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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32151/2026

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gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello Trieste confermava la condanna di: - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS), perché, avendo urtato con l'autoveicolo una bicicletta facendo rovinare a terra il conducente, dopo l'incidente, non ottemperava all'obbligo di fermarsi (capo a), nonché per il delitto previsto dall'art. 189, commi 1 e 7 d.

Igs. cit., perché, nelle circostanze descritte, non ottemperava, dopo l'incidente, all'obbligo di prestare assistenza al ciclista, che riportò lesioni personali (guaribili in trentacinque giorni) (capo b); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) perché, dopo la commissione dei delitti di cui ai capi a) e b), sentito a sommarie informazioni, dichiarava falsamente che, dopo l'incidente, era sceso dal veicolo a bordo del quale si trovava con [OSCURATO:PERSONA] e, avendo sentito una persona urlare le parole «Niente, niente», era risalito nella vettura e aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a ripartire (capo c).

2. Per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso entrambi gli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti cinque motivi.

3.1. Violazione dell'art. 189, comma 6, cit., per difetto della prova del dolo e della percezione dell'incidente, nonché vizio di motivazione.

La sentenza ha presunto la consapevolezza dell'investimento e dell'idoneità dell'evento a produrre danni alla persona.

Ma l'art. 189, comma 6, cit. descrive un reato omissivo proprio che richiede un dolo generico, sicché non è sufficiente un mero contatto percepito come di scarsa rilevanza.

Nel caso di specie, dal dibattimento era emerso che: era buio e non c'era illuminazione; la persona offesa cadde nel fosso laterale sottostante al piano stradale; la persona offesa ebbe un disorientamento durato 2/5 minuti; la persona offesa affermò che «l'auto un momento si era fermata» per poi ripartire, ma non fu in grado di riferire con certezza distanze e tempi di arresto.

Dunque, non è stata adeguatamente valutata l'ipotesi che gli imputati avessero percepito un urto di lieve entità e che non avessero visto l'uomo in bicicletta, perché non visibile dal piano stradale.

Inoltre, non si è considerato che [OSCURATO:PERSONA], lungi dal sottrarsi all'identificazione, il giorno dopo, si presentò volontariamente in caserma con il veicolo interessato.

23.2. Violazione dell'art. 189, comma 7, d.

Igs. cit. e vizio di motivazione per mancanza di prova del dolo delle lesioni e dell'effettiva possibilità di prestare soccorso.

Anche sul punto la sentenza ha trascurato che l'obbligo penalmente sanzionato presuppone la percezione dell'incidente o quantomeno la concreta rappresentazione della possibilità che vi siano persone ferite che necessitano di assistenza.

E non ha valutato l'alternativa, plausibile, che gli imputati avessero controllato, ma non avessero visto il ciclista, e che si fossero allontanati ritenendo l'evento privo di conseguenze.

3.3. Travisamento della prova per mancata valutazione delle contraddizioni della persona offesa e dei riscontri oggettivi, nonché motivazione apparente sull'identificazione del veicolo e sulla ricostruzione della dinamica.

Sebbene la sentenza abbia reputato il quadro probatorio «molto chiaro», la persona offesa incorse in incertezze e contraddizioni: riferì di aver perso lucidità per «alcuni minuti» e ciò nondimeno dichiarò di aver visto l'auto «un momento ferma ma che poi andava avanti, senza riuscire ad individuare con certezza la marca e/o il modello, e avendo affermato di non aver visto alcuno discenderne.

I riscontri oggettivi (frammento plastico sul luogo, mancanza della calotta del retrovisore) sono valorizzati come prova forte, senza criticamente vagliarne la valenza dimostrativa, e valutare ipotesi alternative.

3.4. Violazione degli artt. 27 Cost., 111 Cost. ed indebita valorizzazione della versione alternativa e del silenzio dell'imputato, con conseguente rischio di inversione dell'onere probatorio.

La sentenza ha affermato che, pur non essendo configurabile un onere probatorio, è però possibile prospettare un onere di allegazione che, nel caso di specie, non sarebbe stato soddisfatto, avendo gli imputati preferito non rendere a dibattimento una loro precisa versione dei fatti.

In tal modo, si è operata una surrettizia inversione dell'onere della prova, vieppiù in presenza di elementi equivoci (buio, non visibilità della persona offesa, incertezza percettiva, dichiarazioni non univoche della persona offesa).

3.5. Violazione del diritto di difesa per diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore e vizio di motivazione.

La difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 3 novembre 2022, per legittimo impedimento documentato, ma la Corte d'appello ha respinto la richiesta ritenendola tardiva.

Si è però confusa la data del certificato con la conoscenza definitiva dell'impedimento e si è trascurata l'effettiva incidenza dell'assenza del difensore di fiducia sull'esame dei testimoni, attività processuale di centrale importanza che venne compiuta nell'udienza in oggetto.

34. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

4.1. Violazione del diritto di difesa per diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore vizio di motivazione.

Il motivo è sovrapponibile al quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Violazione dell'art. 378 cod. pen. e vizio di motivazione.

I Giudici di merito non hanno dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la falsità del narrato di Popessa, né, soprattutto, la sua concreta idoneità ad ostacolare o deviare le investigazioni.

Al contrario, dagli atti dibattimentali era emerso come [OSCURATO:PERSONA] si fosse presentato spontaneamente il giorno successivo in caserma, agevolando l'identificazione del mezzo.

Non si comprende, dunque, in che cosa sarebbe consistito l'aiuto concretamente prestato né la specifica finalizzazione ad eludere le indagini, la motivazione sul dolo specifico essendo apodittica e congetturale.

4.3. Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sulla pretesa falsità delle dichiarazioni.

Nella sentenza è scritto che la versione del [OSCURATO:PERSONA] fu priva di riscontri e che la risposta «Niente, niente» comunque presuppone la presenza di una persona coinvolta nell'urto.

Ma tale affermazione trascura e/o travisa passaggi decisivi della deposizione della persona offesa, la quale ammise che, dopo l'impatto, si trovò in stato confusionale e che vide l'auto «un po' lontana», precisando di non avere certezza riguardo alla dinamica della sosta.

Non si sarebbe, dunque, potuto asserire che nessuno scese dal veicolo o che il [OSCURATO:PERSONA] poteva verificare le condizioni del ciclista.

4.4. Violazione dei principi di presunzione di innocenza e del diritto al silenzio.

La Corte d'appello ha presupposto un onere di allegazione che si traduce in una inversione dell'onere probatorio, nella misura in cui ha attribuito rilievo al diritto al silenzio come scelta difensiva.

4.5. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte d'appello non ha valorizzato la scelta processuale di presenziare alle udienze e non si è confrontata con gli elementi dedotti dalla difesa (mancanza di precedenti penali di rilievo, condotta processuale, contesto complessivo), preferendo ricorrere a formule stereotipate.

Soprattutto, ha fatto discendere la mancata concessione delle attenuanti generiche da un presupposto (non fu provato che il [OSCURATO:PERSONA] discese dall'auto) che attiene al merito dell'accertamento del fatto e non esaurisce il giudizio sulla personalità del reo e sulla meritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi concernenti il dedotto legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza di primo grado, sono inammissibili.

Anche prescindendo dal fatto che la deduzione non risulta sollevata in appello per il [OSCURATO:PERSONA], essa non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che - sulla scia di quanto già rilevato in primo grado - ha replicato che il certificato risaliva al 21 giugno 2022, ma che fu trasmesso solo il 2 novembre 2022, in vista dell'udienza che si sarebbe tenuta il giorno successivo, sicché la comunicazione era certamente tardiva.

Rappresenta, d'altronde, massima di diritto consolidata quella per cui la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dovuto a motivi di salute deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Corno, Rv. 283851).

Ciò che, nel caso di specie, non può dirsi sia avvenuto.

2. Muovendo, allora, dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i motivi primo, secondo, terzo e quarto di tale impugnazione - tutti attinenti alla responsabilità del ricorrente, anche sotto il profilo dell'onere probatorio - possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono manifestamente infondati.

In modo persuasivo, la sentenza impugnata reputa, infatti, il quadro emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale molto chiaro.

Attribuisce rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, la quale, benché avesse ammesso di aver perso i sensi per una manciata di minuti, affermò di aver visto la macchina ferma e poi ripartire, senza che qualcuno vi fosse risalito.

E alle deduzioni in appello sulle incongruità/incertezze spazio-temporali nelle dichiarazioni della persona offesa, in modo completo e coerente, risponde valorizzando la rottura di una parte dello specchietto (circostanza che non poté passare inosservata e che avrebbe dovuto indurre gli imputati a porsi delle domande) nonché il contrasto tra la versione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] e le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì espressamente di aver udito la una persona affermare «niente e niente».

E chiosa come ciò evidentemente presupponga che qualcuno ci fosse e che quel qualcuno fosse stato coinvolto nell'urto, suggerendo all'imputato, dunque, anche sotto tale aspetto, la necessità di accertarsi delle sue condizioni.

Ne discende l'assenza di qualsivoglia vizio di motivazione in ordine alla dinamica dell'incidente ed anche alla sussistenza del dolo che, in quanto generico, 5ammette di essere declinato anche in chiave di accettazione del rischio, cioè di dolo eventuale. - Né può ipotizzarsi l'eccepita inversione dell'onere probatorio: dovendo, anzi, confermarsi come, in presenza di un quadro, seppur in parte indiziario, comunque fondato su massime di esperienza "robuste", e cioè solidamente ancorato a ricorrenze statistiche, sull'imputato che intenda confutare la validità di tali massime di esperienza nel caso concreto, grava un onere di allegazione che, per tale ragione, è cosa ben diversa rispetto all'inversione dell'onere probatorio.

3. Passando, quindi, ad esaminare i restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], com'è chiarito sin dal capo di imputazione, il delitto di favoreggiamento personale è stato fatto consistere nella falsità delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato, quando egli dichiarò che, dopo l'incidente, scese dal veicolo a bordo del quale si trovava unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e sentì una persona a urlare le parole «Niente, niente», rassicurazione a seguito della quale risalì a bordo della vettura, invitando il [OSCURATO:PERSONA] a ripartire.

La sentenza di primo grado - che, trattandosi di c.d.

"doppia conforme", costituisce con quella impugnata un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - aveva già chiaramente spiegato, le ragioni per cui tali dichiarazioni sono state ritenute inattendibili, ancorandole all'entità del danno che cagionato alla persona offesa - che quindi è irragionevole non avesse chiesto aiuto - e alle già accennate incongruenze logiche del racconto (il [OSCURATO:PERSONA] disse di non aver visto nessuno; i Giudici del Tribunale ne desumono che nemmeno avesse cercato qualcuno; ma allora - si chiedono - come mai avrebbe ricevuto una risposta?).

Con tale motivazione le eccezioni difensive non si erano confrontate in appello e non si sono confrontate nemmeno nel presente giudizio: per il resto, essendo sufficiente ricordare che il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276).

Il secondo motivo è, in conclusione, generico, oltre che manifestamente infondato.

4. Del pari inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente concernenti il mancato conseguimento della prova della sua responsabilità e la lesione del diritto al silenzio. 6Sul punto si noti come l'imputato, in appello, avesse dedotto che lui e il [OSCURATO:PERSONA] non si resero conto che l'evento fu qualcosa di più grave di un contatto privo di conseguenze, avendo la stessa persona offesa precisato di essersi resa conto della situazione solo diversi minuti dopo l'urto (sul momento rimase disorientata), e aggiungendo di aver pensato al rimbalzo di un sasso oppure all'urto contro un ramo.

Il ricorrente aveva aggiunto che, comunque, si fermarono per un periodo un po' più lungo di una sosta breve per sincerarsi che nulla fosse accaduto.

Ma, come già riferito, a Corte d'appello, nel revocare in dubbio la tenuta logica di tale ricostruzione, ha risposto che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni testimoniali, riferì di aver udito una voce gridare «Niente niente», che tale voce presupponeva che qualcuno, evidentemente coinvolto nell'urto, fosse presente, inferendone - in modo affatto convincente - che gli imputati avrebbero dovuto quindi accertarsi delle sue condizioni.

Va da sé che, alla luce di tale quadro probatorio - indiziario, è vero, ma dotato di indiscutibile potenza logica -, il silenzio dell'imputato ben possa assumere il senso di una mancata allegazione di prova contraria.

5. È, infine, inammissibile il quinto motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Ciò detto, la Corte d'appello ha motivatamente esercitato la propria discrezionalità tecnica.

Ha infatti escluso fosse stato dimostrato che l'imputato scese dall'auto: con ciò, peraltro, specificamente replicando alle deduzioni in appello, che invocavano la considerazione della «condotta tenuta in relazione al fatto, dove è provato che il [OSCURATO:PERSONA] è sceso dall'auto per accertarsi di quanto accaduto».

Ha negato rilievo alla scelta processuale di presenziare alle udienze, la cui valorizzazione era del pari invocata in sede di impugnazione.

Ha espresso un giudizio implicito sulla congruità del complessivo trattamento sanzionatorio, posto che - ha concluso - le pene sono state applicate ben sotto la media edittale.

6. Per le ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibile.7 o29-7.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello Trieste confermava la condanna di: - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS), perché, avendo urtato con l'autoveicolo una bicicletta facendo rovinare a terra il conducente, dopo l'incidente, non ottemperava all'obbligo di fermarsi (capo a), nonché per il delitto previsto dall'art. 189, commi 1 e 7 d. Igs. cit., perché, nelle circostanze descritte, non ottemperava, dopo l'incidente, all'obbligo di prestare assistenza al ciclista, che riportò lesioni personali (guaribili in trentacinque giorni) (capo b); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) perché, dopo la commissione dei delitti di cui ai capi a) e b), sentito a sommarie informazioni, dichiarava falsamente che, dopo l'incidente, era sceso dal veicolo a bordo del quale si trovava con [OSCURATO:PERSONA] e, avendo sentito una persona urlare le parole «Niente, niente», era risalito nella vettura e aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a ripartire (capo c). 2. Per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], hanno presentato ricorso entrambi gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti cinque motivi. 3.1. Violazione dell'art. 189, comma 6, cit., per difetto della prova del dolo e della percezione dell'incidente, nonché vizio di motivazione. La sentenza ha presunto la consapevolezza dell'investimento e dell'idoneità dell'evento a produrre danni alla persona. Ma l'art. 189, comma 6, cit. descrive un reato omissivo proprio che richiede un dolo generico, sicché non è sufficiente un mero contatto percepito come di scarsa rilevanza. Nel caso di specie, dal dibattimento era emerso che: era buio e non c'era illuminazione; la persona offesa cadde nel fosso laterale sottostante al piano stradale; la persona offesa ebbe un disorientamento durato 2/5 minuti; la persona offesa affermò che «l'auto un momento si era fermata» per poi ripartire, ma non fu in grado di riferire con certezza distanze e tempi di arresto. Dunque, non è stata adeguatamente valutata l'ipotesi che gli imputati avessero percepito un urto di lieve entità e che non avessero visto l'uomo in bicicletta, perché non visibile dal piano stradale. Inoltre, non si è considerato che [OSCURATO:PERSONA], lungi dal sottrarsi all'identificazione, il giorno dopo, si presentò volontariamente in caserma con il veicolo interessato. 23.2. Violazione dell'art. 189, comma 7, d. Igs. cit. e vizio di motivazione per mancanza di prova del dolo delle lesioni e dell'effettiva possibilità di prestare soccorso. Anche sul punto la sentenza ha trascurato che l'obbligo penalmente sanzionato presuppone la percezione dell'incidente o quantomeno la concreta rappresentazione della possibilità che vi siano persone ferite che necessitano di assistenza. E non ha valutato l'alternativa, plausibile, che gli imputati avessero controllato, ma non avessero visto il ciclista, e che si fossero allontanati ritenendo l'evento privo di conseguenze. 3.3. Travisamento della prova per mancata valutazione delle contraddizioni della persona offesa e dei riscontri oggettivi, nonché motivazione apparente sull'identificazione del veicolo e sulla ricostruzione della dinamica. Sebbene la sentenza abbia reputato il quadro probatorio «molto chiaro», la persona offesa incorse in incertezze e contraddizioni: riferì di aver perso lucidità per «alcuni minuti» e ciò nondimeno dichiarò di aver visto l'auto «un momento ferma ma che poi andava avanti, senza riuscire ad individuare con certezza la marca e/o il modello, e avendo affermato di non aver visto alcuno discenderne. I riscontri oggettivi (frammento plastico sul luogo, mancanza della calotta del retrovisore) sono valorizzati come prova forte, senza criticamente vagliarne la valenza dimostrativa, e valutare ipotesi alternative. 3.4. Violazione degli artt. 27 Cost., 111 Cost. ed indebita valorizzazione della versione alternativa e del silenzio dell'imputato, con conseguente rischio di inversione dell'onere probatorio. La sentenza ha affermato che, pur non essendo configurabile un onere probatorio, è però possibile prospettare un onere di allegazione che, nel caso di specie, non sarebbe stato soddisfatto, avendo gli imputati preferito non rendere a dibattimento una loro precisa versione dei fatti. In tal modo, si è operata una surrettizia inversione dell'onere della prova, vieppiù in presenza di elementi equivoci (buio, non visibilità della persona offesa, incertezza percettiva, dichiarazioni non univoche della persona offesa). 3.5. Violazione del diritto di difesa per diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore e vizio di motivazione. La difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 3 novembre 2022, per legittimo impedimento documentato, ma la Corte d'appello ha respinto la richiesta ritenendola tardiva. Si è però confusa la data del certificato con la conoscenza definitiva dell'impedimento e si è trascurata l'effettiva incidenza dell'assenza del difensore di fiducia sull'esame dei testimoni, attività processuale di centrale importanza che venne compiuta nell'udienza in oggetto. 34. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 4.1. Violazione del diritto di difesa per diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore vizio di motivazione. Il motivo è sovrapponibile al quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Violazione dell'art. 378 cod. pen. e vizio di motivazione. I Giudici di merito non hanno dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la falsità del narrato di Popessa, né, soprattutto, la sua concreta idoneità ad ostacolare o deviare le investigazioni. Al contrario, dagli atti dibattimentali era emerso come [OSCURATO:PERSONA] si fosse presentato spontaneamente il giorno successivo in caserma, agevolando l'identificazione del mezzo. Non si comprende, dunque, in che cosa sarebbe consistito l'aiuto concretamente prestato né la specifica finalizzazione ad eludere le indagini, la motivazione sul dolo specifico essendo apodittica e congetturale. 4.3. Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sulla pretesa falsità delle dichiarazioni. Nella sentenza è scritto che la versione del [OSCURATO:PERSONA] fu priva di riscontri e che la risposta «Niente, niente» comunque presuppone la presenza di una persona coinvolta nell'urto. Ma tale affermazione trascura e/o travisa passaggi decisivi della deposizione della persona offesa, la quale ammise che, dopo l'impatto, si trovò in stato confusionale e che vide l'auto «un po' lontana», precisando di non avere certezza riguardo alla dinamica della sosta. Non si sarebbe, dunque, potuto asserire che nessuno scese dal veicolo o che il [OSCURATO:PERSONA] poteva verificare le condizioni del ciclista. 4.4. Violazione dei principi di presunzione di innocenza e del diritto al silenzio. La Corte d'appello ha presupposto un onere di allegazione che si traduce in una inversione dell'onere probatorio, nella misura in cui ha attribuito rilievo al diritto al silenzio come scelta difensiva. 4.5. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte d'appello non ha valorizzato la scelta processuale di presenziare alle udienze e non si è confrontata con gli elementi dedotti dalla difesa (mancanza di precedenti penali di rilievo, condotta processuale, contesto complessivo), preferendo ricorrere a formule stereotipate. Soprattutto, ha fatto discendere la mancata concessione delle attenuanti generiche da un presupposto (non fu provato che il [OSCURATO:PERSONA] discese dall'auto) che attiene al merito dell'accertamento del fatto e non esaurisce il giudizio sulla personalità del reo e sulla meritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi concernenti il dedotto legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza di primo grado, sono inammissibili. Anche prescindendo dal fatto che la deduzione non risulta sollevata in appello per il [OSCURATO:PERSONA], essa non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che - sulla scia di quanto già rilevato in primo grado - ha replicato che il certificato risaliva al 21 giugno 2022, ma che fu trasmesso solo il 2 novembre 2022, in vista dell'udienza che si sarebbe tenuta il giorno successivo, sicché la comunicazione era certamente tardiva. Rappresenta, d'altronde, massima di diritto consolidata quella per cui la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dovuto a motivi di salute deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Corno, Rv. 283851). Ciò che, nel caso di specie, non può dirsi sia avvenuto. 2. Muovendo, allora, dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i motivi primo, secondo, terzo e quarto di tale impugnazione - tutti attinenti alla responsabilità del ricorrente, anche sotto il profilo dell'onere probatorio - possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono manifestamente infondati. In modo persuasivo, la sentenza impugnata reputa, infatti, il quadro emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale molto chiaro. Attribuisce rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, la quale, benché avesse ammesso di aver perso i sensi per una manciata di minuti, affermò di aver visto la macchina ferma e poi ripartire, senza che qualcuno vi fosse risalito. E alle deduzioni in appello sulle incongruità/incertezze spazio-temporali nelle dichiarazioni della persona offesa, in modo completo e coerente, risponde valorizzando la rottura di una parte dello specchietto (circostanza che non poté passare inosservata e che avrebbe dovuto indurre gli imputati a porsi delle domande) nonché il contrasto tra la versione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] e le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì espressamente di aver udito la una persona affermare «niente e niente». E chiosa come ciò evidentemente