CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale è stata sostenuta laricorrenza di un vizio della motivazione in ogni sua forma, basato su di untravisamento per omissione, quanto all’accertamento della responsabilità, risultaprivo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo delle censure giàintrodotte con l’atto di appello (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro ad esito delle approfondite attività di indagine(pag. 6 dove è stato specificamente ricostruito il sistema di pagamenti eforniture che caratterizzava la attività svolta dal ricorrente, così come è stataspecificamente vagliata la versione alternativa fornita, ritenuta inattendibilesottoscrizione apposta alle stesse, così come la genericità della allegazionesecondo la quale sarebbero stati altri soggetti addetti alla gestione del denaro,soggetti rimasti non identificati e non citati dalla difesa);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità della condotta imputata ed alla piena riferibilità della stessa alricorrente nonostante le sue condizioni per come emerse in giudizio sono deltutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza lapuntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, comeevidenziato dalle stesse considerazioni della difesa che ha richiamato laricorrenza di un termine di prescrizione maturato in epoca successiva alla datadella sentenza di appello;che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizioneintervenuta dopo la decisione di appello;chedeve conseguentemente essere ribadito il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale:”l'inammissibilità del ricorso percassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsidi un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità dirilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente allasentenza impugnata con il ricorso).” (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266-01, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01, Sez. 6, n.25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202-01, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014,Cappello, Rv. 259205-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]