CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 1984
Cassazione n. 25621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09-07-1984, avverso la sentenza del 18-11-2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa Marilia bi Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 15 novembre 2018, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere coltivato una piantagione di cannabis indica composta da 30 esemplari con altezza variabile tra 0,50 e 1,70 metri; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] dello Jonio tra il 25 e il 28 agosto 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Renda, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli art. 364 cod. proc. pen. e 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, eccependo l'inutilizzabilità degli esiti della consulenza tecnica effettuata dal Lass, in quanto della stessa non è stato dato avviso né all'indagato, né ai difensori d'ufficio, per cui, essendo stata ormai interamente distrutta la sostanza sequestrata, si imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, stante la impossibilità di procedere a una nuova verifica, nel rispetto delle formalità previste dalla legge. Con il secondo motivo, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, non avendo la Corte di appello fornito risposta alla doglianza difensiva, con cui si era evidenziato che la mera occasionale condotta accertata non poteva portare alla sussistenza del reato contestato, richiedendo lo stesso una abitualità e una pluralità di contributi, nel caso di specie assenti. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, ben potendo il fatto essere qualificato in termini di lieve entità, alla luce dei richiamati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non avendo la Corte di appello tenuto conto del carattere del reo, oltre che delle modalità della condotta e della intensità del dolo. Con il quinto motivo, infine, la difesa invoca la prescrizione del reato. 3. In data 22 febbraio 2022, la difesa ha depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppando in particolare la doglianza sulla riqualificazione giuridica del fatto, che andava inquadrato nella fattispecie di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, anche in ragione della nullità della campionatura, che non consentirebbe di estendere gli esiti dell'accertamento oltre i reperti oggetto di campionamento. Pertanto, andava considerato che sul campione analizzato il titolo complessivo medio era del 2,11%, valore questrilcompatibile con l'invocata derubricazione. È stata infine rinnovata la richiesta di annullamento della sentenza per prescrizione, risalendo il fatto a epoca compresa tra il 25 e il 28 agosto 2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive. Le due sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno invero operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli esiti dell'accertamento investigativo operato nell'agosto 2013 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] dello Ionio, i quali, in occasion diverse, effettuavano dei controlli in i località Oliva, dove notavano, all'internówvun appezzamento di terreno adiacente la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la presenza di una piantagione di cannabis, le cui piante erano in fase di crescita. Al fine di individuare i soggetti che si occupavano della coltivazione, veniva predisposto un sistema di videosorveglianza, le cui immagini consentivano di individuare l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nipote del proprietario del terreno, ripreso mentre distribuiva il concime alle piante di cannabis, pari a 34. Il 31 agosto 2013 interveniva il sequestro del terreno e 16 delle 34 piante estirpate venivano destinate alla campionatura e inviate al Lass di [OSCURATO:PERSONA] per gli accertamenti sulla loro natura e sul contenuto del principio attivo, mentre per le restanti 18 piante veniva autorizzata la distruzione, previo prelevamento dei campioni da conservarsi con le modalità ritenute più opportune e previo avviso agli indagati e al difensore d'ufficio all'uopo nominato. Rispetto alle 16 piante analizzate, veniva accertato un contenuto di principio attivo pari a 54,7 grammi, che avrebbe consentito di ricavare 2.189,2 dosi medie singole. Ciò posto, la Corte di appello, in 'questa parte correggendo l'impostazione del primo giudice, ha rilevato che la mancata produzione in giudizio degli avvisi di legge previsti per la campionatura e la distruzione delle piante (distruzione nuovamente autorizzata dal P.M. con decreto del 30 gennaio 2014) e comunque la mancata attestazione da parte degli agenti che hanno proceduto a tali operazioni dell'esecuzione degli adempimenti formali previsti ex lege imponevano di ritenere fondata l'eccezione difensiva di nullità della campionatura. Tuttavia, ha precisato la Corte territoriale, l'accertamento tecnico eseguito sul campioni formati in violazione delle garanzie difensive di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, doveva essere ritenuto pienamente utilizzabile, ciò in coerenza