CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 32164_22 Ritenuto che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] Davi9/ [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, alla pena di anni uno e C 3.000,00 di multa, revocando la sospensione condizionale della pena, in ordine alla detenzione per fini di spaccio di grammi 38 della sostanza stupefacente di tipo cocaina (pari a 155 dosi medie singole), per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvenuto in data 28 febbraio 2022, Roma. Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione riguardo le ragioni ostative ad una pronuncia di proscioglimento e, in subordine, alla errata valutazione del trattamento sanzionatorio per eccessività della pena. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità non contenendo pertinenti rilievi censori alla sentenza impugnata. Il che è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigt ' r ensore [OSCURATO:PERSONA]