CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42605/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione dell'art. 507 c.p.p. e vizi di motivazione in merito all'assunzione in primo grado delle prove dalla cui ammissione la parte civile era decaduta, nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al denegato riconoscimento delle esimenti della legittima difesa e dello stato di necessità. 3. Nelle more il difensore dell'imputato ha trasmesso verbale redatto dai Carabinieri di Altamura del 30 settembre 2021 di remissione della querela da parte del procuratore speciale della persona offesa costituitasi parte civile [OSCURATO:PERSONA] e di contestuale accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Posto che il reato è procedibile a querela e che la remissione della stessa, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n. 24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681) e che il ricorrente ha allegato idonea documentazione dell'intervenuta remissione e dell'accettazione, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per la ragione indicata e le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato secondo legge alla quale le parti hanno espressamente rinviato sul punto nel verbale di remissione. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querela e pone le spese del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -,- , — -1-t-e-ogskiere esten