con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Rv. 272213 e Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258094), che va ribadita in questa sede, secondo cui, in caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso. Alla luce di tale premessa, i giudici di secondo grado hanno ritenuto integrato il reato contestato, e ciò sia in relazione alle 16 piante analizzate, visti gli esiti dei relativi accertamenti, soprattutto rispetto alle dosi medie ricavabili (2.189,2), sia con riferimento alle altre, per le quali è stato evidenziato che, alla luce di quanto constatato dalla P.G., si trattava di piante rigogliose, alte più di due metri, ricche di infiorescenze e dunque in pieno ciclo vegetativo, per cui le stesse dovevano essere ritenute idonee a produrre sostanza drogante, e tanto anche avuto riguardo alle modalità di coltivazione abbastanza professionali della piantagione, collocata in un'area non facilmente accessibile e irrigata con due tubi di gomma. Quanto all'ascrivibilità della condotta al ricorrente, è stato ragionevolmente richiamato (soprattutto dal primo giudice) il fatto che Renda è stato ripreso mentre provvedeva a spargere il concime alle piante, circostanza questa che denota la compartecipazione dell'imputato alle attività di coltivazione illecita. 1.1. Orbene, in quanto scaturito da una disamina non illogica delle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità del reato contestato resiste ampiamente alle censure difensive, dovendosi richiamare, in particolare quanto al profilo oggettivo della condotta, l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27213 del 21/05/2019, Rv. 275877, Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Rv. 270544 e Sez. 3, n. 23881 del 23/02/2016, Rv. 267382), ribadito anche dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624 - 02), secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti, come nel caso di specie, la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza a effetto stupefacente. Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, sostanzialmente ripropositive di questioni, prevalentemente fattuali, che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguate e pertinenti risposte. 2. La medesima conclusione si impone anche rispetto al terzo motivo, dovendosi osservare che anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta vizi di legittimità. Deve richiamarsi in proposito l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017, Rv. 270492 e Sez. 4, n. 30238 del 10/05/2017, Rv. 270190), secondo cui la fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto. Orbene, i giudici di merito (invero più diffusamente il Tribunale, in maniera più sintetica ma non illogica la Corte di appello) si sono posti in sintonia con tale impostazione, valorizzando, al fine di giustificare il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, le caratteristiche della produzione impiantata, il numero elevato e lo sviluppo vegetativo delle piante, nonché gli esiti dell'accertamento tecnico, pur se limitati alle piante analizzate, desumendosi da tali elementi l'esistenza di un'attività di coltivazione non marginale e dunque non qualificabile in termini di lieve entità. Con l'apparato argomentativo delle due conformi sentenze di merito, non manifestamente illogico, il ricorso non si confronta adeguatamente, prospettando una differente valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 3. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità. 3.1. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Peraltro, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. in termini Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono ritenersi non configurabili i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la precedente condanna riportata dall'imputato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per i reati di detenzione di stupefacenti, ricettazione e detenzione di arma clandestina, dovendosi peraltro rilevare che, a fronte di tale rilievo, non risultano adeguatamente prospettati nel ricorso eventuali elementi suscettibili di una positiva e diversa considerazione. 3.2. Rispetto poi alla determinazione della pena, è sufficiente osservare che, come evidenziato dalla Corte di appello, la pena detentiva è stata determinata in misura pari al minimo edittale (2 anni di reclusione), per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore. 4. Quanto infine alla richiesta volta alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, occorre evidenziare che, al momento della decisione gravata (18 novembre 2020), il reato cuntestter, contestato come posto in essere tra il 25 e il 28 agosto 2013, non era prescritto, maturando il relativo termine massimo, pari a 7 anni e 6 mesi di reclusione, a partire dal 25 febbraio 2021. Né rileva il fatto che la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia gravata, essendo la declaratoria di estinzione del reato contestato inibita comunque dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Renda deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara