CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dazione”, nonché [OSCURATO:SOCIETA]., “quale aventecausa da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, tutti rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domiciliano in Roma, al viale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 7,presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA].- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV), alla via VittorioAlfieri n. 1, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoGiuseppe Capogreco ([OSCURATO:EMAIL]),con studio in Soverato (CZ), alla via Chiefari n. 1.- controricorrente -Numero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026INTESA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore.- intimata -avverso la SENTENZA, n. cron. 808/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi CATANZARO il giorno 21/07/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del 30 aprile 2013, [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarandosicreditrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di somme rinvenienti daquattro distinti rapporti bancari, ottenne dal Tribunale di Catanzaroun’ingiunzione di pagamento, nei confronti di quest’ultima, per la complessivasomma di €. 667.066,74. Poiché quei rapporti bancari risultavano assistiti dagaranzie fideiussorie, la banca chiese che detto pagamento venisse intimato,in solido, anche alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], fino allaconcorrenza dell’importo di €. 206.582,76 (pari a £. 400.000.000), allaQuater s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza dell’importo di €.154.937,07 (pari a £. 300.000.000), ed al dott. [OSCURATO:PERSONA] fino allaconcorrenza di €. 416.264,26 (pari a £.806.000.000), di €. 67.139,40 (pari a£. 130.000.000) e di €. 200.000, in forza di separati contratti di fideiussione.Avverso detta ingiunzione proposero opposizione la debitrice principaleed i fideiussori, lamentando: i) la genericità della domanda introdotta con ilricorso monitorio; ii) l’insufficienza della documentazione contabile relativaall’intera durata del rapporto contrattuale e di qualsivoglia certificazione exart. 50 del T.U. bancario; iii) l’applicazione illegittima della capitalizzazionetrimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto;iv) la nullità dei rapporti di garanzia posti a fondamento della domanda.Si costituì l’istituto di credito opposto, concludendo per il rigetto dellaspiegata opposizione perché inammissibile e, comunque, infondata.Numero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione edespletata una consulenza tecnica d’ufficio, il giudizio fu interrotto, per ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, e poi riassuntodai soli suddetti fideiussori, che insistettero per l’accoglimento dellemedesime conclusioni di cui all’originario atto di citazione e di quellesuccessivamente, eventualmente formulate in prosieguo di causa.Con sentenza del 26 novembre 2019, n. 2113, l’adito Tribunale diCatanzaro: a) dichiarò improcedibile la domanda monitoria originariamenteproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, attesala sopravvenuta apertura della liquidazione, e, dunque, revocò il decretoingiuntivo opposto; b) accolse parzialmente l’opposizione e condannòCamaleonte s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] eSanpaolo s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), della somma di € 426.064,30,oltre interessi a decorrere dal 15 marzo 2013, così quantificata all’esitodell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.2. Il gravame promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA].,quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] tale decisione fu respinto dalla Corte di appello di Catanzaro consentenza del 21 luglio 2025, n. 808, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).2.1. In particolare, quella corte: i) richiamata la pronuncia resa da Cass.n. 29810 del 2017, osservò che, «in disparte la proposizione dell’eccezione dinullità soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, occorreevidenziare che gli opponenti/appellanti non hanno prodotto le normebancarie uniformi dell’A.B.I. dichiarate in contrasto con la disciplina in materiadi concorrenza, né hanno dedotto che i contratti di fideiussione costituisserola realizzazione dei profili distorsivi della concorrenza dichiarati in contrastocon la legge 287/1990, o specificato tali profili. Né può affermarsi che ilgiudice debba o anche soltanto possa rilevare d’ufficio l’eventuale nullità, inquanto, affinché sia possibile la rilevazione officiosa della nullità dellafideiussione, è necessaria l’esistenza in atti del provvedimento della BancaNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026d’Italia n. 55/2005, che ha dichiarato illegittime alcune clausole dello schemaA.B.I. In assenza di tale provvedimento, il giudice non può accertarne lapertinenza alla controversia, né può considerarsi applicabile al predettoprovvedimento il principio iura novit curia. In tal senso si è espressa la Cortedi cassazione nelle ordinanze nn. 30383 del 25.11.2024 e 1170 del17.01.2025»; ii) respinse il secondo motivo di gravame così opinando: «Gliappellanti