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione.

Va, in proposito, ribadito che «il “danno civile” … … può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato … … dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati», ciò anche perché la tesi contraria « introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) prin- cipio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato» Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecieanaloga alla presente, «i danni subiti da un auto- veicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conse- guenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valu- tazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda ri- sarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimo- strazione del pagamento della riparazione)» (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024). 2.2.5La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché, in sede di rinvio, previo accertamento della eventuale respon- sabilità dell’ente convenuto (in base ai principi di diritto indicati in premessa), sia rivalutata la questione dell’entitàdel pregiu- dizio economico conseguente ai danni materiali riportati dal vei- colo della società attrice a seguito dell’incidente, sulla base dei principi di diritto appena richiamati. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’art. 1226 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc , per avere la Corte d’Appello ritenuto insussistenti i presupposti per liquidare il danno in via equitativa».

Il motivo resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo motivo, che impone (almeno nel caso di riconoscimento della responsabilità dell’ente convenuto) la rivalutazione, in sede di rinvio, della questione relativa alla prova del pregiudizio econo- mico conseguente ai danni materiali riportati dal veicolo della società attrice a seguito dell’incidente. 4.Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione, assorbito il secondo.

Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: - a ccoglie , per quanto di ragione , il primo motivo del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 11483 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11483del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CTLGLC 86L12 F839T ) -ricorrente- nei confronti di REGIONE BASILICATA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o Faustina M.R. Demuro (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60R62 H501J) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 453/2024, pubblicatain data 18 novembre 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] CAFRA Soc. agricola semplice ha agito in giudizio nei confronti della Regione Basilicata per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio autocarro Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio regionale (precisamente, nel Comune di Aliano), a suo dire causato da un animale selvatico (cinghiale). La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Potenza. La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] CAFRA Soc. a gricola semplice, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Regione Basilicata. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.La società ricorrente afferma, nel ricorso, che «il Tribunale di Potenza, dopo avere accertato il sinistro accaduto in data 14/12/2016 e le relative dinamiche individuandone la respon- sabilità in capo alla Regione Basilicata (statuizioni divenute de- finitive perché mai impugnate)», avrebbe poi rigettato la sua domanda per essere mancata la prova dei danni subiti, deci- sione confermata in appello. In altri termini, secondo la società ricorrente, nel presente giu- dizio sarebbe stata ormai definitivamente accertata la respon- sabilità della Regione Basilicata per l’evento dannoso e, cioè, l’an debeatur, mentre sarebbe in discussione esclusivamente il quantum debeatur. Tale assunto non è, però, sostenuto da un puntuale richiamo del contenuto degli atti processuali che lo confermino. Dall’esame diretto della sentenza di primo grado, non emerge, in realtà, una espressa decisione del tribunale in ordine alla sussistenza della responsabilità della regione convenuta. Nella lunga e articolata motivazione di tale sentenza, vi è, ef- fettivamente, un sostanziale riconoscimento della correttezza Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 delle allegazioni in fatto di parte attrice sulla dinamica dei fatti, in quanto si legge: «Giungendo all’esame del merito, la vicenda che ci occupa, all’esito dell’attività istruttoria orale e documen- tale compiuta dinanzi al giudice di pace, è ricostruibile proprio secondo quanto descritto dalla parte attrice nel proprio libello introduttivo … … Ed infatti, all’udienza del 14 marzo 2018, il testimone [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere assistito al sinistro alla guida del proprio veicolo, ha riferito di avere visto il cinghiale che, avendo tentato di attraversare la strada, priva di guard rail e costeggiata da uliveti su entrambi i lati, ha urtato contro l’autocarro. Quanto immediatamente pre- cede trova poi riscontro nelle dichiarazioni del conducente del predetto autocarro, [OSCURATO:PERSONA], che, escusso alla me- desima udienza, ha soggiunto di avere visto il cinghiale sbucare dal margine destro». Da tale riconoscimento della dinamica dell’incidente, però, non viene tratta alcuna conclusione in tema di responsabilitàdella Regione Basilicata. Ad esso fa, infatti, seguito l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta, nonché un lungo e dettagliato excursus sull’evoluzione delle posizioni della giurisprudenza ( e dello stesso ufficio giudiziario decidente)in ordine all’inquadramento sistematico delle azioni di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, all’esito del quale il tribunalesi limita ad affer- mare che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tali azioni sarebbero disciplinate dal l’art. 2052 c.c. e non dall’art. 2043 c . c . e che l’ente legittimat o passiv o andrebbe individuato nellaRegione e non nella Provincia (con- trariamente a quanto ritenuto dall’ufficio giudiziario decidente, almeno in passato).Non si rinviene alcuna espressa statui zione nel senso della sussistenza della responsabilità della Regione, néai sensi dell’art. 2052 c.c., né ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 All’excursus sistematico richiamato segue, infatti, la seguente affermazione: «I principi espressi dalla Corte di cassazione se- gnano, dunque, una profonda rottura col passato, sancendo al- meno due novità significative: l’applicazione del 2052 c.c. alla fauna selvatica, da un lato, e l’individuazione della Regione quale unico legittimato passivo. E così, pur volendo affermare la legittimazione passiva della Regione in linea col più recente approdo interpretativo della Corte di cassazione, deve in ogni caso ritenersi che domanda risarcitoria sperimentata sia infon- data, attesa la mancata dimostrazione dei danni di cui viene chiesto il ristoro». In mancanza di una espressa pronuncia che affermi la sussi- stenza della responsabilità della Regione per l’evento dannoso denunciato, deve ritenersiche il giudice di primo grado abbia decisola controversia sulla base de l criterio della ragione più liquida, ritenendo assorbente di ogni altra questione (come, del resto, è logicamente corretto) il rilievo del difetto di prova dei danni allegati da parte attrice. Nel giudizio di secondo grado, poi, la questione della sussi- stenza della responsabilità dell’ente convenuto non è stata in alcun modo affrontata, in quanto l’appello aveva ad oggetto esclusivamente la questionedella prova del danno. In questa situazione, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente,va escluso che possa dirsi formato il giudicato interno sulla questione della sussistenza della responsabilità della Regione, ai sensi dell’art. 2052 o dell’art. 2043 c.c.: in ordine alla quale, regolata ormai dai principi messi a punto sulla materia –in composizione di sopravvenute disarmonie – dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026 di questa Corte, nessuna preclusione può ravvisarsi nella sentenza qui gravata. 