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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31750/2025

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23457/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 868/2017 , depositata i l 06/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la CTR dell’Emilia - Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTPdi Bologna n. 20/2013 , depositata il 18/2/2013 .

Bluefi e ld s Sas di [OSCURATO:PERSONA] C aveva impugnato un avviso di accertamento, che aveva recepito un PVC , con cui erano stati ricostruiti indirettamente i ricavi della società ex art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973.

Il maggior reddito era stato imputato per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

L’avviso era stato impugnato solo dalla società.

Nel giudizio di primo grado erano peraltro intervenuti i soci [OSCURATO:PERSONA] ed EstenioMingozzi. 1.1 Per la CTP sussistevano i presupposti per un accertamento analitico-induttivo perché nella gestione economica emergevano incongruenze così gravi da far apparire antieconomica la gestione.

Nel 2008 la redditività dell’impresa rispetto al volume d’affari era statadello 0,03%, pur considerando il contesto favorevole del luogo dove veniva esercitatal’attività di vendita di capi di abbigliamento.

I ricavi dichiarati di euro 727.988,00 dovevano però essere rideterminati in euro 734.850,00 (e non nella somma di euro 802.560 indicata dall’Ufficio), con un incremento di soli euro 7.000,00, tenuto conto delle risultanze diuna consulenza depositata dalla contribuente.La società aveva fornito giustificazioni attendibili sulla particolare congiuntura del 2008 e con un convincente elaborato tecnico,fondato su una dettagliata analisi delle vendite e degli sconti praticati (dal 9 al 56%) , aveva ricostruito l’ effettivo andamento dell’attività. 1.2 Nel proporre l’appello contro la società, l’Agenzia delle e ntrate aveva dedotto di aver ricostruito i maggiori ricavisulla base di dati estrapolati dalla concreta attività esercitata .

Nel rigettare l’impugnazione,il giudice di secondo grado ha osservato che : -disattendendo il metodo adottato dall’Ufficio per l’accertamento dei ricavi non dichiarati, la CTPaveva ritenuto attendibile la ricostruzione fornita con unaconsulenza non contestata; -la presunta differenza dei ricavi individuata dall’Agenzia incide solo per circa il 10% rispetto a quanto emerge daglistudi di settore.

La modesta incidenza non consente ex art. 8, comma 4, d.l. n. 16 del 2012 l’accertamento dell’Ufficio.

2. Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.

3. BluefieldsSas di [OSCURATO:PERSONA] C ha depositato controricorso.

4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle e ntrate lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost e degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 ) c.p.c.

Con l’ atto di appello l’Ufficio aveva illustrato l’evidente antieconomicità del comportamento della società e contestato espressamente la ricostruzione offerta dalla consulenza di parte, che aveva fatto uso di dati non certi.

Con una motivazione apparente la sentenza si è invece limitata a ritenere congrua la motivazione , giungendo ad affermare che la consulenza non era stata contestata.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La CTR ha ritenuto applicabile l’art. 39, comma 2, lett.d - ter), d.P.R. n. 600 del 1973 nonostante l’accertamento di maggiori ricavi fosse avvenuto con metodologia induttiva ordinaria ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e del corrispondente art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e della complessiva inattendibilità delle scritture contabili.

Era evidente antieconomicità della gestione imprenditoriale.

In assenza di una ragionevole giustificazione , avrebbe dovuto concludersi che l’incongruenza cel asse un comportamento fiscalmente illegittimo.

3. Occorre rilevare d’ufficio in via preliminare la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado nei confronti deidue soci della società di persone , per la violazione del l’ art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 .

Mentre nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso della sola società di persone , erano intervenuti con atto d’intervento volontario i due soci, l’appello dell’Agenzia – come del resto anche il ricorso per cassazione - era stato proposto solo contro la società, era stata notificato unicamente alla società e la sentenza èstata pronunciata solo contro la società .

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie pretermesse.

La mancata adozione di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio nei confronti dei soci, in causa inscindibile, determina la nullità del procedimento e della sentenza (Cass. 16137/2023,per l’applicazione del principio in un caso di mancata integrazione del contraddittorio nel secondo grado di giudizio). 3.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.

Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez.

U., 14815/2008: “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (per recenti applicazion i del principio nei confronti di una società in accomandita semplice, Cass. 7026 / 2018 e Cass.33260/2024). 3.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità del “ simultaneus processus ” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

Qualora, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti d’imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni(Cass. 21340/2015, Cass. 26071 / 2015 e Cass.10550/2025). 3.3La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione deiprocessi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici.

In tal e caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio ( Cass. 29843 / 2017, Cass. 2224 / 2021 e Cass.11944/2025).

4. Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio di secondo grado e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rimessione degli attial giudice di appello, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.

