CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1987
Cassazione n. 33548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ASONTE Francesco e CASSISI Giovanni ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale dì Ragusa che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato dì furto in abitazione pluriag- gravato. 2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi dì analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato sui minimi edittali e sul giudizio dì valenza tra circostanze di segno opposto. 4. Essendo ì ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];esi