CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1970
Cassazione n. 40416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1984 avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Bari, articolazione di Rutigliano, in data 10.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di rissa loro in rubrica ascritto, assolveva i predetti imputati dal reato in questione, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, lamentando vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, caratterizzato da un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma