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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 15146/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. 11 Procuratore Generale della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna che in data 29/9/2023 ha assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 639 comma 2 cod. pen. come contestato nella richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero, "perché il fatto non sussiste", ritenendo l'inidoneità di ripetuti sputi sulla carrozzeria dell'autovettura della parte lesa a ledere il bene protetto, ex art. 49 comma 2 cod. pen. 2.

A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 639 comma 2 cod. pen., 49 comma 2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per aver operato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna una valutazione di inoffensività in concreto, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., che gli era preclusa con lo strumento della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro applicando non correttamente la norma incriminatrice dell'art. 639 cod. pen., che presuppone un'offesa di carattere transitorio all'estetica del bene danneggiato ed all'uso libero ed immediato dello stesso.

3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

5. L'assunto della sentenza impugnata secondo cui la pluralità di sputi sull'autovettura della persona offesa, all'altezza della maniglia, al fine di arrecare disturbo e disgusto alla proprietaria, erroneamente è stato ritenuto non poter configurare alcun pregiudizio al diritto di proprietà della vettura, "posto che con una semplice e subitanea azione di pulitura (un semplice schizzo d'acqua) l'offesa viene ad essere immediatamente e definitivamente cancellata", senza che sia richiesta "un'azione di ripristino di particolare dispendiosità", elemento erroneamente ritenuto caratterizzante sia il diverso reato di danneggiamento che, "seppur con minore intensità", quello di deturpamento o imbrattamento.

La descrizione del fatto operata dal giudice di merito, invece, appare conforme al dettato dell'art. 639 cod. pen., che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, prescinde dai costi di ripristino del bene deturpato o imbrattato.

Il reato di deturpamento o innbrattamento di cosa altrui, previsto dall'art. 639 cod. pen., infatti, si distingue da quello di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. sotto il profilo del deterioramento, perchè produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile, mentre il reato di danneggiamento produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Rv. 232006; così anche Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Rv. 262220).Nemmeno può ritenersi che l'agevole e poco dispendioso ripristino delle condizioni normali del bene imbrattato possa giustificare l'assoluzione del Cernera per l'inoffensività del fatto, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché, come dinanzi anticipato, l'agevole ripristino del bene è connotazione tipica del reato di cui si tratta, che lo distingue dal delitto di danneggiamento, ed in secondo luogo perché, anche in astratto, la valutazione dell'inoffensività della condotta non compete al giudice investito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta (Sez. 3 n. 3914 del 05/12/2013, Rv. 258298).

6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per quanto di competenza.

P.Q.M.

AnnullaFrtento senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP Tribunale Ravenna per quanto di competenza.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 11 Procuratore Generale della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna che in data 29/9/2023 ha assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 639 comma 2 cod. pen. come contestato nella richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero, "perché il fatto non sussiste", ritenendo l'inidoneità di ripetuti sputi sulla carrozzeria dell'autovettura della parte lesa a ledere il bene protetto, ex art. 49 comma 2 cod. pen. 2. A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 639 comma 2 cod. pen., 49 comma 2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per aver operato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna una valutazione di inoffensività in concreto, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., che gli era preclusa con lo strumento della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro applicando non correttamente la norma incriminatrice dell'art. 639 cod. pen., che presuppone un'offesa di carattere transitorio all'estetica del bene danneggiato ed all'uso libero ed immediato dello stesso. 3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 5. L'assunto della sentenza impugnata secondo cui la pluralità di sputi sull'autovettura della persona offesa, all'altezza della maniglia, al fine di arrecare disturbo e disgusto alla proprietaria, erroneamente è stato ritenuto non poter configurare alcun pregiudizio al diritto di proprietà della vettura, "posto che con una semplice e subitanea azione di pulitura (un semplice schizzo d'acqua) l'offesa viene ad essere immediatamente e definitivamente cancellata", senza che sia richiesta "un'azione di ripristino di particolare dispendiosità", elemento erroneamente ritenuto caratterizzante sia il diverso reato di danneggiamento che, "seppur con minore intensità", quello di deturpamento o imbrattamento. La descrizione del fatto operata dal giudice di merito, invece, appare conforme al dettato dell'art. 639 cod. pen., che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, prescinde dai costi di ripristino del bene deturpato o imbrattato. Il reato di deturpamento o innbrattamento di cosa altrui, previsto dall'art. 639 cod. pen., infatti, si distingue da quello di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. sotto il profilo del deterioramento, perchè produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile, mentre il reato di danneggiamento produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Rv. 232006; così anche Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Rv. 262220).Nemmeno può ritenersi che l'agevole e poco dispendioso ripristino delle condizioni normali del bene imbrattato possa giustificare l'assoluzione del Cernera per l'inoffensività del fatto, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché, come dinanzi anticipato, l'agevole ripristino del bene è connotazione tipica del reato di cui si tratta, che lo distingue dal delitto di danneggiamento, ed in secondo luogo perché, anche in astratto, la valutazione dell'inoffensività della condotta non compete al giudice investito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta (Sez. 3 n. 3914 del 05/12/2013, Rv. 258298). 6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per quanto di competenza. P.Q.M. AnnullaFrtento senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP Tribunale Ravenna per quanto di competenza. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA]