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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29733/2024

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J1 Cickria SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 02/05/2023 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] Francesco e con [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, al capo 3 della rubrica (il Tribunale aveva invece assolto l'[OSCURATO:PERSONA] dalle residue imputazioni di cessione di cocaina, a lui ascritte ai capi 1 e 2 in concorso con il padre).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 de11990.

Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di sequestri, l'estraneità del ricorrente alla maggior parte delle intercettazioni nonché l'assenza di suoi riferimenti alla cocaina nelle poche conversazioni intercettate con il padre e con il [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché vi era prova certa che costoro detenessero cocaina, peraltro in luoghi e tempi diversi da quelli contestati al ricorrente.

2.2. Vizio di motivazione con ri e imento alla /tit., e. q, , man applicazione dell'ipotesi okt, t lieve di cui al comma 5 dell'art. 7 i censura a motivazione della Corte, che aveva ritenuto la condotta del ricorrente non avulsa dalla complessiva dimensione del traffico di droga gestitgdpl padre.

Si ribadisce l'assenza di altri elementi a suo 44,4,K carico diversi dalle pochèVa1òrizzate per il capo 3), come tali inidonei a ricondurre la condotta del ricorrente in tale più ampio contesto illecito.

3. Con memoria trasmessa in previsione della precedente udienza, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

2. Il primo ordine di rilievi appare meramente reiterativo di analoga questione dedotta e disattesa dalla Corte territoriale, che - in piena sintonia con il primo giudice - ha escluso la possibilità di ricondurre la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'alveo del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce dei sequestri di cocaina operati nei confronti degli acquirenti dello stupefacente continuativamente smerciato dal padre del ricorrente e dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 8 della sentenza di primo grado).

In altri termini, i giudici di merito hanno concordemente e non illogicamente ritenuto - sulla scorta dei sequestri intervenuti - che con il termine "integratori", insistentemente richiesti da [OSCURATO:PERSONA] Francesco (in prima battuta al [OSCURATO:PERSONA], in seguito all'odierno ricorrente), gli imputati alludessero alla sostanza stupefacente del tipo cocaina.

3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.Com'è noto, una recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (della quale è ad oggi nota la sola informazione provvisoria) ha risolto un contrasto giurisprudenziale del massimo rilievo, rispondendo affermativamente al quesito "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R." (Sez.

U, ud. 14/12/2023, Gambacurta).

Della decisione delle Sezioni Unite è ovviamente necessario tener conto, anche in assenza del deposito delle motivazioni, avuto riguardo, anzitutto, al marcato ridimensionamento della responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], rispetto all'iniziale ipotesi accusatoria che lo vedeva ben più pesantemente coinvolto nell'attività di narcotraffico coordinata dal padre Francesco: egli è stato invero assolto già in primo grado dai reati di cui ai capi 1 e 2, relativi appunto a cessioni di sostanza per conto del padre, avendo il Tribunale ritenuto insufficienti le risultanze delle intercettazioni.

In secondo luogo, va evidenziato che nell'unico residuo episodio, relativo a quantità di stupefacente non determinata, il coinvolgimento dell'odierno ricorrente appare comunque piuttosto marginale, avendo egli dato indicazioni meramente "orientative" sul luogo in cui si sarebbe dovuto cercare la busta gialla che conteneva "la roba".

In tale complessivo contesto, e alla luce del principio recentemente affermato dal '[OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni debba essere nuovamente valutata, quanto alla possibilità di ricondurre la sua posizione nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In tal senso, e in tali limiti, deve conseguentemente disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limtatamente alla questione relativa alla applicabilità dell'art. 73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
J1 Cickria SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 02/05/2023 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] Francesco e con [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, al capo 3 della rubrica (il Tribunale aveva invece assolto l'[OSCURATO:PERSONA] dalle residue imputazioni di cessione di cocaina, a lui ascritte ai capi 1 e 2 in concorso con il padre). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 de11990. Si censura la sentenza per non aver considerato l'assenza di sequestri, l'estraneità del ricorrente alla maggior parte delle intercettazioni nonché l'assenza di suoi riferimenti alla cocaina nelle poche conversazioni intercettate con il padre e con il [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché vi era prova certa che costoro detenessero cocaina, peraltro in luoghi e tempi diversi da quelli contestati al ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione con ri e imento alla /tit., e. q, , man applicazione dell'ipotesi okt, t lieve di cui al comma 5 dell'art. 7 i censura a motivazione della Corte, che aveva ritenuto la condotta del ricorrente non avulsa dalla complessiva dimensione del traffico di droga gestitgdpl padre. Si ribadisce l'assenza di altri elementi a suo 44,4,K carico diversi dalle pochèVa1òrizzate per il capo 3), come tali inidonei a ricondurre la condotta del ricorrente in tale più ampio contesto illecito. 3. Con memoria trasmessa in previsione della precedente udienza, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo ordine di rilievi appare meramente reiterativo di analoga questione dedotta e disattesa dalla Corte territoriale, che - in piena sintonia con il primo giudice - ha escluso la possibilità di ricondurre la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'alveo del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce dei sequestri di cocaina operati nei confronti degli acquirenti dello stupefacente continuativamente smerciato dal padre del ricorrente e dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 8 della sentenza di primo grado). In altri termini, i giudici di merito hanno concordemente e non illogicamente ritenuto - sulla scorta dei sequestri intervenuti - che con il termine "integratori", insistentemente richiesti da [OSCURATO:PERSONA] Francesco (in prima battuta al [OSCURATO:PERSONA], in seguito all'odierno ricorrente), gli imputati alludessero alla sostanza stupefacente del tipo cocaina. 3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.Com'è noto, una recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (della quale è ad oggi nota la sola informazione provvisoria) ha risolto un contrasto giurisprudenziale del massimo rilievo, rispondendo affermativamente al quesito "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R." (Sez. U, ud. 14/12/2023, Gambacurta). Della decisione delle Sezioni Unite è ovviamente necessario tener conto, anche in assenza del deposito delle motivazioni, avuto riguardo, anzitutto, al marcato ridimensionamento della responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], rispetto all'iniziale ipotesi accusatoria che lo vedeva ben più pesantemente coinvolto nell'attività di narcotraffico coordinata dal padre Francesco: egli è stato invero assolto già in primo grado dai reati di cui ai capi 1 e 2, relativi appunto a cessioni di sostanza per conto del padre, avendo il Tribunale ritenuto insufficienti le risultanze delle intercettazioni. In secondo luogo, va evidenziato che nell'unico residuo episodio, relativo a quantità di stupefacente non determinata, il coinvolgimento dell'odierno ricorrente appare comunque piuttosto marginale, avendo egli dato indicazioni meramente "orientative" sul luogo in cui si sarebbe dovuto cercare la busta gialla che conteneva "la roba". In tale complessivo contesto, e alla luce del principio recentemente affermato dal '[OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni debba essere nuovamente valutata, quanto alla possibilità di ricondurre la sua posizione nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In tal senso, e in tali limiti, deve conseguentemente disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limtatamente alla questione relativa alla applicabilità dell'art. 73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deci
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