CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29161 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R . L . , in persona del legale rappre- sentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:operazioni sog- gettivamenteinesistenti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1759 / 25 / 19 , depositata il 25 . 2 . 20 19 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva rigettato l’appello propost o da lla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ora in fallimento, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butariaProvinciale di Napoli n. 1508 / 15 /201 8 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal la contribuente avente ad oggetto l’avviso diaccertamento IVA per l'anno 201 1 in relazione ad operazioni sog- gettivamenteinesistenti. Venivacontestata alla contribuente l'inesistenza e la non operatività quale soggetto economico solo formalmente svolgente attività di venditadi bancali di pallets e , in realtà , soggetto intermediario fitti- ziocon funzioni di m issing t rader allo scopo di evadere l’IVA nel qua- drodi una cd. frode carosello . Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria rettificava, ai sensidell'art. 54, comma 5 del d.P.R. 633/72, la dichiarazione IVA presentatadalla società per l'anno 2011, disconoscendo l'IVA illegit- timamentedetratta. Ilgiudice di appello confermava integralmente la decisione del giu- dicedi prime cure di rigett o de l ricorso nel quale [OSCURATO:PERSONA] S. r. l . contestava, tra l’altro, in via preliminare il difetto della delega di firmain capo al funzionario dell'Ufficio e la violazione del contraddit- torioprocedimentale. Nel merito, il giudice accertava la conoscenza oquantomeno la conoscibilità della cd. frode carosello da parte della contribuente.Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a d un motiv o , cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso . Da ultimo, la contribuente deposita nota con cuirende noto il fallimento della società intervenuto nelle more. Consideratoche: 1. Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e falsa applica- zionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per aver la CTR fatto malgo- verno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza interna e comunitariain punto di onere della prova e di presunzioni in materia dioperazioni soggettivamente inesistenti. 2.Il motivo non può trovare ingresso . Va rammentato che in tema diIVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attengaad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà, ma anche la consapevolezza che l'operazione siinseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva,in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contri- buenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordi- nariadiligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del l’operazione . O ve l'Amministrazione as- solvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova con- trariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio- nalitàin rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo,a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, néla mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass.Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, n. 27555 del30/10/2018). 3.Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indebitamente invertitol'onere della prova ponendolo a carico del contribuente, né hafatto un improprio uso delle presunzioni qualificate gravi, precise e concordanti ma , a pag. 3 ha accertato l’oggettiva fittizietà e a pag.4,in punto di elemento soggettivo , ha accertato che « Nella fat- tispecieinfatti l'Amministrazione risulta avere assolto, quantomeno perpresunzioni, l'onere della prova gravante sulla stessa al fine di dimostrarela connivenza dell'acquirente nella frode del cessionario. Inparticolare, è emerso che la cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. svolge la pro- priaattività presso un indirizzo addirittura coincidente con il domi- ciliodel l.r.p.t, il quale a sua volta è una mera testa di legno, cioè soggetto privo di pregressa significativa esperienza di impresa e preparazioneimprenditoriale. Peraltro, in ragione del tipo di prodotti venduti(cioè derivati di falegnameria) è inverosimile che l'odierno appellantenon si sia mai recato presso il rivenditore per visionare lamerce e sceglierla, per cui, trattandosi di un operatore qualificato, inbase al criterio della diligenza dell'"homo eiusdem condicionis et professionis",non poteva non essere a conoscenza che la sede della cartiera non è altro che il luogo di domicilio del l.r.p.t. Analoga- mente,è rilevante che [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia dipendenti (Cass.23560/12),e non abbia propri mezzi di trasporto (sebbene il tipo di prodotti trattati), da ciò risultando ulteriormente confermato che non poteva non apparire la mancanza di organizzazione imprendi- toriale. Infine, la cartiera non deposita i bilanci, e tale circostanza può essere rilevata da un operatore economico di media diligenza dallasemplice visura camerale » . 4.Il complesso degli elementi sopra riportati , puntuali e tratti dal quadroistruttorio, ha logicamente supportato il ragionamento della CTR nel senso che di essere stata fornita anche la dimostrazione dell’elementosoggettivo – ossia la conoscenza o conoscibilità della frodefiscale – da parte d e ll’Agenzia, e lo schema logico seguito dal giudiceè pienamente conforme al citato canone probatorio, come daconsolidata interpretazione di questa Corte. Afronte di tale argomentato accertamento fattuale, va ribadito che laCorte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale edesercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che nonconsente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, già vagliata e disattesa dal giudice al fine di ottenere la revisione degli accerta- mentidi fatto compiuti. 5.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in e uro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1