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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45664/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; trEt,I,.-‘,1,-si"r1L, [OSCURATO:PERSONA]-.;rwlin.-e, M A DTA I [OSCURATO:PERSONA] I. I.[OSCURATO:PERSONA]/ I l.ILAC.11/4/1. n..-. .2VVILL4 L1,41 ...!..JII.[OSCURATO:PERSONA].

IIflIXJ. 1....1—,inern Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, ha confermato la sentenza in data 8 ottobre 2O19 concui il GUP presso il Tribunale di Catania aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità e appare, inoltre, reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati ed esaminati dal giudice di merito il quale ha specificato come il compendio probatorio non lasci dubbi circa la sussistenza della responsabilità in capo all'imputata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; trEt,I,.-‘,1,-si"r1L, [OSCURATO:PERSONA]-.;rwlin.-e, M A DTA I [OSCURATO:PERSONA] I. I.[OSCURATO:PERSONA]/ I l.ILAC.11/4/1. n..-. .2VVILL4 L1,41 ...!..JII.[OSCURATO:PERSONA]. IIflIXJ. 1....1—,inern Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, ha confermato la sentenza in data 8 ottobre 2O19 concui il GUP presso il Tribunale di Catania aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità e appare, inoltre, reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati ed esaminati dal giudice di merito il quale ha specificato come il compendio probatorio non lasci dubbi circa la sussistenza della responsabilità in capo all'imputata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 45664/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris