CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 19 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 5, 56, 628, primo, secondo e terzo comma n. 3 bis cod. pen. (capo A), 61 n. 2, 576, n. 1, 582, 585 cod. pen. (capo B), 81, 337 cod. pen. (capo C), 61 n. 2, 81, 576, n. 1 e 5 bis, 582, 585 (capo D), 648 cod. pen. (capo E). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. e in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al capo B), è, sotto il primo aspetto, del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come la persona offesa si avvedeva pressochè nell'immediatezza della presenza del Fiorenza, e pertanto manteneva una forma di controllo sugli oggetti detenuti all'interno dell'abitazione cercando di bloccare l'imputato che però si guadagnava l'impunità esercitando violenza sulla persona offesa, cagionandole lesioni) e, sotto il secondo aspetto, del tutto tardivo perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento ai capi C) e D), risulta anch'essa tardiva, perché per la prima volta proposta in sede di legittimità; Considerato che la terza doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia assolutoria con riferimento al capo E), è del tutto aspecifico, avendo la Corte territoriale precisato che la disponibilità di un'autovettura oggetto di furto consumato il giorno precedente, nell'assoluto difetto di alcun titolo lecito che ne giustificasse il possesso di buona fede, postula la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo; Considerato che la quarta doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è anch'essa del tutto aspecifica, avendo la Corte territoriale chiarito le consentite comuni ragioni che avevano indotto a ritenere congrua la pena irrogata e giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (ingente dose di violenza esercitata e intensità del dolo di proposito); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /r Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensor