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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02932/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Ancona letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito alla presenza di persone che avessero percepito le frasi oltraggiose dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata sulla presenza, nella cella occupata dal Regina, di altri detenuti oltre che del verbalizzante e del suo collega) e tenuto conto, altresì, che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA] i nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Ancona letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito alla presenza di persone che avessero percepito le frasi oltraggiose dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata sulla presenza, nella cella occupata dal Regina, di altri detenuti oltre che del verbalizzante e del suo collega) e tenuto conto, altresì, che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA] i nte
Sentenza Cassazione n. 02932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris