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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 36565/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentato omicidio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza in data 7 febbraio 2022, ha, tra le altre statuizioni, in accoglimento della domanda della parte civile [OSCURATO:PERSONA], disposto il sequestro conservativo su beni dell'imputato fino alla concorrenza di C

805.000. Con istanza in data 25 febbraio 2022 la parte civile ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania l'esecuzione del sequestro conservativo.

Con ordinanza depositata in data 3 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha respinto l'istanza sul rilievo che l'esecuzione del sequestro conservativo rimaneva onere della parte civile nel cui interesse era stato disposto.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 317 cod. proc. pen. che riserva, secondo l'interpretazione consolidata, l'esecuzione del sequestro conservativo all'iniziativa del giudice penale, seppur con le forme dell'esecuzione civile

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò respinto.

Viene posta la questione in ordine al soggetto titolare del potere di porre in esecuzione il sequestro conservativo penale; in particolare, se tale potestà sia esclusivamente in capo al giudice penale procedente, come richiesto dalla parte civile ricorrente, ovvero se sia riconosciuta alla parte nel cui interesse il sequestro è stato disposto, come affermato dall'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente provveduto sulla richiesta della parte.

Invero, la norma di cui all'art. 317 cod. proc. pen. prevede espressamente che "Il sequestro è eseguito dal pubblico ufficiale con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili", norma che, dunque, estende al sequestro conservativo penale la disciplina processuale prevista per il sequestro conservativo civile.

Ne consegue che anche la potestà di chiederne l'esecuzione risulta riservata, come per il sequestro civile, alla parte che aveva chiesto al giudice penale l'emissione del sequestro conservativo.

D'altra parte, la piena equiparazione, sotto i profili esecutivi, del sequestro conservativo penale a quello civile si apprezza anche dalla considerazione della forma che il sequestro conservativo penale, che è una misura cautelare reale, è destinato ad assumere una volta divenuta definitiva una sentenza di condanna: "Il sequestro conservativo si converte in pignoramento" (art. 320 cod. proc. pen.).

Dunque, l'attivazione dell'organo esecutivo - individuato nel pubblico ufficiale - è riservata alla parte che ha interesse alla cautela ottenuta e che, poi, avrà l'onere di attivarsi nella procedura esecutiva civile che seguirà alla formazione del titolo esecutivo.

Si deve aggiungere che il provvedimento che dispone il sequestro conservativo è per sua natura immediatamente esecutivo, e dunque non necessita di un ordine di esecuzione da parte del giudice che lo ha emesso.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentato omicidio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza in data 7 febbraio 2022, ha, tra le altre statuizioni, in accoglimento della domanda della parte civile [OSCURATO:PERSONA], disposto il sequestro conservativo su beni dell'imputato fino alla concorrenza di C 805.000. Con istanza in data 25 febbraio 2022 la parte civile ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania l'esecuzione del sequestro conservativo. Con ordinanza depositata in data 3 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha respinto l'istanza sul rilievo che l'esecuzione del sequestro conservativo rimaneva onere della parte civile nel cui interesse era stato disposto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 317 cod. proc. pen. che riserva, secondo l'interpretazione consolidata, l'esecuzione del sequestro conservativo all'iniziativa del giudice penale, seppur con le forme dell'esecuzione civile 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò respinto. Viene posta la questione in ordine al soggetto titolare del potere di porre in esecuzione il sequestro conservativo penale; in particolare, se tale potestà sia esclusivamente in capo al giudice penale procedente, come richiesto dalla parte civile ricorrente, ovvero se sia riconosciuta alla parte nel cui interesse il sequestro è stato disposto, come affermato dall'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente provveduto sulla richiesta della parte. Invero, la norma di cui all'art. 317 cod. proc. pen. prevede espressamente che "Il sequestro è eseguito dal pubblico ufficiale con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili", norma che, dunque, estende al sequestro conservativo penale la disciplina processuale prevista per il sequestro conservativo civile. Ne consegue che anche la potestà di chiederne l'esecuzione risulta riservata, come per il sequestro civile, alla parte che aveva chiesto al giudice penale l'emissione del sequestro conservativo. D'altra parte, la piena equiparazione, sotto i profili esecutivi, del sequestro conservativo penale a quello civile si apprezza anche dalla considerazione della forma che il sequestro conservativo penale, che è una misura cautelare reale, è destinato ad assumere una volta divenuta definitiva una sentenza di condanna: "Il sequestro conservativo si converte in pignoramento" (art. 320 cod. proc. pen.). Dunque, l'attivazione dell'organo esecutivo - individuato nel pubblico ufficiale - è riservata alla parte che ha interesse alla cautela ottenuta e che, poi, avrà l'onere di attivarsi nella procedura esecutiva civile che seguirà alla formazione del titolo esecutivo. Si deve aggiungere che il provvedimento che dispone il sequestro conservativo è per sua natura immediatamente esecutivo, e dunque non necessita di un ordine di esecuzione da parte del giudice che lo ha emesso. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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