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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 1963

Cassazione n. 32032/2026

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agio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1963 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per l'alterazione del certificato in discorso - e che il secondo motivo - che prospetta il vizio di motivazione rispetto all'insussistenza del falso grossolano - sono generici, poiché rinviano in maniera priva di specificità alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e si affidano a enunciati assertivi in ordine all'irrilevanza penale del fatto dell'imputato; e sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, con motivazione logica e conforme al diritto, ha affermato che l'imputato ha alterato il certificato facendolo apparire come originale e che solo dopo specifici accertamenti ne è emersa la non genuinità, ed ha correttamente richiamato i princìpi posti da Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, che nel delineare i limiti della rilevanza 1penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia» hanno a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» «che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza», ovvero «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», caso in cui la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente; il che non consente di ritenere la motivazione incisa dal dedotto travisamento della prova (segnatamente dal fatto che il documento fosse stato plastificato e dunque fosse una «copia semplice»: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando in maniera congrua la specificità dell'oggetto dell'azione (art. 133, comma 1, cod. pen.); considerato che il quarto motivo di ricorso - che prospetta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto n quanto la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente richiamando i precedenti penali dell'imputato; rilevato che nulla muta quanto esposto nella memoria depositata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la ritualità e la fondatezza in particolare delle censure riguardanti l'oggetto materiale del reato e il trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; 2Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1963 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per l'alterazione del certificato in discorso - e che il secondo motivo - che prospetta il vizio di motivazione rispetto all'insussistenza del falso grossolano - sono generici, poiché rinviano in maniera priva di specificità alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e si affidano a enunciati assertivi in ordine all'irrilevanza penale del fatto dell'imputato; e sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, con motivazione logica e conforme al diritto, ha affermato che l'imputato ha alterato il certificato facendolo apparire come originale e che solo dopo specifici accertamenti ne è emersa la non genuinità, ed ha correttamente richiamato i princìpi posti da Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, che nel delineare i limiti della rilevanza 1penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia» hanno a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» «che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza», ovvero «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», caso in cui la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente; il che non consente di ritenere la motivazione incisa dal dedotto travisamento della prova (segnatamente dal fatto che il documento fosse stato plastificato e dunque fosse una «copia semplice»: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando in maniera congrua la specificità dell'oggetto dell'azione (art. 133, comma 1, cod. pen.); considerato che il quarto motivo di ricorso - che prospetta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto n quanto la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente richiamando i precedenti penali dell'imputato; rilevato che nulla muta quanto esposto nella memoria depositata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la ritualità e la fondatezza in particolare delle censure riguardanti l'oggetto materiale del reato e il trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; 2Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M
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