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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18173/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21759/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiDE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4966/2018 , depositata il19/02/2019, R.G.N. 5830/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operatori di call center dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del loro distacco presso [OSCURATO:SOCIETA], ove hanno operato quali addetti ai servizi di call center e help desk per la commessa di Trenitalia.

2. Il Tribunale ha accolto le domande ritenendo mancante la prova di un interesse giuridicamente rilevante della distaccante alla destinazione temporanea del proprio personale presso la distaccataria ed invece ricorrente un interesse di quest’ultima finalizzato alla riduzionedei costi di gestione dell’appalto Trenitalia; ha dichiarato illegittimo il distacco dei lavoratori e costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei medesimi alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l.

Metalmeccanici.

3. La Corte d’appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda dei restanti lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

4. Secondo i giudici di appello, che hanno richiamato precedenti pronunce della medesima Corte territoriale, era dimostrato l’interesse della distaccante all’accrescimento professionale dei lavoratori distaccati nello specifico ambito del settore ferroviario.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003.

7. Si sostiene come il collegamento tra le due società non costituisca circostanza idonea a comprovare l’interesse della distaccante al distacco dei propri dipendenti presso [OSCURATO:SOCIETA]; che non è emerso alcun interesse della distaccante a migliorare o accrescere la professionalità dei propri dipendenti che hanno continuato, presso [OSCURATO:SOCIETA], a svolgere le stesse mansioni, di addetti al call center e all’help desk, già esercitate presso [OSCURATO:PERSONA] spa; che l’operazione posta in essere era finalizzata ad un duplice effetto: da un lato, garantire i livelli occupazionali per le gravi difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA] spa; dall’altro, soddisfare l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] a ridurre i costi derivanti da una eventuale gestione mediante subappalto delle attività commissionate da Trenitalia.

8. Il ricorso non può trovare accoglimento.

9. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Il comma 4 dell’art. 30 cit. prevede che “resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Quest’ultima disposizione stabilisce: "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea".

10. Questa Corte ha chiarito che, al di fuori dell’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694/2009).

Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, incensurabile in cassazione, se non sotto il profilo del difetto di motivazione nei limiti di cui all’art. 132 c.p.c.

11. La Corte di merito si è attenuta ai citati principi di diritto e ha giudicato legittimo il distacco avendo accertato in fatto l’esistenza di un interesse della società distaccante all’acquisizione da parte dei propri dipendenti di una specifica competenza, ciò sul presupposto che “l’estensione delle mansioni di call center e di help desk ad ambiti professionali specialistici diversi da quelli di appartenenza concreti l’accrescimento della professionalità degli operatori addetti e renda questi ultimi già pronti a soddisfare le esigenze di eventuali nuove commesse che [OSCURATO:PERSONA] dovesse acquisire” (sentenza d’appello pag. 12).

Non ricorre quindi la violazione di legge denunciata.

12. Per il resto, le censure sono formulate sul presupposto di una diversa ricostruzione fattuale, che si assume desumibile dalle prove documentali non correttamente valutate ed invece idonee a dimostrare lo scopo del distacco nell’intento della distaccataria di eludere la normativa a tutela del lavoro subordinato e di ricorrere a forme di utilizzo della manodopera meno onerose rispetto ai contratti di appalto e somministrazione.

Così formulate, le critiche restano estranee al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte, è integrato da una erronea interpretazione delle norme di diritto o dalla erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, verificata sulla base di un accertamento in fatto non contestato, mentre il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti storici non ammissibile in questa sede (v.

Cass., S.U. n. 34476 del 2019; n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

13. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

14. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21759/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiDE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4966/2018 , depositata il19/02/2019, R.G.N. 5830/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operatori di call center dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del loro distacco presso [OSCURATO:SOCIETA], ove hanno operato quali addetti ai servizi di call center e help desk per la commessa di Trenitalia. 2. Il Tribunale ha accolto le domande ritenendo mancante la prova di un interesse giuridicamente rilevante della distaccante alla destinazione temporanea del proprio personale presso la distaccataria ed invece ricorrente un interesse di quest’ultima finalizzato alla riduzionedei costi di gestione dell’appalto Trenitalia; ha dichiarato illegittimo il distacco dei lavoratori e costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei medesimi alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l. Metalmeccanici. 3. La Corte d’appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda dei restanti lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4. Secondo i giudici di appello, che hanno richiamato precedenti pronunce della medesima Corte territoriale, era dimostrato l’interesse della distaccante all’accrescimento professionale dei lavoratori distaccati nello specifico ambito del settore ferroviario. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003. 7. Si sostiene come il collegamento tra le due società non costituisca circostanza idonea a comprovare l’interesse della distaccante al distacco dei propri dipendenti presso [OSCURATO:SOCIETA]; che non è emerso alcun interesse della distaccante a migliorare o accrescere la professionalità dei propri dipendenti che hanno continuato, presso [OSCURATO:SOCIETA], a svolgere le stesse mansioni, di addetti al call center e all’help desk, già esercitate presso [OSCURATO:PERSONA] spa; che l’operazione posta in essere era finalizzata ad un duplice effetto: da un lato, garantire i livelli occupazionali per le gravi difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA] spa; dall’altro, soddisfare l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] a ridurre i costi derivanti da una eventuale gestione mediante subappalto delle attività commissionate da Trenitalia. 8. Il ricorso non può trovare accoglimento. 9. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il comma 4 dell’art. 30 cit. prevede che “resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Quest’ultima disposizione stabilisce: "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea". 10. Questa Corte ha chiarito che, al di fuori dell’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694/2009). Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, incensurabile in cassazione, se non sotto il profilo del difetto di motivazione nei limiti di cui all’art. 132 c.p.c. 11. La Corte di merito si è attenuta ai citati principi di diritto e ha giudicato legittimo il distacco avendo accertato in fatto l’esistenza di un interesse della società distaccante all’acquisizione da parte dei propri dipendenti di una specifica competenza, ciò sul presupposto che “l’estensione delle mansioni di call center e di help desk ad ambiti professionali specialistici diversi da quelli di appartenenza concreti l’accrescimento della professionalità degli operatori addetti e renda questi ultimi già pronti a soddisfare le esigenze di eventuali nuove commesse che [OSCURATO:PERSONA] dovesse acquisire” (sentenza d’appello pag. 12). Non ricorre quindi la violazione di legge denunciata. 12. Per il resto, le censure sono formulate sul presupposto di una diversa ricostruzione fattuale, che si assume desumibile dalle prove documentali non correttamente valutate ed invece idonee a dimostrare lo scopo del distacco nell’intento della distaccataria di eludere la normativa a tutela del lavoro subordinato e di ricorrere a forme di utilizzo della manodopera meno onerose rispetto ai contratti di appalto e somministrazione. Così formulate, le critiche restano estranee al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte, è integrato da una erronea interpretazione delle norme di diritto o dalla erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, verificata sulla base di un accertamento in fatto non contestato, mentre il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti storici non ammissibile in questa sede (v. Cass., S.U. n. 34476 del 2019; n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 13. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 14. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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