CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23993/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 23727/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Mazzini 134; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale l.r. di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., e AlessandroTorrisi, anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] r a bile e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i mediante pec dei suddetti; -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cassiodoro n. 1/a; - controricorrente - avverso la sentenza n. 955/2020della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 5 giugno2020; Rilevatoche: 23727 /20 20 Il Tribunale di Catania, con sentenza del 13 febbraio 2017, decidendo su cause riunite avviate da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere il risarcimento di danni,l’una nei confronti di studio [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci illimitatamente responsabili Isidoro e [OSCURATO:PERSONA], l’altra nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiamato per garanzia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- rigettava ogni domanda. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva studio [OSCURATO:SOCIETA], i suoi soci e [OSCURATO:PERSONA], nonché la compagnia assicuratrice. Con sentenza del 5 giugno 2020 la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in sei motivi. Si sono difesi con rispettivo controricorso studio [OSCURATO:SOCIETA], Isidoro e [OSCURATO:PERSONA] anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more e UnipolSai AssicurazioniS.p.A. Memoriehanno depositato [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. Per il primo motivo d’appello la corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato superflue tutte le questioni ivi sollevate ritenendo che il danno lamentato da mancata disponibilità delle somme dalla data di omessa istanza di rimborso (2007) a quella di ottenuto rimborso (2016) non fosse stato causato dalla omessa presentazione del modello VR bensì dal diniego dellaAgenzia delle Entratesull’istanza di rimborso. Dopo avere trascritto la relativa parte della motivazione della sentenza d’appello, si argomenta ampiamente(pagine 15-19 del ricorso) p er ricondurla, appunto, a un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.2 Il motivo è palesemente infondato. La valutazione compiuta dal giudice d’appelloè meramente fattuale e riguarda proprio il mancato accoglimento della pretesa di [OSCURATO:PERSONA]: espressamente, la corte territoriale ha affermato infatti che “i danni … non sono da ricollegare alla mancata presentazione del modello VR … a prescindere dalla questione se tale omissione integri o meno una condotta negligente, ma al mancato accoglimento dell’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell’Agenzia delle Entrate”. La corte territoriale, quindi, ha rigettato la domanda proposta sulla base di tale accertamento di fatto, senza incidere sulla sua configurazione giuridica. 2.1Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., prospettando “intervenuto giudicato interno sull’accertamento dell’an debeatur errore professionale determinante il danno da mancato e/o tardivo rimborso del credito Iva ”. Tale violazione di legge sarebbe integrata dalla “medesima statuizione impugnata con il primo motivo di ricorso”, da intendersi nuovamente trascritta; il giudice d’appello avrebbe violato le norme regolanti gli effetti del giudicato interno tra le parti. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato come quello precedente, di cui in effetti è una ulteriore versione. In realtà, come si è visto, il disattendimento della domanda risarcitoria relativa al rimborso del credito Iva 2006 per omessa regolare presentazione del modello VR è stato raggiunto dal giudice d’appello sulla base di un fondamento direttamente ed esclusivamente fattuale, il che non è compatibile con la lesione di un giudicato interno, che include sempre anche profili di diritto, integrando un capo autonomo della decisione (cfr. ex multis Cass. 27196/2006, Cass. 6304/2014 e, più recenti, Cass. ord. 12202/2017, Cass. ord. 24783/2018, Cass. ord. 10760/2019 e Cass. ord. 30728/2022). 3.1Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per motivazione inesistente in quanto apparente per contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili. Riferendosi espressamente alla motivazione relativa al primo motivo di ricorso, la si censura per avere escluso l’idoneità dell’errore professionale a causare i danni lamentati, “attribuendo illogicamente valenza causale esclusiva al diniego del rimborso” da parte della Agenzia delle Entrate. 3.2 Si è evidentemente dinanzi ad una ulteriore censura di merito, e d’altronde il passo motivazionale non presenta alcuna contraddittorietà radicale tra una pluralità di affermazioni inconciliabili, al contrario chiaramente spiegando le ragioni, come già si è detto puramente di fatto, della esclusione del danno. 4.1Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 ss., 2697, 2222 ss. e 1176 c.c. nonché “false applicazioni delle norme disciplinanti il rimborso del credito Iva” di cui al d.p.r. 633/1972 e successive modifiche. Ancora una volta la censura attiene alla “medesima statuizione impugnata con il primo motivo di ricorso (che va intesa come di seguito trascritta)”, contestando l’avere escluso il nesso di causalità tra la condotta dei professionisti e il danno di cui si era chiesto il risarcimento,e invocando la pretesa violazione delle norme di cui in rubrica. Si argomenta, in primis, sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, di cui si riporta un ampio stralcio (ricorso, pagine 24-26), estendendo la censura anche alle argomentazioni del giudice di primo grado e sviluppando il motivo mediante ulteriori estese osservazioni di critica sull’accertamento effettuato (ricorso, pagine 26-31). 