CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannmissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 19 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre mesi tre di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari, nella durata di anni cinque, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di cui agli artt. 223, comma 1, in relazione agli art. 216, comma 1, 219, comma 2 n. 1, Legge fall., nella qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 novembre 2014. 1.1.Si tratta delle vicende inerenti la descritta società, dalla quale, secondo la contestazione, sono state distratte immobilizzazioni materiali e disponibilità liquide, risultanti dall'ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre 2009, mai rinvenute dalla curatela, nonché rispetto alla quale erano stati distrutti o occultati i libri e le scritture contabili, tanto da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando sette vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancata citazione a giudizio di secondo grado (notifica avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato presso l'abitazione, in data 22 dicembre 2016, come da documentazione allegata). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La sentenza di appello non motiverebbe sulle censure mosse rispetto all'omessa indicazione dell'epoca in cui i cespiti sono entrati nel patrimonio della fallita, né verrebbe valutata l'attendibilità del bilancio, dal quale sono desunte le poste attive indicate nella contestazione. Tanto, in quanto l'accertamento della disponibilità dei beni non rinvenuti da parte dell'imputato non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e scritture contabili, dovendo essere valutate le risultanze di queste nel silenzio del fallito (si richiama precedente di questa Corte: Sez. 5, n. 55805 del 3.10.2018). 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo dei reato. Il dolo viene fatto discendere dai silenzio, serbato dall'imputato, sulla destinazione dei beni che si contestano come distratti, ma questo è legittima facoltà dell'imputato, nell'ambito del procedimento penale. Mancherebbe anche la prova che la società, dopo il 2010, abbia continuato ad operare fino alla data del fallimento (intervenuto nel 2014). 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea interpretazione della norma penale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 Legge fai!. Si sanziona l'omesso deposito delle scritture successive al 2009, fino alla dichiarazione di fallimento, del 19 novembre 2014, facendo derivare da tale omesso aggiornamento la distruzione o sottrazione delle scritture medesime. Si osserva, invece, che la società non ha operato dopo il 2009, dunque non vi erano operazioni da indicare nelle scritture contabili. Peraltro, la motivazione pone a carico dell'imputato l'onere di dimostrare l'inesistenza di fatture fino al 2014 e, dunque, della continuazione dell'impresa. In ogni caso, non può farsi derivare, secondo la difesa, dal mancato aggiornamento delle scritture contabili la prova della loro distruzione o sottrazione, sicché la motivazione sarebbe illogica. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale, con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Si sostiene che è sufficiente il dolo generico, diversamente da quanto affermato dal primo giudice e in contrasto con la previsione normativa e la giurisprudenza sul punto. 2.6.Con il sesto motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 217 Legge fall., quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. La censura, proposta con l'atto di appello, non ha trovato risposta nella motivazione della sentenza impugnata/tenuto conto che quella di primo grado aveva, quanto alla contabilità, indicato che il fallito, dopo il 2009, si era disinteressato della contabilità, così prospettando lo stesso giudice di merito un comportamento colposo quanto alla mera mancanza dei libri e scritture, nell'assenza di dolo specifico. 2.7. Con il settimo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio, sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia per la invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si prende in considerazione solo il valore "non ridotto" dei cespiti, ma non si valutano tutti gli elementi ex art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1! ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. L'esame degli atti, consentito tenuto conto del tipo di eccezione formulata (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) consente di rilevare che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'imputato, a mezzo p.e.c., presso il difensore di fiducia Avv. M. Cerino e che, invece, vi è in atti dichiarazione di domicilio da parte di Russo, presso la propria residenza (cfr. verbale del 22 dicembre 2016, presso i Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] allegato anche dalla difesa). Nell'udienza per la quale l'imputato è stato citato dinanzi alla Corte d'appello in data 8 luglio 2020, risulta presente il difensore nella persona del legale di fiducia, lo stesso che ha proposto ii presente ricorso per cassazione, il quale, nel corso della discussione dinanzi alla Corte territoriale, nulla ha osservato in ordine all'irregolarità dell'avvenuta notifica all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio dichiarato. Orbene, si osserva che, circa il tipo di invalidità che si riscontra nel caso in esame, deve rilevarsi che questa Corte nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, M., Rv. 271771) che la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato, mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, rispetto alla quale il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa, rilevabile da circostanze obiettive, di fatto, desumibili dagli atti del processo che evidenzino il carattere effettivo, fiduciario, del rapporto tra imputato e difensore (come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto). Nella specie, dunque, il vizio attenente al luogo in cui è avvenuta la notifica della citazione dell'imputato, alla stregua degli indicati principi, può reputarsi sanato dalla presenza del difensore di fiducia, il medesimo officiato dal Russo, con continuità, per l'impugnazione dinanzi alla Corte territoriale e, successivamente, dinanzi a questa Corte, per la proposizione del presente ricorso, il quale nulla ha eccepito nella prima udienza utile a far valere i! riscontrato vizio della notifica. