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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16077/2026

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ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.487/2022 depositata il 03/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21962/2022Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 16077/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.487/2022 depositata il 03/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21962/2022Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 16077/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/05/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 16077/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris