Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 209/1986
ECLI:IT:COST:1986:209
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, con due ordinanze
del 26 novembre 1983, e il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania,
con ordinanza del 31 gennaio 1985, sollevavano questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, il primo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il
secondo anche in relazione all'art. 33.
La norma impugnata ammette a sessioni riservate di esami di
abilitazione gli insegnanti supplenti nelle scuole materne e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, statali, ovvero nominati per durata
almeno annuale nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole
della Regione siciliana, o, rispettivamente negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti, in servizio nel biennio
scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.
2. - Il T.A.R. Puglia ritiene che il legislatore, nell'intento di
sistemare il personale precario docente in dette scuole ed istituti,
selezionando i beneficiari delle sessioni riservate di esami di
abilitazione con il criterio del servizio nel biennio indicato, viola
"i fondamentali principi della uguaglianza e della imparzialità",
senza ragionevole e plausibile giustificacazione. Se infatti si fosse
adottato il criterio della anzianità, maggior servizio prestato, o
della durata e qualità del servizio, maggior servizio in un arco
temporale "sufficientemente e congruamente stabilito", non ne
nascerebbe la discriminazione illogica a danno di chi, pur avendo
insegnato per assai più di un biennio, per mera accidentalità non
coprendo con il suo servizio il biennio tassativamente indicato, è
escluso dall'ammissione agli esami riservati di abilitazione.
Identiche considerazioni svolge il T.A.R. Sicilia.
3. - L'Avvocatura dello Stato, per respingere la censura di norma
irragionevolmente discriminatoria indicizzata all'art. 76, confronta la
norma impugnata con i precedenti artt. 27, primo comma, e 38, primo
comma, che rispettivamente agli insegnanti supplenti privi di
abilitazione della scuola materna e della scuola secondaria che abbiano
svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente all'inizio
dell'anno scolastico 1981 - 82 (oltre a quelli che avendo conseguito in
precedenti concorsi una votazione media non inferiore a 7/10, abbiano
un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, nel medesimo
sessennio) riservano il 50% dei posti nel primo concorso ordinario dopo
l'entrata in vigore della legge. Il concorso ordinario, ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della stessa legge ha effetto abilitante,
sicché la riserva dei posti si pone come beneficio aggiuntivo.
L'art. 76, attribuisce un beneficio ulteriore od alternativo alle
categorie di docenti individuate dagli artt. 27 e 38; nonché un
beneficio unico e minore - la sola abilitazione - ai supplenti nel
biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 privi di servizio con durata approvabile
nel sessennio precedente l'inizio dell'anno scolastico 1981 - 82.
Nella sequenza di tali disposizioni il legislatore appare avere
utilizzato "un criterio molto graduato nel dare rilievo alla dimensione
temporale delle varie situazioni prese in considerazione".
Per l'Avvocatura dello Stato dunque l'art. 76 non dà luogo a
disparità di trattamento in presenza di uguali posizioni giuridiche.
:
1. - L'impugnato art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come
risulta documentalmente dai lavori parlamentari della T [OSCURATO:PERSONA] del Senato della Repubblica in sede deliberante, deriva da
emendamento aggiuntivo all'art. 23 del disegno di legge originario, per
il quale il rappresentante del Governo intervenuto nella commissione
suddetta, suggerì opportuna collocazione in autonomo articolo "al fine
di esplicitare che gli insegnanti supplenti nelle scuole statali e gli
insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute (prese in
considerazione da tali commi) siano ammessi ad apposite sessioni
riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge e da svolgere con le stesse modalità previste dagli
artt. 23 e 25" - Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni - 420,
Istruzione (7ª) venerdì 23 aprile 1982, pag. 81.
La norma impugnata integra il sistema di cui agli artt. 27, primo
comma, e 38, primo comma, i quali provvedono all'assorbimento in ruolo
degli insegnanti precari mediante riserva del 50% dei posti da
conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in
vigore della legge. L'integrazione consiste nell'ammettere a sessioni
riservate di esami di abilitazione gli insegnanti sprovvisti di
abilitazione ma in servizio in qualità di supplenti nel biennio
scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.
La diversità delle situazioni: a) degli insegnanti da ammettere a
concorso per l'immissione in ruolo; e b) di quelli da ammettere agli
esami per il conseguimento della sola abilitazione, giustifica
pienamente il diverso requisito del servizio prestato nel sessennio
antecedente l'anno scolastico 1981 - 82 per i primi, e del servizio nel
biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 per i secondi.
È costante indirizzo di questa Corte (sent. 3 marzo 1966, n. 22)
che quando a situazioni diverse si provveda non con unica e identica
disciplina, non può profilarsi censura in ordine alla violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Nel caso di specie non ricorrono peraltro profili di confligenza
con altri precetti costituzionali richiamati, né con l'art. 33 Cost.,
non essendo precluso agli insegnanti non ammessi alle sessioni
abilitanti riservate di partecipare a quelle ordinarie, né con l'art.
97 Cost. non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla
razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture
scolastiche né criteri incompatibili con il dovere di imparzialità
dell'Amministrazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i giudizi in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n.
270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere