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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 27953/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26857/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese e rappresentate dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 108/2013 depositata il12/04/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. le ricorrenti ha nno proposto ricorso in cassazione affidato a sei motivi;

2. l’Agenzia delle entrate con controricorso ha chiesto il rigetto del ricorso;

3. le ricorrenti ha nno depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d.

«rottamazione Quater»; le ricorrenti depositano anche copia delle quietanze dei pagamenti effettuati; chiedono la sospensione del giudizio.

Considerato che

1. La definizione agevolata impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;

2. in ordine all’applicazionedi tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, non sarebbe possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e il giudizio andrebbe sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa andrebbe rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinatie diluiti nel tempo, e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria –possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c.d.

“rottamazione-quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze –e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera del contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è neutro rispetto al giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso; tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423);

3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in “relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici” (vedi “linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio”, del 15 marzo 2024).

P.Q.M. rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26857/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difese e rappresentate dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 108/2013 depositata il12/04/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. le ricorrenti ha nno proposto ricorso in cassazione affidato a sei motivi; 2. l’Agenzia delle entrate con controricorso ha chiesto il rigetto del ricorso; 3. le ricorrenti ha nno depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; le ricorrenti depositano anche copia delle quietanze dei pagamenti effettuati; chiedono la sospensione del giudizio. Considerato che 1. La definizione agevolata impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; 2. in ordine all’applicazionedi tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, non sarebbe possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e il giudizio andrebbe sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa andrebbe rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinatie diluiti nel tempo, e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria –possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “rottamazione-quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze –e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera del contribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è neutro rispetto al giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso; tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423); 3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in “relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici” (vedi “linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio”, del 15 marzo 2024). P.Q.M. rinvia la causa a