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' noto invero, il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della disponibilità dei beni, non rinvenuti dagli organi fallimentari, non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e scritture contabili, prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate — anche nel silenzio del fallito — nella loro intrinseca attendibilità. Sicché è richiesto al giudice uno sforzo motivazionale nel senso che la giustificazione dovrà essere congrua, ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 3/10/2018, Rv. 274621). E' stato, infatti, chiarito che la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa ben può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile (come nel caso in cui questo sia stato redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge : Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181). Ciò premesso, si osserva che nel caso in esame la motivazione risulta, nel senso sin qui prospettato, congrua e non manifestamente illogica, tenuto conto che questa fonda non tanto sul dato puro e semplice, risultante dall'ultimo bilancio presentato al 31 dicembre 2009, ma si spinge a considerare il contenuto delle fatture attive e passive emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino all'anno 2014, ultimo in cui l'ente, secondo la ricostruzione in fatto recepita dalle convergenti sentenze di merito, aveva effettivamente operato prima del fallimento. In proposito deve, peraltro, ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione di questi (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, del 2016, Auce.11o, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, •Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv, 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Né tale principio comporta un'effettiva inversione dell'onere probatorio nel processo penale. Va, infatti, richiamata la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso va ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono !a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione, in ragione dell'integrità della garanzia medesima. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Osservazioni che giustificano la solo apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione genericamente resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con !e fisiologiche regole di gestione).1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo va ribadito che l'art. 87, comma 3, Legge fall. (anche prima della sua riforma) pone a carico del fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato, nella procedura civilistica avviata dopo la dichiarazione di fallimento, circa la destinazione dei beni e le risultanze dell'ultimo bilancio depositato, della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, in mot.). In ogni caso, nella specie la Corte territoriale non valorizza soltanto il silenzio, pur significativo nel senso sin qui precisato, serbato dall'amministratore nella procedura fallimentare in ordine alla destinazione dei beni risultanti dall'ultimo bilancio, ma sottolinea l'assenza di documentazione contabile, a partire dal 2010, a fronte del reperimento di fatture attive e passive, sino all'anno 2014, quale dato significativo dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato. La diversa prospettazione proposta dal ricorrente nel senso della carenza di prova circa l'effettiva operatività della società fino alla data del fallimento (intervenuto nel novembre 2014), implicherebbe il riesame di elementi di fatto e probatori, non consentito in sede di legittimità. 1.4. il quarto motivo è inammissibile. La censura pretende di accreditare una diversa, alternativa lettura delle risultanze istruttorie, rispetto a quella derivante dalle convergenti sentenze di merito, circa la circostanza dell'operatività della fallita dopo il 2009, non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv, 253099). Peraltro, si legge nella pronuncia di appello del reperimento di fatture attive e passive emesse dall'ente fino ai 2014, accompagnate dall'assenza di scritture contabili obbligatorie reperite, dunque rilevandosi la non manifesta illogicità delle conclusioni cui giunge il giudice di secondo grado circa l'avvenuta mancata consegna dei libri e delle scritture contabili. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. In tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta la pur non lineare motivazione della Corte territoriale consente di reputare congrua la giustificazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611). Infatti, si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), Legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Applicati gli esposti principi ai caso di specie, si osserva che la Corte territoriale, a fronte di espresso motivo di appello, ha reputato sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, rilevando che, effettivamente, la contestazione ascrive entrambe le condotte al Russo. Dunque, si è correttamente reputato sufficiente, quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 216, n. 2, seconda parte Legge fall., rilevare la mancata produzione delle scritture contabili e la loro omessa consegna agli organi della curatela, accompagnata dalla riscontrata impossibilità di ricostruzione del patrimonio aziendale, tanto che la curatela non era stata messa in condizione di resistere alle domande di insinuazione al passivo, in uno alla volontaria assenza di ogni indicazione sul punto da parte del fallito. 1.6. Il sesto motivo è inammissibile in quanto reiterativo di identico motivo di gravame, cui ia Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e logica, immune da censure di ogni tipo che si ricava, implicitamente, dalla lettura complessiva della motivazione di secondo grado, circa la volontaria mancata consegna delle scritture contabili, con l'evidente scopo di impedire la ricostruzione del volume di affari e del patrimonio della fallita, in uno all'obiettivo di occultare l'avvenuta distrazione di cespiti. Corretta appare, dunque, la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale, non anche quale fattispecie di cui all'art. 217 Legge fall. 1.7. Il settimo motivo attinge la motivazione del trattamento sanzionatorio, sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sia per l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena, su un ragionamento sufficientemente articolato, sebbene stringato, in quanto opera espresso richiamo alle modalità del fatto (al valore dei cespiti sottratti) e alla gravità della condotta. Sicché, alla stregua del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto, il motivo devoluto è inammissibile. Così come inammissibile si appalesa la censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo questo essere giustificato, in base ad entrambe le sentenze di merito, alla stregua della rilevata assenza di elementi favorevoli (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi favorevoli perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità) nonché in base al giudizio di disvalore della condotta cui è giunto il giudice di appello. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.