hanno dedotto che le fideiussioni non sarebbero state prestate peri rapporti di conto corrente fonte del credito fatto valere in monitorio, e chesolamente [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fideiussione per uno solo deiconti per cui è causa, perciò hanno chiesto la riforma della sentenza, nonessendo dovuta nessuna somma, o, semmai, soltanto quella di € 12.964,58per come risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio relativamente al contoper il quale la fideiussione era stata prestata (da parte di [OSCURATO:PERSONA]).La banca ha dedotto la tardività dell’eccezione, essendo stata propostasoltanto in appello, oltre all’infondatezza, emergendo dagli atti che lefideiussioni erano state prestate per i conti correnti ai quali afferiscono icrediti portati dal decreto opposto. Rispetto a tale eccezione, gli appellantinon hanno svolto difese. L’art. 345 c.p.c. vieta lo ius novorum in appello,precisamente stabilisce il divieto di proporre domande nuove – fattaeccezione per gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenzaimpugnata e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa –nonché eccezioni nuove, che non siano rilevabili anche d’ufficio. Poiché nonsi tratta di eccezione rilevabile d’ufficio, pienamente applicabile è il divietocontenuto nella norma predetta. La parte appellante avrebbe potuto proporretale eccezione fin dal primo atto successivo alla produzione in giudizio deicontratti di fideiussione da parte della banca, e comunque certamente nonavrebbe potuto proporla per la prima volta in appello».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e“quale portatore degli interessi della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, e laQuater s.r.l., “quale avente causa da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”,hanno promosso ricorso, affidandosi a due motivi. Ha resistito, conNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,qualificandosi cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tra cui quellooggetto di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], invece, è rimasta solo intimata.In data 3/4 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 13/14 gennaio 2026, i ricorrenti suddetti hanno chiestola decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, nella parte in cui ha ritenuto domanda nuova quella che,invece, era stata formulata nel primo grado fin dall’opposizione al decretoingiuntivo». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoche «la parte appellante avrebbe potuto proporre tale eccezione sin dal primoparte della banca, e comunque certamente non avrebbe potuto proporla perla prima volta in appello». Si assume che la corte distrettuale «è stata trattain inganno dalla difesa dell’Istituto bancario che ha dedotto che “sostengonole controparti che i contratti di garanzia vagliati dal Tribunale non sarebberoriferibili ai conti correnti risultati a debito della correntista “DiffusioneMediterranea”. In realtà detta eccezione non è mai stata sostenuta dalleodierne ricorrenti» Ciò che si era sostenuto, fin dall’atto di opposizione aldecreto ingiuntivo, era che i contratti di conto corrente posti a fondamentodel procedimento monitorio erano quelli specificamente indicati nel motivoproposto. Si precisa, pure che «Nessuno dei documenti prodotti dall’istitutobancario, in particolare le 11 fideiussioni depositate, conteneva garanzierilasciate dagli odierni ricorrenti a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti dell’originario [OSCURATO:SOCIETA]. La documentazione prodottaprovava che il dott. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., avevanoNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026prestato fideiussione solo in riferimento al conto corrente intrattenuto con laBanca Commerciale Italiana, ed il solo dott. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Sig.[OSCURATO:PERSONA], aveva prestato garanzia anche per il conto corrente intrattenuto conl’[OSCURATO:PERSONA] di Torino»;II) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per nonaver in alcun modo esaminato e valutato le garanzie fideiussorie prestatedagli odierni ricorrenti». Si deduce che «Sia la sentenza di primo grado chequella di appello, non contengono alcun riferimento alle singole fideiussioniprestate dai garanti, alcuni dei quali, sono state parti del giudizio che hapreceduto il presente ricorso, infatti il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso opporsidall’ingiunzione subita mentre il Sig. [OSCURATO:PERSONA], pur firmatario di fideiussioni,non è stato evocato in giudizio dall’Istituto di credito. È evidente che iMagistrati dei precedenti gradi di giudizio non hanno in alcun modo esaminatole fideiussioni depositate dalla Banca altrimenti avrebbero dovuto rilevare chela garanzia prestata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era limitata ad €.154.937,07 (pari a£.300.000.000), e quella prestata dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’importo di€.206.582,76 (pari a £.400.000.000), motivo per il quale non avrebbero maipotuto essere condannate al pagamento, in solido tra loro ed unitamente aldott. [OSCURATO:PERSONA], di €.426.064,30. D’altra parte la mancata