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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20278/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla esclusiva disponibilità, a fini abitativi, da parte dell'imputato, dell'immobile ove si rinveniva stupefacente, cui si oppone una mera rivalutazione del merito accompagnata da una intempestiva deduzione di genericità delle contestazioni.

Non emerge contestazione per il capo b).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.1.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla esclusiva disponibilità, a fini abitativi, da parte dell'imputato, dell'immobile ove si rinveniva stupefacente, cui si oppone una mera rivalutazione del merito accompagnata da una intempestiva deduzione di genericità delle contestazioni. Non emerge contestazione per il capo b). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025
Sentenza Cassazione n. 20278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris