CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 22853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22539del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. - Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), appartenente al Gruppo IV A UBI con [OSCURATO:PARTITA_IVA] con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 20, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (MLCLSS74B47 H501H, posta elettronica certificata alessiamelchiorri@ordineavvo- catiroma.org [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata pres- so il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50 (fax n. 06-94534874), in virtù di procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano - Sulmona - L ' Aquila , con sede a L ' Aquila, [OSCURATO:PERSONA] di Pile, [OSCURATO:PERSONA], p. iva e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di L'Aquila (c.f. VRNCLD72B29 A345S -numero tele[OSCURATO:TELEFONO] - indirizzo di posta elettroni- ca certificata [OSCURATO:EMAIL]), e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito a Roma, Via degli Appennini n. 46, giusta procura rilasciata su foglio separato conforme all'originale analogico, rilasciata in esecu- zione della deliberazione di incarico n. 1553 del 14.9.2020. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti P.E.C. ags.rm@ mailcert.avvocaturastato.it), e presso la stessa domiciliato in Ro- ma, via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente nonché contro Fi.R.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domici- liata presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de'Cavalieri n. 11 (Studio ACDLEX), in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e in calce al controricorso, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR n. 68 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di voler ricevere le comu- nicazioni e/o notificazioni ai seguenti recapiti: p.e.c. avvsergiodella- [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n° 1391 depo- sitata il 4 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – premesso di essere cessionaria del credito di euro 103.539,89 vantato dalla Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. per prestazioni sanitarie rese nel dicembre 2004 e nel periodo agosto- dicembre 2005 – otteneva dal T ribunale dell ' Aquila un decreto in- giuntivo contro l'Asl n° 1 Avezzano-Sulmona per l'importo predetto, oltre interessi exd.lgs. n° 231/2002. L'Asl opponeva il monitum, eccependo preliminarmente di non es- sere passivamente legittimata, facendo capo l'obbligazione di pa- gamento alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito contestava la pretesa creditoria, fondata su un contratto del 18 novembre 1999, scaduto e non rinnovato, neanche tacita- mente, stante il divieto dell'art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993. Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] depositava un successivo contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] ed Asl datato 23 marzo 2005. Quindi, Ubi, avuta autorizzazione, chiamava in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (Fira) s.p.a., le quali si costituivano in giudizio eccependo, a loro volta, la propria carenza di legittimazione passiva. 2.-Il Tribunale osservava, anzitutto, che il credito azionato era sta- to parzialmente pagato in corso di lite; giudicava, quindi, inammis- sibile la produzione del secondo contratto nella fase di opposizione; nel merito accoglieva le eccezioni di difetto di legittimazione passi- va di Fira e Regione, sul rilievo che nella fattispecie mancasse del tutto l'accreditamento della struttura privata; infine, rigettava la domanda di condanna dell'Asl, osservando che il contratto del 18 novembre 1999 era scaduto e non poteva nemmeno considerarsi rinnovato in ragione del divieto dell'art. 6 della legge n° 537/1993. 3.- Proponeva appello Ubi F actor in base a quattro motivi (così riassunti a pagina 4 della sentenza): (i) erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non integrabile la domanda formulata in sede monitoria e conseguentemente inam- missibili i documenti prodotti a corredo di tale integrazione; (ii) er- roneità della sentenza predetta nella parte in cui dichiarava il difet- to di legittimazione passiva della Regione, risultando i contratti con quest'ultima conclusi pienamente validi e vincolanti; (iii) erroneità della decisione nella parte in cui dichiarava il difetto di legittimazio- ne passiva della Fira, che risultava invece vincolata in solido per tutti i debiti della Asl; (iv) erroneità dell'esclusione degli interessi commerciali exd.lgs. n° 231/2001. 4.- L ' appello veniva respinto dalla Corte d ' appello aquilana, che – per quello che qui ancora rileva –osservava quanto segue. Il motivo col quale Ubi aveva dedotto l'erroneità della prima sen- tenza, nella parte in cui non aveva considerato che la struttura pri- vata era stata inserita, con delibera n° 265/2000, nell'elenco delle imprese in accreditamento provvisorio e che, pertanto, l'originario contratto del 1999 doveva considerarsi prorogato sino a quello si- glato il 23 marzo 2005, dopo l'accreditamento definitivo, era inam- missibile, non cogliendo l'esatta ratio decidendi della prima senten- Il primo giudice, infatti, aveva disatteso la domanda di Ubi non solo affermando la tardiva produzione del contratto 23 marzo 2005, ma anche rilevando come il contratto del 18 novembre 1999 non po- tesse intendersi prorogato in ragione del divieto ex art. 6 della leg- ge n° 537/1993. Neppure era stata colta l'ulteriore ratio, secondo la quale la possibi- lità di rivendicare il pagamento di prestazioni sanitarie da Regione e Fira presupponeva il rispetto dell'iter normativo previsto dall ' art. 8-quinques del d.lgs. n° 502/1992 e, dunque, l ' accreditamento de- finitivo della struttura, che, per contro, non era stato provato. Pertanto, anche a ritenere fondata l'unica censura svolta da Ubi, concernente l'ammissibilità della modificazione della domanda (for- mulata in sede monitoria sul contratto del 18 novembre 1999, suc- cessivamente prorogato, e poi, invece, sulla allegazione di un nuo- vo titolo contrattuale, quello del 23 marzo 2005), il rigetto della domanda nel merito continuava a fondarsi sulle restanti ragioni esposte dal primo giudice, sopra esaminate. Ad ogni buon conto, era anche utile chiarire, secondo la Corte, che la produzione del nuovo titolo contrattuale era inammissibile, non potendo il ricorrente in monitorio avanzare, in sede di opposizione, domande diverse da quelle formulate nel ricorso. Restava assorbita la questione dell'erronea pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva della Fira: pur dovendosi ritenere che quest'ultima fosse in effetti legittimata passivamente (come già ri- tenuto dalla Corte aquilana in precedenti decisioni, sulla scorta dell'art. 38 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n° 146/1996 e dell'art. 1, de- cimo comma, della d.l. n° 324/1993), la carenza di un contratto rendeva irrilevante la decisione sul punto. Nonostante l'infondatezza della domanda di pagamento, rimaneva pur sempre da decidere, secondo la Corte, la questione del saggio degli interessi, in considerazione del parziale pagamento intervenu- to in corso di causa. La richiesta di interessi ex d.lgs. n° 231/2002 era infondata, in quanto, pur trattandosi di un'obbligazione di valuta (generante in- teressi legali), il rapporto non poteva essere qualificato come tran- sazione commerciale, trattandosi di attività sanitaria socioassisten- ziale di natura pubblicistica, sottratta alla disciplina propria dei rap- porti di commercio. 5.-Ricorre per cassazione Ubi, affidando l'impugnazione a tre mez- Resistono la Regione [OSCURATO:PERSONA], la Fira e l'Asl, che concludono per la reiezione del gravame. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] e Fira. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Preliminarmente va disattesa l ' eccezione, sollevata dalla Re- gione (con adesione dell'Asl), di nullità della notifica del ricorso presso la Regione, in base all'art. 11, secondo comma, r.d. n° 1611/1933, il quale prescrive che la notifica degli atti relativi a cause dinanzi ad Uffici giudiziari della sede di Roma vanno effettua- te presso l'Avvocatura Generale dello Stato. È vero che la notifica alla Regione è stata effettuata da Ubi alla se- de della Regione stessa e presso l'Avvocatura distrettuale dello [OSCURATO:PERSONA] è anche vero che il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previsto in via ordinaria dall'art. 30 dello Statuto della Re- gione [OSCURATO:PERSONA], approvato con legge 22 luglio 1971, n° 480 (non modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n° 9, istitutiva dell'Avvocatura regionale), al pari dell'esercizio della fa- coltà accordata in via generale alle regioni dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n° 103, comportando l'applicabilità dell'intero regime processuale speciale previsto dal r.d. n° 1611 del 1933, consente di estendere anche al presente caso il principio enunciato dalla giu- risprudenza di legittimità in riferimento alle Amministrazioni dello Stato, secondo cui la nullità della notificazione del ricorso per cas- sazione, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anzi- ché presso quella generale, resta sanata, con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura ge- nerale, ma anche dalla costituzione in giudizio di quest'ultima in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (per tutte: Cass. sez. I, 2 marzo 2023, n° 6300). Sicché la costituzione della Regione nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale comporta la sanatoria della nullità predet- 7.