indicazione, nelle duesentenze, di qualsivoglia elemento delle fideiussioni, non può portare aconclusione diversa da quella che le stesse non sono state, colpevolmente, inalcun modo esaminate. L’esame sarebbe stato necessario al fine diindividuare i soggetti obbligati e, soprattutto, gli importi garantiti. Dettoesame è mancato completamente, motivo per il quale si è giunti alla errataindicazione dei crediti garantiti dagli odierni ricorrenti».2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Esso, infatti, si rivela carente di autosufficienza nella misura in cui nonriporta, anche sinteticamente, il contenuto delle garanzie ivi richiamate,mostrando, così, di non tenere in alcun conto il consolidato orientamento diNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limitia richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddoveriprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025).2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.Lo stesso, infatti, non solo, come già il primo, non riporta il contenuto deidocumenti (garanzie fideiussorie) ivi richiamati (tornando applicabile,dunque, il medesimo principio appena ricordato), ma nemmeno considerache, nella specie, neppure è concretamente invocabile un vizio di motivazioneex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art. 360, comma4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giustal’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorreredall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensidel numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui lasentenza di appello impugnata rechi, come accaduto nella specie, l’integraleconferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”)».3. [OSCURATO:PERSONA] reputa di potere condividere tali conclusioni e che non meritiseguito quanto argomentato dai ricorrenti nella propria istanza di decisioneex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. del 13/14 gennaio 2026, nonchénella loro successiva memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 12 giugno2026, posto che: i) quanto ivi dedotto in relazione al loro primo motivo mostradi non considerare che l’onere non assolto ex art. 366, comma 1, n. 6, cod.proc. civ., come specificato nella menzionata proposta, investe non già lamera tipologia di garanzie richiamate dai ricorrenti, bensì il loro concretoNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026“contenuto”, in nessun modo riprodotto in ricorso; ii) circa la loro secondadoglianza, non risulta dirimente l’osservazione della ritenuta inammissibilitàex art. 345 cod. proc. civ. del secondo motivo di gravame, atteso che nellamedesima doglianza viene evidenza la conformità delle motivazioni di primoe secondo grado in quanto si lamenta che in entrambe non sono stateesaminate le fideiussioni (cfr. pag. 11 del ricorso).Pertanto, non resta che ricordare che, «dinanzi ad una proposta moltoarticolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla,l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilitàdel ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutiledispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3,03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione eaccelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. Cass. n.15219 del 2025. in senso conforme, le ancora più recenti Cass. nn. 5616 e7852 del 2026).4. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e“quale portatore degli interessi della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, e diQuater s.r.l., “quale avente causa da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, deveessere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, lespese del giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna dei menzionati ricorrenti, in solido tra loro, anorma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiNumero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e “quale portatore degli interessi dellaCamaleonte s.r.l. in liquidazione”, e la [OSCURATO:SOCIETA]., “quale avente causa daQuater s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]”, vanno condannati, in solido tra loro, alpagamento, della somma, equitativamente determinata, di € 8.000,00, infavore della costituitasi controricorrente, oltre al pagamento dell’ulterioresomma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e “quale portatore degli interessi della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione”, e da [OSCURATO:SOCIETA]., “quale avente causa da [OSCURATO:SOCIETA]. diGarcea Francesco”, e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spesedi questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente,che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 22392/2025Numero sezionale 2779/2026Numero di raccolta generale 21976/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA], in proprio e “quale portatore degli interessidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, e [OSCURATO:SOCIETA]., “quale avente causada [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, al pagamento, in solido tra loro, dellasomma di € 8.000,00, in favore della costituitasi controricorrente, nonché diuna ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti