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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05245/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7841 /20 2 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9259 / 1 4 /20 2 2 depositata in data 02/11/2022; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:detrazioneiva -prova analitica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - a seguito di indagini finanziarie l’Ufficio rideterminava in capo al contribuente,al netto della perdita dichiarata, un reddito d’impresa per l’anno 2010 di € 3.029.397,00 con accertamento di maggiori imposte per un totale di € 1.955.248,00 oltre a sanzioni (€1. 950.405,00) e interessicome per legge; -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli; - la CTP accoglieva in parte il ricorso, dichiarando spettanti i costi di produzione nella misura del 65% da computarsi sui maggiori ricavi accertatiin € 4.128.546,62; -tale pronuncia era impugnata da entrambe le parti, ciascuna in ordine aiprofili di propria soccombenza; -con la sentenza qui impugnata la CGT di II Grado della Sicilia ha accolto sia dell’appello principale dell’Agenzia, ai fini dell’Irpef, relative addizionali e dell’Irap, sia quello incidentale del contribuente, riconoscendo,ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella“… non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio”; - ricorre questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a unasola censura ; - il contribuente non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente giudiziodi Legittimità; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 51 d.

P .

R . n. 633 del 19 72 (art. 360, n. 3, c.p.c.); secondo partericorrente la sentenza impugnata appare erronea per violazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe nella parte in cui ha riconosciuto, ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella“… non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio”; sostiene l’Agenzia delle Entrate che la statuizione del Collegio di appello, in relazione al riconoscimento in favore del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 contribuente dell’IVA sugli acquisti presunti, appare infatti del tutto illogica,oltre che contraria alle norme di legge di riferimento; -il motivo è evidentemente fondato; - i n tema di iva, questa Corte è ferma nello statuire che nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a inciderenegativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligataet probata partium" (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n.37260 del 29/11/2021 ma in argomento anche Cass. Sez. 5, Sentenza n.24778 del 04/12/2015); -invero, con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull'esercizio del diritto alla detrazione dell’iva allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione del tributo in argomento a monte nel termine di decadenza dicui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. civ., 30 luglio 2020, n.16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all'Amministrazionefinanziaria in sede di verifica (Cass. civ., 24 febbraio 2016,n. 3586); -nel ritenere quindi spettante il diritto di detrazione dell’iva in forza del proprio apprezzamento in ordine all’effettività e inerenza della stessa, senza valutare quindi l’adempimento da parte del contri buente dell’oneredi provarne la sussistenza , il giudice di merito si è disallineato dairidetti principi; - conclusivamente, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata conrinvio al giudice di secondo grado per l’ulteriore corso; detto giudice siatterrà ai ridetti principi e provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di Legittimità; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7841 /20 2 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9259 / 1 4 /20 2 2 depositata in data 02/11/2022; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:detrazioneiva -prova analitica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - a seguito di indagini finanziarie l’Ufficio rideterminava in capo al contribuente,al netto della perdita dichiarata, un reddito d’impresa per l’anno 2010 di € 3.029.397,00 con accertamento di maggiori imposte per un totale di € 1.955.248,00 oltre a sanzioni (€1. 950.405,00) e interessicome per legge; -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli; - la CTP accoglieva in parte il ricorso, dichiarando spettanti i costi di produzione nella misura del 65% da computarsi sui maggiori ricavi accertatiin € 4.128.546,62; -tale pronuncia era impugnata da entrambe le parti, ciascuna in ordine aiprofili di propria soccombenza; -con la sentenza qui impugnata la CGT di II Grado della Sicilia ha accolto sia dell’appello principale dell’Agenzia, ai fini dell’Irpef, relative addizionali e dell’Irap, sia quello incidentale del contribuente, riconoscendo,ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella“… non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio”; - ricorre questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a unasola censura ; - il contribuente non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente giudiziodi Legittimità; Consideratoche: -l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 51 d. P . R . n. 633 del 19 72 (art. 360, n. 3, c.p.c.); secondo partericorrente la sentenza impugnata appare erronea per violazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe nella parte in cui ha riconosciuto, ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella“… non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio”; sostiene l’Agenzia delle Entrate che la statuizione del Collegio di appello, in relazione al riconoscimento in favore del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 contribuente dell’IVA sugli acquisti presunti, appare infatti del tutto illogica,oltre che contraria alle norme di legge di riferimento; -il motivo è evidentemente fondato; - i n tema di iva, questa Corte è ferma nello statuire che nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a inciderenegativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligataet probata partium" (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n.37260 del 29/11/2021 ma in argomento anche Cass. Sez. 5, Sentenza n.24778 del 04/12/2015); -invero, con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull'esercizio del diritto alla detrazione dell’iva allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione del tributo in argomento a monte nel termine di decadenza dicui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. civ., 30 luglio 2020, n.16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all'Amministrazionefinanziaria in sede di verifica (Cass. civ., 24 febbraio 2016,n. 3586); -nel ritenere quindi spettante il diritto di detrazione dell’iva in forza del proprio apprezzamento in ordine all’effettività e inerenza della stessa, senza valutare quindi l’adempimento da parte del contri buente dell’oneredi provarne la sussistenza , il giudice di merito si è disallineato dairidetti principi; - conclusivamente, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata conrinvio al giudice di secondo grado per l’ulteriore corso; detto giudice siatterrà ai ridetti principi e provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di Legittimità; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di second
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