2. Passando all’esame del merito del ricorso, con il primo mo- tivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione degli art. 1223, Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 1226, 2043, 2056 e 2729 ccnonché degli art. 115, 116 e 167 cpce dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Giudice d’Appello –accertato il sinistro subito dalla ricorrente e la responsabilità dello stesso in capo alla Regione Basilicata – escluso la risarcibilità dello stesso, ritenendo non provata l’entità dei danni subiti, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, pro- vengano da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non siano stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilità delle prestazioni ivi indicate al si- nistro ed alla congruità delle voci rispetto ai valori di mercato». Il motivo è solo parzialmente fondato. 2.1È infondata la censura avente ad oggetto il mancato rico- noscimento del danno derivante dal cd. “fermo tecnico” del vei- colo della società ricorrente danneggiato nell’incidente, per il tempo necessario alla sua riparazione. Su tale questione, la decisione impugnata è conforme all’indi- rizzo ormai da tempo consolidato di questa Corte, secondo il quale «il danno da “fermo tecnico”di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostan- ziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procac- ciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero dellaperdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo» (Cass., Sez. 3, n. 20620 del 14/10/2015; Sez. 3, n. 13718 del 31/05/2017; Sez. 6 - 3, n. 5447 del 28/02/2020 ; Sez. 3, n. 27389 del 19/09/2022;Sez. 2, n. 32946 del 17/12/2024). 2.2È, invece, fondata la censura relativa alla statuizione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avente ad oggetto il mancato riconoscimento del pregiudizio economico conse- guente ai danni materiali riportati dal veicolo a seguito dell’in- cidente ed alle conseguenti spese per consentirne la ripara- zione. Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 2.2.1In proposito, la corte d’appello, senza mettere in dubbio l’esistenza dei suddetti danni materiali – in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo ilsinistro – ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice rela- tive agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, «pur formalmente completo –in quanto recante l’indica- zione dei lavori da effettuare sul veicolo dell’appellante– non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese ef- fettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a ripor- tare una stima delle riparazioni previste. Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l’autore del preventivo». Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: «se è vero che esse –come evidenziato dall’appellante – rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti –riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati– si deve tuttavia evidenziare che le stesse – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante– non forniscono la prova dell’esborso sostenuto dalla parte… … Né l’attore ha chiesto in primo grado l’escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture». Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri interve- nuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l’incidente, non erano utili «alla quantificazione dell’entità del danno nei termini richiesti dall’ap- pellante». Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La decisione della corte d’appello non può ritenersi integral- mente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di prova del danno risarcibile. 2.2.2Deve, in realtà, condividersi il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum de- beatur”» (cfr. Cass.,Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013). 2.2.3Diversa è, però , la conclusione relativamente alle fatture commerciali. In linea generale, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024). Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, «ai fini della liquidazione del danno riportato da un au- toveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono es- sere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proce- duto alla riparazione dell’auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune espe- rienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla en- tità del danno» (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), ben- ché il danno stesso possa essere riconosciuto «solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato», onde «rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da no- zioni di comune esperienza» (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 -3, n. 9942 del 13/05/2016). 2.2.4 Tanto premesso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la corte d’appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’entità economica del relativo pregiudizio, la documenta- zione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa ne- cessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiu- stificatamente superioreai costi correnti di mercato, ma esclu- sivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell’avvenuto esborso delle somme portate dalle fat- ture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d’opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma l’avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell’assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l’obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione. Va, in proposito, ribadito che «il “danno civile” … … può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato … … dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati», ciò anche perché la tesi contraria « introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) prin- cipio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato» Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecieanaloga alla presente, «i danni subiti da un auto- veicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conse- guenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valu- tazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda ri- sarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimo- strazione del pagamento della riparazione)» (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024). 2.2.5La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché, in sede di rinvio, previo accertamento della eventuale respon- sabilità dell’ente convenuto (in base ai principi di diritto indicati in premessa), sia rivalutata la questione dell’entitàdel pregiu- dizio economico conseguente ai danni materiali riportati dal vei- colo della società attrice a seguito dell’incidente, sulla base dei principi di diritto appena richiamati. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’art. 1226 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc , per avere la Corte d’Appello ritenuto insussistenti i presupposti per liquidare il danno in via equitativa». Il motivo resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo motivo, che impone (almeno nel caso di riconoscimento della responsabilità dell’ente convenuto) la rivalutazione, in sede di rinvio, della questione relativa alla prova del pregiudizio econo- mico conseguente ai danni materiali riportati dal veicolo della società attrice a seguito dell’incidente. 4.Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione, assorbito il secondo. Ric. n. 11483/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - a ccoglie , per quanto di ragione , il primo motivo del r
Sentenza Cassazione n. 06471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris