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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25740/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia grave ex art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. e di lesioni personali lievi ex art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Saltalamacchia è affidato a cinque motivi,

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le spiegate doglíanze, di cui ai primi quattro motivi di ricorso [che denunciano: I) e H) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto dì prova della responsabilità per i delitti di cui agli artt. 612, comma 2, e 582 cod. pen.; III) - enunciato come IV - la violazione del canone di giudizio dell"oltre ogni ragionevole dubbio'; IV) - enunciato come V - l'omessa risposta a tutte le deduzioni di gravame] constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito: in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale: «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575).

La censura che denuncia la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio dimentica che questa può essere fatta valere in sede di legittimità, soltanto quando la manifesta illogicità della motivazione sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237).

La censura di omessa risposta a tutte le deduzioni difensive è manifestamente infondata, perché il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181).

3.2. La censura di eccessività della pena applicata all'imputato, che forma oggetto del quinto motivo di ricorso, ancorché enunciato come settimo, non è consentita in questa sede, perché, avuto riguardo alle giustificazioni addotte nella sentenza impugnata circa l'irrogazione della pena per il più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen., in misura di poco superiore al minimo edittale, e il contenuto aumento per la continuazione applicato per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., pur a dispetto dei precedenti specifici vantati dall'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena stessa è stata esercitata in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia grave ex art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. e di lesioni personali lievi ex art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Saltalamacchia è affidato a cinque motivi, 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le spiegate doglíanze, di cui ai primi quattro motivi di ricorso [che denunciano: I) e H) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto dì prova della responsabilità per i delitti di cui agli artt. 612, comma 2, e 582 cod. pen.; III) - enunciato come IV - la violazione del canone di giudizio dell"oltre ogni ragionevole dubbio'; IV) - enunciato come V - l'omessa risposta a tutte le deduzioni di gravame] constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito: in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale: «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). La censura che denuncia la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio dimentica che questa può essere fatta valere in sede di legittimità, soltanto quando la manifesta illogicità della motivazione sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237). La censura di omessa risposta a tutte le deduzioni difensive è manifestamente infondata, perché il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181). 3.2. La censura di eccessività della pena applicata all'imputato, che forma oggetto del quinto motivo di ricorso, ancorché enunciato come settimo, non è consentita in questa sede, perché, avuto riguardo alle giustificazioni addotte nella sentenza impugnata circa l'irrogazione della pena per il più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen., in misura di poco superiore al minimo edittale, e il contenuto aumento per la continuazione applicato per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., pur a dispetto dei precedenti specifici vantati dall'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena stessa è stata esercitata in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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