4.2 Similmente ai tre motivi precedenti, e pur tentando di schivarne la percezione soprattutto mediante le plurime argomentazioni, soprattutto quelle relative alla normativa tributaria, anche questa censura fonda la sua effettiva sostanza sulla critica a un accertamento puramente fattuale, che in sede di legittimità non è ammissibile. 5.1Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 1223 ss. c.c., 40 e 41 c.p. “nella parte in cui disciplinano i principi che regolano il nesso di causalità tra condotta e evento/danno”. Nuovamente viene riproposta come oggetto della censura la “impugnata statuizione oggetto del primo motivo di ricorso”, e la si critica in relazione all’avere “attribuito efficacia causale esclusiva nella causazione del lamentato danno al diniego dell’Agenzia delle Entrate,asserendo che il diniego si fonda su una erronea interruzione del nesso di causalità. 5.2 In realtà, pur venendo -come in altri motivi - tendenzialmente celato il suo contenuto con il riferimento a norme che sarebbero violate, anche qui, a ben guardare la reale sostanza del motivo, in esso si censura direttamente la valutazione fattuale del giudice di merito sulla assenza di incidenza causale dell’omessa regolare presentazione del modello VR. Ne consegue una evidente inammissibilità. 6.1Il sesto motivo lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 1223 ss. c.c. per omesso riconoscimento del danno da mancata disponibilità della somma in misura corrispondente agli interessi e alla rivalutazione e al maggior danno derivato dall’avere dovuto ricorrere al credito bancario sopportando il costo degli interessi passivi; viene altresì denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Il motivo è alquanto esteso (pagine 32-45 del ricorso) ma ancora una volta si riferisce allo stesso oggetto dei precedenti motivi, da intendersi come trascritto “onde evitare inutili ripetizioni”. Si osserva che il giudice d’appello avrebbe errato nel rigettare il primo motivo d’appello -censurante l’errore del giudice di prime cure “nella parte in cui aveva negato la prova del maggior danno e del nesso di causalità con l’accertato inadempimento” -mirante a rendere risarcibile il danno derivato dalla mancata disponibilità della somma corrispondente al credito Iva dal 2007 al 2016, “sia riconoscendo gli interessi e la rivalutazione da calcolarsi sulla somma del credito IVA di cui la società danneggiata non aveva potuto disporre” in tale periodo “sul debito di valore oggetto della accertata obbligazione risarcitoria”, sia riconoscendo il maggior danno rappresentato dagli interessi passivi corrisposti alla banca. Si trascrive il motivo d’appello (ricorso, pagine 33-41) per sostenere che dalla sua trascrizione sarebbe “facile evincere … come, nel far valere l’erroneità della statuizione di prime cure, l’appellante abbia, addirittura, in parte, invocato l’applicazione dei più restrittiviprincipi nominalistici relativi ai debiti di valuta”, pur trattandosi di debito di valore; il diritto al risarcimento del danno deriverebbe poi automaticamente dall’accertamento dell’inadempimento contrattuale. Se ciò fosse stato seguito dalla corte territoriale si sarebbe riconosciuto quanto indicato più sopra. Segue la citazione di giurisprudenza relativa alla distinzione del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rispetto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (obbligazioni rispettivamente di valuta e di valore), anche a proposito della rivalutazione monetaria, per concludere chela corte territoriale avrebbe errato “nel non accogliere il vero primo motivo d’appello che, in quanto questione assorbita dalla errata statuizione impugnata con i superiori motivi di ricorso, dovrà essere rimessa al giudice di rinvio” se la Suprema Corte non ritenga di poter decidere il merito. 6.2 Il motivo, che come si è visto include un vero e proprio assemblaggio -il che già di per sé lo rende inammissibile, giacché “si rimanda” il giudice della legittimità a estrarre la doglianza che viene riproposta dall’ampio stralcio di otto pagine -, ha comunque per oggetto, come i precedenti motivi del ricorso, la parte della sentenza impugnata che affronta il primo motivo d’appello, disattendendola. A ben guardare, dunque, quest’ultima censura tenta di aggirare l’eventuale esito negativo dei primi cinque motivi. Invero, come già si è detto, a proposito del primo motivo d’appello la corte territoriale ha negato la sussistenza di danni come conseguenza dell’attività dei commercialisti de quibus; non si vede, allora, come sia sostenibile che [OSCURATO:PERSONA] sia stato danneggiato sotto uno specifico profilo -come prospetta questo motivo -, cioè la necessità di ricorrere al credito bancario. Se la condotta dei commercialisti non ha provocato un danno - accertamento, questo, fattuale e qui non censurabile essendo giurisdizione di legittimità -, qualora l’attuale ricorrente sia ricorso al credito bancario non è logicamente una scelta correlata alla condotta dei commercialisti, bensì una scelta assolutamente sua. Anche questo motivo, in conclusione, patisce inammissibilità perché evidentemente eccentrico, oltre che ancora radicato su contestazioni fattuali. 7.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti controricorrenti , liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna laricorrente a rifondere a i contror icorren t i [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali, liquidate in un totale di €3000, oltre a € 200 per gli esborsi eagli accessori di legge, e a rifondere a lla contror icorren t e UnipolSai le spese processuali, liquidate in un totale di € 3800, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la