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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25348/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tivoli in data 23 novembre 2021, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti, quantitativo pari a 37.130 d.m.s.).

Ha dedotto, a sostegno dell'unico motivo di ricorso, violazione di legge con riguardo alla disposta confisca del danaro in sequestro, deducendo a tale ultimo riguardo l'assenza di prove circa il nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro in sequestro e il reato contestato, ed argomentando circa la provenienza lecita della somma, documentata dai documenti riguardanti la retribuzione dell'imputato, all'epoca provvisto di stabile lavoro.

2. Il ricorso é infondato.

Deve muoversi dalla considerazione che si procede, nel caso di specie, per il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e non in relazione ad attività di cessione delle predette sostanze.

Quindi, poiché il nesso di pertinenzialità va correlato al reato contestato - e non ad eventuali precedenti o future attività illecite -, non può farsi ricorso ad elementi dimostrativi della possibile provenienza criminosa della somma detenuta dall'imputato, atteso che, nella specie, le modalità in cui questa veniva custodita all'interno di un foglio "contenente la contabilità dell'attività illecita" rimandano a condotte diverse e ulteriori rispetto a quella oggetto di imputazione.

Si rammenta, in proposito, che é illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, Sentenza n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156).

Viceversa deve ritenersi correttamente giustificata la confisca ex art. 240-bis cod.pen., in relazione alla sproporzione - cui pure la sentenza impugnata fa riferimento - della somma confiscata rispetto alla posizione reddituale dell'imputato, che nel ricorso non ha dimostrato di possedere una stabile retribuzione da lavoro lecito al tempo della commissione del delitto ascrittogli, ma solo di avere conseguito redditi leciti risalenti ad epoca ampiamente antecedente il reato accertato, in forza di un contratto a tempo determinato (l'ultima retribuzione documentata risale al settembre 2019, mentre il reato é stato accertato in data 4 maggio 2021).

Non risulta pertanto superata la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, che può essere vinta unicamente sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Tivoli in data 23 novembre 2021, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti, quantitativo pari a 37.130 d.m.s.). Ha dedotto, a sostegno dell'unico motivo di ricorso, violazione di legge con riguardo alla disposta confisca del danaro in sequestro, deducendo a tale ultimo riguardo l'assenza di prove circa il nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro in sequestro e il reato contestato, ed argomentando circa la provenienza lecita della somma, documentata dai documenti riguardanti la retribuzione dell'imputato, all'epoca provvisto di stabile lavoro. 2. Il ricorso é infondato. Deve muoversi dalla considerazione che si procede, nel caso di specie, per il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e non in relazione ad attività di cessione delle predette sostanze. Quindi, poiché il nesso di pertinenzialità va correlato al reato contestato - e non ad eventuali precedenti o future attività illecite -, non può farsi ricorso ad elementi dimostrativi della possibile provenienza criminosa della somma detenuta dall'imputato, atteso che, nella specie, le modalità in cui questa veniva custodita all'interno di un foglio "contenente la contabilità dell'attività illecita" rimandano a condotte diverse e ulteriori rispetto a quella oggetto di imputazione. Si rammenta, in proposito, che é illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, Sentenza n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156). Viceversa deve ritenersi correttamente giustificata la confisca ex art. 240-bis cod.pen., in relazione alla sproporzione - cui pure la sentenza impugnata fa riferimento - della somma confiscata rispetto alla posizione reddituale dell'imputato, che nel ricorso non ha dimostrato di possedere una stabile retribuzione da lavoro lecito al tempo della commissione del delitto ascrittogli, ma solo di avere conseguito redditi leciti risalenti ad epoca ampiamente antecedente il reato accertato, in forza di un contratto a tempo determinato (l'ultima retribuzione documentata risale al settembre 2019, mentre il reato é stato accertato in data 4 maggio 2021). Non risulta pertanto superata la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, che può essere vinta unicamente sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
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