CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
intimato -avverso il decreto del Tribunale di Brescia in R.G. n. 3220/2018 depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 8 aprile 2024,constatava che il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, attore, avevarinunciato agli atti del giudizio rubricato al n. 3220/2018 R.G. e il convenutoGiacinto Musicco aveva accettato tale rinuncia, dichiarando, ai sensi dell’art.306, comma 3, cod. proc. civ., l’estinzione del processo.Numero registro generale 24794/2024Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 24614/2026Data pubblicazione 12/08/2026Riteneva necessario procedere alla liquidazione delle spese che dovevanoessere rimborsante dal rinunciante alla controparte, tenendo conto: “a) delvalore indeterminabile della controversia …; b) del suo grado di difficoltàmedio/elevato; c) del conseguente scaglione applicabile (52.000,01-260.000); d) dei compensi previsti per ciascuna attività effettivamenteespletata, sulla base dello scaglione indicato, e dunque: compensi massimiper l’attività di studio, medi per l’attività introduttiva (comparsa dicostituzione e risposta tardiva), medi per attività istruttoria/trattazione)”.Liquidava le spese di lite in € 11.126, per compensi, oltre a spese generali,I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo le stesse a carico del fallimentorinunciante in favore del convenuto [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questoprovvedimento di liquidazione prospettando quattro motivi di doglianza.L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE3. È opportuno riconoscere, in via preliminare, l’ammissibilità delricorso straordinario presentato a mente dell’art. 111, comma 7, Cost.Invero, il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione delgiudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 cod.proc. civ., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse,è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. per la sua4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., l’omessa applicazione dell’art. 5, comma 6, seconda parte,D.M. 55/2014: la controversia presentava un elevato grado di importanza,sia per la complessità delle questioni giuridiche trattate, sia per la rilevanzadegli effetti e dei risultati utili conseguibili; l’omessa applicazione delladisposizione denunciata come violata ha comportato – sostiene partericorrente - una valutazione del tutto errata in ordine al valore dellaNumero registro generale 24794/2024Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 24614/2026Data pubblicazione 12/08/2026controversia e, di conseguenza, una liquidazione delle spese e degli onorarinon proporzionata alla reale portata della causa ed insufficiente acompensare le importanti spese processuali sostenute.5. Il motivo è inammissibile.L’art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis,stabilisce che «le cause di valore indeterminabile si considerano a questi finidi valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora lacausa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lospecifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridichetrattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche dicarattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro loscaglione fino a euro 520.000,00».L’apprezzamento della particolare importanza della causa risulta cosìricollegato a criteri – correlati alla specificità dell’oggetto, al numero e allacomplessità delle questioni giuridiche trattate e alla rilevanza degli effettiovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale – che derivanonon da parametri oggettivi, ma da una considerazione compiuta dalgiudicante in ordine alle peculiari caratteristiche della res iudicanda.Una simile valutazione rientra nell’ambito dei giudizi discrezionali riservatial giudice di merito e non può essere sindacata in questa sede di legittimità.6. Il secondo mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., dell’omessa applicazione dell’art. 4, comma 1, D.M.55/2014, a motivo dell’errata valutazione della complessità della faseistruttoria, che doveva essere considerata massima e non media, e dellecondizioni soggettive del convenuto, il cui profilo professionale emanageriale assumeva rilevanza straordinaria.7. Il motivo è inammissibile.La costante giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del D.M. 55/2014 ritiene che l'esercizio del potereNumero registro generale 24794/2024Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 24614/2026Data pubblicazione 12/08/2026discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametriprevisti, non sia soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur semprea parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabilile ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (si vedano inquesto senso, per tutte, Cass. 14198/2022, Cass. 19989/2021).Nel caso di specie il tribunale ha compiuto una liquidazione che si mantieneentro i limiti (minimo e massimo) dei parametri indicati dalla tabellaministeriale e non può, quindi, essere sindacata in questa sede rispetto agliapprezzamenti compiuti.8. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per l’omessaapplicazione dell’art. 4, comma 5-bis, D.M. 55/2014 per mancatoriconoscimento del compenso relativo alla fase di studio della controversia;la sostituzione e il subentro di un nuovo difensore in una fase avanzata dellacausa ha richiesto un approfondito studio della controversia per assicurareuna difesa adeguata e in continuità con il lavoro svolto dai difensoriprecedenti, rendendo imprescindibile la retribuzione anche di questa9. Il motivo è inammissibile.L’art. 4, comma 5-bis, D.M. 55/2014, prevede che «il giudice puòriconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio dellacontroversia in favore del professionista che subentra nella difesa del clientein un momento successivo alla fase introduttiva».La censura in esame assume che il riconoscimento di questo specificocompenso era stato richiesto nelle udienze del 21 dicembre 2023 e del 18gennaio 2024, ma non spiega con la necessaria specificità in quali terminiquesta richiesta era avvenuta.Ciò in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diNumero registro generale 24794/2024Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 24614/2026Data pubblicazione 12/08/2026inammissibilità, «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli attiprocessuali …… sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenutorilevante degli stessi».Peraltro, la norma prevede una possibilità e non un obbligo diriconoscimento del compenso per la fase di studio della controversia infavore del professionista subentrante; la relativa determinazione rientraperciò nell’ambito delle valutazioni discrezionali affidate al giudice di merito,che non possono essere riviste in questa sede mediante un giudiziointeramente sostitutivo.10. Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., l’omessa applicazione dell’art. 4, comma 6, D.M.55/2014 a favore del difensore: questi, essendo stato coinvolto nella ricercadi una conciliazione giudiziale della lite, aveva diritto alla liquidazione di uncompenso calcolato secondo il criterio indicato, ossia nella stessa misura delcompenso previsto per la fase decisionale, con un incremento di un quarto.La mancata applicazione di questa disposizione ha comportato unaliquidazione inadeguata rispetto all’effettivo valore dell’attività svolta insede di conciliazione, privando la parte di un compenso corretto eproporzionato all’attività difensiva effettivamente svolta.11. Il motivo non è fondato.L’art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 prescrive che «nell'ipotesi di conciliazionegiudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività èdeterminato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale,aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivitàprecedentemente svolta».La norma fa testuale riferimento al raggiungimento di una conciliazionegiudiziale fra le parti nei termini previsti dall’art. 185 cod. proc. civ. ovveroal perfezionamento di un negozio transattivo della controversia.Il provvedimento impugnato non dà conto del verificarsi di nessuna delledue evenienze previste dalla norma denunciata come violata, limitandosi aNumero registro generale 24794/2024Numero sezionale 2729/2026Numero di raccolta generale 24614/2026Data pubblicazione 12/08/2026registrare che il fallimento aveva depositato una rinuncia agli atti ai sensidell’art. 306 cod. proc. civ., che era stata accettata dal convenuto.La peculiarità delle vicende processuali impediva perciò l’applicazionedell’aumento in discorso, di cui nel caso di specie non risulta chericorressero i presupposti applicativi.12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.Il Presidente