CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23072/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell’av v. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.tiLO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] Vivaldi15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 178/2019depositata il 23/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la delibera dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla associazione, chie dendo il risarcimento del dann o. I l T ribunale ha respinto la domanda; Micheli ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo ha r igettato , ritenendo corretto il provvedimento di espulsione in conformità alla norma statutaria (art. 3.8) in quanto riferito ad un comportamento asociale del Micheli che, autorizzato a tenere provvisoriamente la sua imbarcazione ormeggiata al pontile dell'associazione, ha trascurato di rimuoverla nonostante il disagio creato agli altri soci, dovuto anche alla grandezza della barca, e l'invito formale per iscritto che in tal senso gli ha rivolto l'associazione; la Corte di merito h a rilevato che trattandosi di una imbarcazione di 12 m etri, essa occupava due posti barca e conseguentemente non permetteva l'utilizzo del posto ad altro socio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Micheli, affidandosi ad un motivo. Si è costitui ta con controricorso l'associazione I l Gabbiano . La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 3 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n n. 3 e 5 c . p . c . l'erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto ricorressero gli estremi di cui all'art . 3.8 del regolamento associativo, il quale dispone che la perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'associazione può verificarsi per gravi fatti a carico del socio, per inadempienze , per comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione, per mancato pagamento delle quote mensili e per decesso. La parte deduce che i suoi comportamenti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello di Palermo, non costitui rebbero fatti gravi a carico del socio; egli infatti non avrebbe mai assunto l'obbligo di rimuovere la sua imbarcazione entro il 31 d icembre 2008 e non avrebbe mai posto in essere alcun fatto grave contro l'associazione; il contrasto in questione rientrerebbe tra le normali diatribe tra soggetti costretti alla comune gestionee, del resto, egli non avrebbe avuto ragione di versare la quota associativa per poi non ottenere la possibilità di ormeggio della sua barca; osserva che peraltro vi sarebbe stata una soluzione che il consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di primo grado aveva ritenuto idonea, e cioè posizionare la barca nella terza fila,e che. pertanto, esistendo una soluzione tecnica al problema, la decisione dell'associazione non sarebbe stata frutto di comportamenti sussumibili nella norma statutaria,bensì dell'intenzione di liberare il posto barca . 2.-Il motivo è inammissibile. Il ricorrente propone censure di merito avverso la interpretazione dello statuto resa dal giudice d’appello e la sussunzione tra i comportamenti antisociali della condotta da l ui tenuta ; interpretazione che , così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si prospetti la violazione delle norme ermeneutiche(Cass. n. 26683 del 13/12/2006 ; Cass. n. 16409 del 04/07/2017). Nella fattispecie la parte non indica quali criteri ermeneutici avrebbe violato il giudice del merito, ma si limita a contestare che la propria condotta costituisca un fatto grave e afferma che in ogni caso la Corte avrebbe dovuto valutare la possibile soluzione alternativa. Anche questa valutazione tuttavia costituisce giudizio di merito, e nella specie, trattandosi di una c.d. doppia conforme, non si può proporre la censura di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. se non indicandole ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, e dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere che il ricorrente non ha compiutamente assolto (cfr. Cass.n. 5947 del 28/02/2023; Cass.n. 26774 del 22/12/2016). La parte peraltro non si confronta adeguata mente con la ratio decidendi esposta dal giudice d’appello , i l quale rilevato che il Micheli non ha tenuto una condotta ispirata al principio di buona fede,pur essendo a conoscenza della situazione di disagio venutasi a creare per effetto del rifiuto di rimuovere l'imbarcazione dal pontile della associazione, posto che tutte le circostanze deponevano nel senso che la concessione di ormeggio fosse solo temporanea; il che non implicava alcun onere della società di valutare possibili soluzioni alternative, potendosi legittimamente deliberare l'espulsione in base alla predetta condotta antisociale. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso . L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spe se non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 - bis, dello stess