-Nel merito. Col primo motivo – rubricato “ Violazione di legge per contrasto all'art. 12 delle Preleggi, agli artt. 645, comma Il, 345, 112, 115e116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c. p.c., non- ché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma I, n. 5 c.p.c. per l'avere la Corte ritenuto inammissibile il primo motivo di appel- lo poiché a suo dire avente ad oggetto una domanda nuova e non proponibile dal convenuto opposto in opposizione a decreto ingiun- tivo, allorquando invece si tratta di domanda connessa a quella ini- zialmente formulata ed involgente la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio” –Ubi sostiene, a fronte delle eccezioni solleva- te dall'Asl con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (di- fetto di legittimazione passiva e inesistenza del titolo della pretesa creditoria in quanto il contratto del 18 novembre 1999 non era sta- to rinnovato), di avere legittimamente controeccepito che il titolo su cui si fondava la pretesa creditoria andava identificato col con- tratto del 23 marzo 2025 stipulato con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e che il precedente contratto del 1999 era posto a base dell'iniziale accredi- tamento provvisorio della Casa di cura. Sicché la Corte di Appello avrebbe del tutto erroneamente ritenuto tale documentazione tardiva, in quanto modificativa della doman- da, senza considerare che in corso di causa la fattura azionata in sede monitoria era stata parzialmente onorata. Col secondo mezzo – intitolato “ Violazione di legge per contrasto all'art. 100, agli artt. 12 Preleggi e 1360 c.c., all'art. 1, comma 10, D.L. 324/1993 poi convertito in Legge 423/1993, all'art. 13 del D. Lgs. 502/92, nonché ancora all'art. 1 comma 180 della Legge 311/2004, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per l'ave- re la Corte ritenuto assorbita la censura inerente l'erroneità della pronuncia in merito al difetto di legittimazione passiva della sola Fi- ra s.p.a., allorquando la stessa si ricava direttamente sia dal prova- to accreditamento provvisorio della Casa di Cura, sia dai contratti sottoscritti, che dalla stretta applicazione delle citate disposizioni normative e dei connessi atti amministrativi” – Ubi fa preliminar- mente osservare che la Corte avrebbe dapprima ritenuto assorbita la questione della legittimazione passiva della Fira, senza nulla ac- certare in ordine alla legittimazione passiva della Regione, e poi avrebbe ribadito il difetto di legittimazione passiva di Fira, sull'er- roneo rilievo che le prestazioni non rientrassero nel periodo di vi- genza contrattuale. Per contro, le precedenti fatture e l'importo di euro 50.734,07 (quest'ultimo pagato in corso di causa) sarebbero stati onorati in base all'art. 10 del contratto tra Regione e Casa di cura cedente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece tenuta al pagamento dei crediti azionati in virtù dell'art. 13 del D. Lgs. 502/92 e del piano di rientro approvato dalla medesima, oggetto di intervenuto accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2007, sotto- scritto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004, ove sarebbe stato imposto alla Regione di accentrare su di essa tutti i pagamenti dovuti alle case di cura creditrici delle singole Asl e ma- turati alla data del 31 dicembre 2007. 8.- Il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione impugnata, e determina il rigetto del primo per mancanza di decisività. La Corte aquilana, infatti, da un lato ha escluso che il credito cedu- to ad Ubi, ove fondato sul contratto 18 novembre 1999, fosse sus- sistente in ragione del divieto di rinnovo tacito dei contratti con la PA introdotto dall'art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993 n° 537 (“E'vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbli- che amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli”); dall'altro, ha ritenuto che, a prescindere dalla questione della tardi- va allegazione e produzione del contratto 23 marzo 2005, mancas- se la prova dell'accreditamento definitivo della società cedente ([OSCURATO:SOCIETA].). Tale accreditamento – stando alla costante giurisprudenza di que- sta Corte – costituisce un elemento imprescindibile, in assenza del quale non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie (per tutte: Cass., sez. I, 2 mar- zo 2023, n° 6300, in fattispecie sovrapponibile alla presente). Ora, la ricorrente, dopo aver rilevato un'incoerenza (peraltro non condivisibile) della motivazione della sentenza, insiste nel predicare la sussistenza del credito invocando l'art. 10 del contratto tra Re- gione e Casa di cura, ma senza aggredire il passaggio motivaziona- le della sentenza nel quale viene esclusa la validità di tale contratto in ragione della mancanza di prova dell'accreditamento definitivo della struttura e, quanto alla Regione, introducendo un fatto nuovo e non risultante dalla sentenza impugnata, ossia il piano di rientro approvato dalla Regione stessa ed oggetto di accordo col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2007, sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180,della Legge 311/2004. Per vero, l'unico passaggio in cui la ricorrente censura la statuizio- ne della Corte che ha ritenuto mancante l'accreditamento è conte- nuto nel penultimo paragrafo del secondo motivo, dove Ubi assume che sarebbe stato “provato l'accreditamento della [OSCURATO:SOCIETA] (…) come già diffusamente argomentato nel precedente motivo”. Tale allegazione non può valere come impugnazione dello snodo motivazionale della sentenza nel quale viene negato l'accredita- mento, in quanto essa consiste in una mera contrapposizione della tesi di Ubi a quella della Corte territoriale, senza una controargo- mentazione. Se poi si va a controllare il primo motivo, nel quale –a dire della ri- corrente, si dovrebbe trovare la diffusa argomentazione circa la sussistenza di tale requisito – si può notare che esso viene fatto derivare dal contratto 23 marzo 2005: tesi, però, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata. Col che è evidente che la negazione dell'accreditamento, predicata dalla Corte, non ha ricevuto alcuna critica per il tramite dei due motivi ora in esame. L'infondatezza del secondo motivo rende superfluo l'esame del pri- mo, in quanto –anche se risolto in favore della ricorrente – sareb- be manifestamente privo di decisività. 9.- Col terzo mezzo (“ Violazione di legge per contrasto agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, nonché agli artt. 1326 e 1360 e ss c.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per l'avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabili alla fattispecie gli inte- ressi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali, nono- stante la diretta applicabilità della norma alla fattispecie in esame”) Ubi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la debenza di interessi al tasso previsto dal d.lgs. n° 231/2002, nono- stante le prestazioni rese avessero natura commerciale. 10.-Il mezzo è fondato. Benché la Corte abbia escluso la validità dei due contratti (in quan- to l'uno era scaduto e non rinnovabile e l'altro concluso senza ac- creditamento) ha poi ritenuto di dover decidere la questione degli interessi sul ritardato pagamento della somma corrisposta in corso di causa, a parziale saldo del dovuto. La contraddittorietà di tale snodo logico (che, da un lato, nega la sussistenza di un credito e dall'altro riconosce gli accessori sull'in- debito pagamento parziale del credito predetto) non è stata censu- rata da alcuna delle parti in causa, con la conseguenza che è ormai passata in giudicato la questione della debenza dell'accessorio (in- teressi), nonostante l'insussistenza del credito capitale. Tanto premesso, osserva la Corte che in tema di prestazioni sanita- rie erogate da strutture private in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha avuto modo di affermare ripe- tutamente che il contratto concluso tra la struttura e l'ente pubblico competente, con cui quest'ultimo abbia assunto l'obbligo di retri- buire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura rese in regime di accreditamento, è riconducibile alla nozio- ne di transazione commerciale risultante dall'art. 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, e comporta pertanto, in caso di ritardo nell'adempimento, l'obbligo di corrispondere gl'interessi mo- ratori nella misura prevista dall'art. 5 del medesimo decreto. Non può condividersi, in contrario, il richiamo della sentenza impu- gnata al diverso orientamento sviluppatosi in riferimento ai crediti dei farmacisti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl, essendo stato chiarito che, a differenza di quelli in esame, questi ultimi non trovano fondamento in una transazione commerciale, ma in un'attività di natura pubblicistica, svolta in esecuzione del rapporto concessorio con il [OSCURATO:PERSONA]- nale, e intesa a realizzare l'interesse collettivo alla tutela della salu- te, nell'esercizio della quale il farmacista opera come componente del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è qualificabile come imprenditore o come soggetto esercente un'atti- vità economica organizzata o una libera professione, ai sensi dello art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2002 (ex multis: Cass., sez. I, 2 marzo 2023, n° 6300, con menzione di altri prece- denti). 11.- La sentenza impugnata va perta