presupponga che qualcuno ci fosse e che quel qualcuno fosse stato coinvolto nell'urto, suggerendo all'imputato, dunque, anche sotto tale aspetto, la necessità di accertarsi delle sue condizioni. Ne discende l'assenza di qualsivoglia vizio di motivazione in ordine alla dinamica dell'incidente ed anche alla sussistenza del dolo che, in quanto generico, 5ammette di essere declinato anche in chiave di accettazione del rischio, cioè di dolo eventuale. - Né può ipotizzarsi l'eccepita inversione dell'onere probatorio: dovendo, anzi, confermarsi come, in presenza di un quadro, seppur in parte indiziario, comunque fondato su massime di esperienza "robuste", e cioè solidamente ancorato a ricorrenze statistiche, sull'imputato che intenda confutare la validità di tali massime di esperienza nel caso concreto, grava un onere di allegazione che, per tale ragione, è cosa ben diversa rispetto all'inversione dell'onere probatorio. 3. Passando, quindi, ad esaminare i restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], com'è chiarito sin dal capo di imputazione, il delitto di favoreggiamento personale è stato fatto consistere nella falsità delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato, quando egli dichiarò che, dopo l'incidente, scese dal veicolo a bordo del quale si trovava unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e sentì una persona a urlare le parole «Niente, niente», rassicurazione a seguito della quale risalì a bordo della vettura, invitando il [OSCURATO:PERSONA] a ripartire. La sentenza di primo grado - che, trattandosi di c.d. "doppia conforme", costituisce con quella impugnata un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - aveva già chiaramente spiegato, le ragioni per cui tali dichiarazioni sono state ritenute inattendibili, ancorandole all'entità del danno che cagionato alla persona offesa - che quindi è irragionevole non avesse chiesto aiuto - e alle già accennate incongruenze logiche del racconto (il [OSCURATO:PERSONA] disse di non aver visto nessuno; i Giudici del Tribunale ne desumono che nemmeno avesse cercato qualcuno; ma allora - si chiedono - come mai avrebbe ricevuto una risposta?). Con tale motivazione le eccezioni difensive non si erano confrontate in appello e non si sono confrontate nemmeno nel presente giudizio: per il resto, essendo sufficiente ricordare che il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276). Il secondo motivo è, in conclusione, generico, oltre che manifestamente infondato. 4. Del pari inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente concernenti il mancato conseguimento della prova della sua responsabilità e la lesione del diritto al silenzio. 6Sul punto si noti come l'imputato, in appello, avesse dedotto che lui e il [OSCURATO:PERSONA] non si resero conto che l'evento fu qualcosa di più grave di un contatto privo di conseguenze, avendo la stessa persona offesa precisato di essersi resa conto della situazione solo diversi minuti dopo l'urto (sul momento rimase disorientata), e aggiungendo di aver pensato al rimbalzo di un sasso oppure all'urto contro un ramo. Il ricorrente aveva aggiunto che, comunque, si fermarono per un periodo un po' più lungo di una sosta breve per sincerarsi che nulla fosse accaduto. Ma, come già riferito, a Corte d'appello, nel revocare in dubbio la tenuta logica di tale ricostruzione, ha risposto che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni testimoniali, riferì di aver udito una voce gridare «Niente niente», che tale voce presupponeva che qualcuno, evidentemente coinvolto nell'urto, fosse presente, inferendone - in modo affatto convincente - che gli imputati avrebbero dovuto quindi accertarsi delle sue condizioni. Va da sé che, alla luce di tale quadro probatorio - indiziario, è vero, ma dotato di indiscutibile potenza logica -, il silenzio dell'imputato ben possa assumere il senso di una mancata allegazione di prova contraria. 5. È, infine, inammissibile il quinto motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (ex multis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Ciò detto, la Corte d'appello ha motivatamente esercitato la propria discrezionalità tecnica. Ha infatti escluso fosse stato dimostrato che l'imputato scese dall'auto: con ciò, peraltro, specificamente replicando alle deduzioni in appello, che invocavano la considerazione della «condotta tenuta in relazione al fatto, dove è provato che il [OSCURATO:PERSONA] è sceso dall'auto per accertarsi di quanto accaduto». Ha negato rilievo alla scelta processuale di presenziare alle udienze, la cui valorizzazione era del pari invocata in sede di impugnazione. Ha espresso un giudizio implicito sulla congruità del complessivo trattamento sanzionatorio, posto che - ha concluso - le pene sono state applicate ben sotto la media edittale. 6. Per le ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibile.7 o29-7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris