CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 2070 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. f E1 rEns re- OZCMciiminzga avverso il decreto n. 1134 - 27/29.5.2020 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Cagliari depositato il 9.11.2018 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. Sardegna con ricorso depositato in data 9.12.2002, definito in primo grado con sentenza del 26.9.2003, definito in grado d'appello, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 20.4.2012, definito in grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 13.4.2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 16.7.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Resisteva il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Con decreto n. 1134/2020 la Corte di Cagliari rigettava l'opposizione. Evidenziava, tra l'altro, la corte in ordine al primo motivo di opposizione che era da confermare la valutazione - espressa dal consigliere designato - di temerarietà del giudizio d'appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo, in forma duplice articolato, la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di tutti i profili del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ. per mancata pronuncia sui motivi di opposizione; in subordine, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e mancata applicazione dell'art. 111, 6° co., C::ost., l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte di Cagliari ha, per un verso, ignorato le difese svolte con l'atto di opposizione, in specie con riferimento al rilievo di inesistenza giuridica della sentenza del Consiglio di Stato. Deduce che la Corte di Cagliari ha, per altro verso, motivato in modo illogico e contraddittorio. 8. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altra parte, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. Il ricorso è dunque destituito di fondamento e da respingere. 9. La Corte di Cagliari - contrariamente all'assunto del ricorrente - si è pronunciata in ordine ai motivi di opposizione ed ha vagliato il complesso delle argomentazioni che con la stessa opposizione sono state addotte. Del resto, la Corte sarda ha dei motivi d'opposizione (concernenti la valutazione di temerarietà dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato, l'adozione della decisione del Consiglio di Stato da parte di giudici ricusati e la mancata adozione di provvedimenti di riunione dei procedimenti) operato dapprima la schematica enunciazione (cfr. decreto impugnato, pagg. 2 - 3). 10. La Corte di Cagliari - contrariamente all'assunto del ricorrente - ha motivato in maniera logica, congrua ed ineccepibile. 11. Innegabilmente, in relazione al disposto dell'art. 2, 2° co. quinquies, della legge n. 89/2001 ("Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile'), il riscontro della "consapevolezza" dell'infondatezza delle domande o delle difese si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (ovvero per "omesso esame circa un fatto decisivo (...) oggetto di discussione tra le parti"). In questi termini, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il mero difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d'appello ha ancorato il suo dictum, allorché ha confermato la valutazione, operata dal consigliere designato, di "temerarietà" dell'iniziativa intrapresa dall'oipponente in grado d'appello, dinanzi al Consiglio di Stato. 12. La Corte di Cagliari ha, poi, fatto ineccepibile applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo non è consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, con la conseguenza che dall'accertamento della ragionevole durata del processo stesso - condotto secondo i criteri indicati dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, con particolare riguardo alla complessità del caso - esula ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte (cfr. Cass. 25.11.2011, n. 24971). 13. Si tenga conto, altresì, che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928; Cass. 12.10.2017, n. 23940). 14. Si tenga conto, infine, con riferimento al giudizio di revocazione "presupposto", che il ricorrente si è limitato a riprodurre sic et simpliciter quanto prospettato con l'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 (cfr. ricorso, pagg. 2 - 8). Cosicché sovviene l'insegnamento di questa Corte con cui, seppur sul diverso terreno del contenzioso elettorale, ove, si badi, permane il potere si esaminare il merito della controversia, si è esplicitato che il potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755). 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di fatto non ha svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, nonostante il rigetto del ricorso, va pertanto assunta. /R5 16. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il presi