CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 1963
Cassazione n. 41416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento in data 23 aprile 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione tutte le sere tra le ore 19 e le ore 20, per il conferimento dei rifiuti. 2.Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il difensore della condannata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato l’assenza di motivazione in ordine al diniego della richiesta autorizzazione, motivata dalla necessità di non accumulare rifiuti nella propria abitazione. 3.Il reclamo è stata dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Messina, che, con provvedimento in data2 luglio 2025, dopo avere evidenziato che non è prevista una competenza del Tribunale di sorveglianza a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza inerenti le istanze di modifica delle prescrizioni, e che invece èprevisto il rimedio del ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 4.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso a causa della genericità dell’oggetto dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Va in premessa chiarito come il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti a questa Corte, debba essere inteso, come desumibile dalla sintetica motivazione sottesa al decisum, come riqualificazione, ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen., del reclamo proposto in ricorso per cassazione;la formale declaratoria di inammissibilità, pur contenuta nel medesimo dispositivo del provvedimento del Tribunale, deve essere intesa come frutto di un lapsus calamie comunque va interpretata in senso atecnico, dal momento che essa è stata correttamente seguita dalla disposizione di trasmissione dell’atto impugnatorio a questa Corte per la decisione. È infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, in diretta applicazione del disposto dell'art.111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01). 3.Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Il vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato: la decisione del Magistrato di sorveglianza si esaurisce infatti nella mera statuizione di rigetto («V. rigetta»), senza alcuna ulteriore specificazione in merito sia alle deduzioni sinteticamente riportate nell’istanza, sia alle ragioni per le quali si è ritenuto di disattenderle. 4. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. P.Q.M Qualificato il reclamo come ricorso per Cassazione, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di so