P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimettela causa alla Corte di Giustizia Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23457/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 868/2017 , depositata i l 06/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la CTR dell’Emilia - Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTPdi Bologna n. 20/2013 , depositata il 18/2/2013 . Bluefi e ld s Sas di [OSCURATO:PERSONA] C aveva impugnato un avviso di accertamento, che aveva recepito un PVC , con cui erano stati ricostruiti indirettamente i ricavi della società ex art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973. Il maggior reddito era stato imputato per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso era stato impugnato solo dalla società. Nel giudizio di primo grado erano peraltro intervenuti i soci [OSCURATO:PERSONA] ed EstenioMingozzi. 1.1 Per la CTP sussistevano i presupposti per un accertamento analitico-induttivo perché nella gestione economica emergevano incongruenze così gravi da far apparire antieconomica la gestione. Nel 2008 la redditività dell’impresa rispetto al volume d’affari era statadello 0,03%, pur considerando il contesto favorevole del luogo dove veniva esercitatal’attività di vendita di capi di abbigliamento. I ricavi dichiarati di euro 727.988,00 dovevano però essere rideterminati in euro 734.850,00 (e non nella somma di euro 802.560 indicata dall’Ufficio), con un incremento di soli euro 7.000,00, tenuto conto delle risultanze diuna consulenza depositata dalla contribuente.La società aveva fornito giustificazioni attendibili sulla particolare congiuntura del 2008 e con un convincente elaborato tecnico,fondato su una dettagliata analisi delle vendite e degli sconti praticati (dal 9 al 56%) , aveva ricostruito l’ effettivo andamento dell’attività. 1.2 Nel proporre l’appello contro la società, l’Agenzia delle e ntrate aveva dedotto di aver ricostruito i maggiori ricavisulla base di dati estrapolati dalla concreta attività esercitata . Nel rigettare l’impugnazione,il giudice di secondo grado ha osservato che : -disattendendo il metodo adottato dall’Ufficio per l’accertamento dei ricavi non dichiarati, la CTPaveva ritenuto attendibile la ricostruzione fornita con unaconsulenza non contestata; -la presunta differenza dei ricavi individuata dall’Agenzia incide solo per circa il 10% rispetto a quanto emerge daglistudi di settore. La modesta incidenza non consente ex art. 8, comma 4, d.l. n. 16 del 2012 l’accertamento dell’Ufficio. 2. Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. 3. BluefieldsSas di [OSCURATO:PERSONA] C ha depositato controricorso. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle e ntrate lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost e degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 ) c.p.c. Con l’ atto di appello l’Ufficio aveva illustrato l’evidente antieconomicità del comportamento della società e contestato espressamente la ricostruzione offerta dalla consulenza di parte, che aveva fatto uso di dati non certi. Con una motivazione apparente la sentenza si è invece limitata a ritenere congrua la motivazione , giungendo ad affermare che la consulenza non era stata contestata. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La CTR ha ritenuto applicabile l’art. 39, comma 2, lett.d - ter), d.P.R. n. 600 del 1973 nonostante l’accertamento di maggiori ricavi fosse avvenuto con metodologia induttiva ordinaria ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e del corrispondente art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e della complessiva inattendibilità delle scritture contabili. Era evidente antieconomicità della gestione imprenditoriale. In assenza di una ragionevole giustificazione , avrebbe dovuto concludersi che l’incongruenza cel asse un comportamento fiscalmente illegittimo. 3. Occorre rilevare d’ufficio in via preliminare la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado nei confronti deidue soci della società di persone , per la violazione del l’ art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 . Mentre nel giudizio di primo grado, a fronte del ricorso della sola società di persone , erano intervenuti con atto d’intervento volontario i due soci, l’appello dell’Agenzia – come del resto anche il ricorso per cassazione - era stato proposto solo contro la società, era stata notificato unicamente alla società e la sentenza èstata pronunciata solo contro la società . Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie pretermesse. La mancata adozione di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio nei confronti dei soci, in causa inscindibile, determina la nullità del procedimento e della sentenza (Cass. 16137/2023,per l’applicazione del principio in un caso di mancata integrazione del contraddittorio nel secondo grado di giudizio). 3.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008: “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (per recenti applicazion i del principio nei confronti di una società in accomandita semplice, Cass. 7026 / 2018 e Cass.33260/2024). 3.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità del “ simultaneus processus ” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti d’imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni(Cass. 21340/2015, Cass. 26071 / 2015 e Cass.10550/2025). 3.3La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione deiprocessi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici. In tal e caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio ( Cass. 29843 / 2017, Cass. 2224 / 2021 e Cass.11944/2025). 4. Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio di secondo grado e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rimessione degli attial giudice di appello, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimettela causa alla Corte di Giustizia Tri