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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 1956

Cassazione n. 47724/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1956 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con una pluralità di sentenze.

Ha, in proposito, stimato irrilevante la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] al consumo di stupefacenti, avuto riguardo alla natura dei reati de quibus agitur, tutti consumati tra aprile e settembre 2018, la cui programmazione appare svincolata dalla dedotta condizione di dipendenza.

Sotto altro aspetto, ha ritenuto che la serie di furti commessi tra i mesi di aprile e luglio, accertati con sentenza del Tribunale di Rieti del 23 maggio 2019, si ponga in rapporto di reciproca autonomia con i fatti (rapine e furti) contestati nell'ambito del procedimento suggellato dalla sentenza del Tribunale di Foggia del 23 ottobre 2019, connotati da posteriorità temporale, differente luogo di realizzazione, partecipazione di altri correi e, peraltro, iscritti in una cornice associativa alla quale i primi sono, invece, estranei.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione considerato, in vista dell'apprezzamento dell'unicità del disegno criminoso, la sola condizione di dipendenza, trascurando altri indici — costituiti dall'omogenea offensività delle condotte, dalla consumazione dei reati con sistematicità ed in un arco temporale circoscritto, dalle analoghe modalità della condotta — che, se rettamente applicati e vagliati in combinazione alla dedotta tossicomania, avrebbero dovuto condurre ad un opposto esito dell'istanza.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta carenza di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione circoscritto la propria valutazione ai reati accertati con le sentenze rispettivamente indicate, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., con le lettere b) e c), senza considerare che la richiesta comprendeva anche gli ulteriori reati per cui egli ha riportato condanna, accertati con la sentenza indicata con la lettera a), che, peraltro, non risulta acquisita al fascicolo di causa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo ricorso è fondato e conduce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, restando assorbite, ma non precluse, le censure formulate con il primo.

2. Dall'esame degli atti trasmessi risulta, infatti, che la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto tre diverse pronunzie, una delle quali — quella ivi indicata con la lettera a) — non è stata acquisita dal giudice dell'esecuzione, il quale sarebbe stato, nondimeno, a ciò tenuto ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. perì., che dispone che «Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio».

Rhierato, allora, che l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione ne ha, ovviamente, conformato e delimitato l'oggetto e che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dauno ha omesso ogni cenno alla decisione sopra indicata ed ai reati che con essa sono stati accertati, pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico che qualifica in termini di radicale carenza di motivazione il provvedimento che prescinda dall'esame, previa acquisizione, nel caso di specie omessa, delle decisioni di condanna (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 14822, Dedjonaj, Rv. 281185 - 01; Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta, Rv. 271174 - 01; Sez. 1, n. 19987 del 29/04/2010, Oussaifi, Rv. 247593 - 01).

L'enucleato profilo di illegittimità si riverbera, d'altro canto, sull'intera motivazione dell'ordinanza impugnata, non potendo pronosticarsi, allo stato, se ed in quale misura l'acquisizione e l'esame della pronunzia sub a) avrebbe inciso sull'apprezzamento della sussistenza delle condizioni per riconoscere la continuazione tra i reati accertati con le sentenze rispettivamente indicate, nell'istanza, con le lettere b) e c).

3. Logica conseguenza della precedente considerazione è, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1956 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con una pluralità di sentenze. Ha, in proposito, stimato irrilevante la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] al consumo di stupefacenti, avuto riguardo alla natura dei reati de quibus agitur, tutti consumati tra aprile e settembre 2018, la cui programmazione appare svincolata dalla dedotta condizione di dipendenza. Sotto altro aspetto, ha ritenuto che la serie di furti commessi tra i mesi di aprile e luglio, accertati con sentenza del Tribunale di Rieti del 23 maggio 2019, si ponga in rapporto di reciproca autonomia con i fatti (rapine e furti) contestati nell'ambito del procedimento suggellato dalla sentenza del Tribunale di Foggia del 23 ottobre 2019, connotati da posteriorità temporale, differente luogo di realizzazione, partecipazione di altri correi e, peraltro, iscritti in una cornice associativa alla quale i primi sono, invece, estranei. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione considerato, in vista dell'apprezzamento dell'unicità del disegno criminoso, la sola condizione di dipendenza, trascurando altri indici — costituiti dall'omogenea offensività delle condotte, dalla consumazione dei reati con sistematicità ed in un arco temporale circoscritto, dalle analoghe modalità della condotta — che, se rettamente applicati e vagliati in combinazione alla dedotta tossicomania, avrebbero dovuto condurre ad un opposto esito dell'istanza. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta carenza di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione circoscritto la propria valutazione ai reati accertati con le sentenze rispettivamente indicate, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., con le lettere b) e c), senza considerare che la richiesta comprendeva anche gli ulteriori reati per cui egli ha riportato condanna, accertati con la sentenza indicata con la lettera a), che, peraltro, non risulta acquisita al fascicolo di causa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo ricorso è fondato e conduce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, restando assorbite, ma non precluse, le censure formulate con il primo. 2. Dall'esame degli atti trasmessi risulta, infatti, che la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto tre diverse pronunzie, una delle quali — quella ivi indicata con la lettera a) — non è stata acquisita dal giudice dell'esecuzione, il quale sarebbe stato, nondimeno, a ciò tenuto ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. perì., che dispone che «Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio». Rhierato, allora, che l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione ne ha, ovviamente, conformato e delimitato l'oggetto e che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dauno ha omesso ogni cenno alla decisione sopra indicata ed ai reati che con essa sono stati accertati, pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico che qualifica in termini di radicale carenza di motivazione il provvedimento che prescinda dall'esame, previa acquisizione, nel caso di specie omessa, delle decisioni di condanna (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 14822, Dedjonaj, Rv. 281185 - 01; Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta, Rv. 271174 - 01; Sez. 1, n. 19987 del 29/04/2010, Oussaifi, Rv. 247593 - 01). L'enucleato profilo di illegittimità si riverbera, d'altro canto, sull'intera motivazione dell'ordinanza impugnata, non potendo pronosticarsi, allo stato, se ed in quale misura l'acquisizione e l'esame della pronunzia sub a) avrebbe inciso sull'apprezzamento della sussistenza delle condizioni per riconoscere la continuazione tra i reati accertati con le sentenze rispettivamente indicate, nell'istanza, con le lettere b) e c). 3. Logica conseguenza della precedente considerazione è, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio sopra indicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del
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