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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34977/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito ordinario in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Calcio (BG) il 21 giugno 2016 alla pena di mese 5 di arresto e euro 4.500 di ammenda.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto inosservanza della norma processuale.

Il ricorrente lamenta l'omessa citazione per il processo di appello, riepilogando i seguenti passaggi: - alla prima udienza fissata per il 7 ottobre 2020 era stata sollevata l'eccezione della tardività della notifica; - alla successiva udienza del 13 novembre 2020 il processo era stato rinviato per impedimento di uno dei consiglieri alla data del 15 gennaio 2021; - all'imputato era stato notificato, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., il verbale dell'udienza del 7 ottobre con rinvio al 13 novembre 2020, sicché il processo in data 15 gennaio 2021 si era celebrato senza che l'imputato ne fosse a conoscenza; Dall'omessa notifica era derivata una nullità assoluta ed insanabile che aveva travolto tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omesso deposito dell'alcoltest ex art. 366 cod. proc. pen.

L'omesso deposito del verbale contenente i risultati dell'alcoltest avrebbe determinato una nullità relativa che nel caso di specie era stata ritualmente eccepita, con la conseguenza che l'alcoltest avrebbe dovuto essere espunto dal fascicolo e l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla omologazione dell'etilometro.

Lamenta il ricorrente che spetta al Pubblico Ministero l'onere di provare se e quando l'etilometro sia stato omologato, nonché se e quando lo stesso sia stato sottoposto alle prescritte verifiche annuali.

L'accertamento effettuato mediante l'etilometro avrebbe dovuto essere dichiarato invalido, illegittimo e inutilizzabile, in quanto non era stato provato che lo strumento fosse omologato e fosse stato sottoposto alle verifiche annuali: dall'esame del libretto metrologico non emergeva alcuna dichiarazione di conformità dell'apparecchio al tipo omologato, in quanto la dichiarazione presente era priva di numero e data.

2.4. Con il quarto motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei sintomi dell'ebbrezza alcolica.

Il teste Signorelli che viaggiava nella macchina con l'imputato a dibattimento aveva negato che questi avesse bevuto ed ha negato altresì che questi avesse i sintomi della ebbrezza.

2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero dalla disamina degli atti emerge che all'udienza del 7 ottobre 2020 la difesa del ricorrente aveva eccepito la tardività della notifica effettuata solo il giorno precedente ed il processo era stato rinviato al 13 novembre 2020; il verbale dell'udienza contenente la data del rinvio era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen il 28 ottobre 2020, a seguito delle vane ricerche di Rizzetti; all'udienza del 13 novembre 2020, accertata la regolarità della notifica, era stata dichiarata l'assenza dell'imputato ed il processo era stato rinviato al 15 gennaio 2021.

Non si è, pertanto, verificata nessuna nullità quanto alla citazione dell'imputato ed alla corretta instaurazione del contraddittorio.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive" (da ultimo, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, (dep. 29/03/2021) Rv. 280957).

7. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha chiarito che dal libretto nnetrologico relativo all'apparecchio utilizzato per effettuare le prove risultava sia l'originaria omologazione che le successive operazioni di verifica e taratura annuale.

Deve pertanto trovare applicazione il condivisibile orientamento per cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro" (Sez. 4 . 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659).

Il ricorrente si è limitato ad eccepire l'assenza di prova dell'omologazione senza avere assolto all'onere, comunque su di lui gravante, di contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 ).

8. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, con il contestare la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei sintomi dell'ebbrezza alcolica, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di Appello che ha, invece, rilevato come tale stato fosse dimostrato dal certificato in atti e da quanto attestato dagli operanti (i quali avevano riferito della positività al precursore e avevano descritto l'alito vinoso e gli occhi luci del Rizzetti) e ha, pertanto, concluso per la irrilevanza della diversa valutazione operata dal teste Signorelli.

La motivazione della Corte di Appello è coerente con i dati di fatto, esaustiva e logica, mentre la censura in esame è volta ad una rivalutazione di elementi di fatto inammissibile in questa sede.

9. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità della condotta, sui plurimi precedenti e sull'assenza di elementi da valorizzare in senso favorevole all'imputato.

La Corte ha, dunque, adottato un percorso argomentativo che, in quanto non contraddittorio e fondato sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4 V6rL P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 12 lu io 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito ordinario in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Calcio (BG) il 21 giugno 2016 alla pena di mese 5 di arresto e euro 4.500 di ammenda. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto inosservanza della norma processuale. Il ricorrente lamenta l'omessa citazione per il processo di appello, riepilogando i seguenti passaggi: - alla prima udienza fissata per il 7 ottobre 2020 era stata sollevata l'eccezione della tardività della notifica; - alla successiva udienza del 13 novembre 2020 il processo era stato rinviato per impedimento di uno dei consiglieri alla data del 15 gennaio 2021; - all'imputato era stato notificato, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., il verbale dell'udienza del 7 ottobre con rinvio al 13 novembre 2020, sicché il processo in data 15 gennaio 2021 si era celebrato senza che l'imputato ne fosse a conoscenza; Dall'omessa notifica era derivata una nullità assoluta ed insanabile che aveva travolto tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omesso deposito dell'alcoltest ex art. 366 cod. proc. pen. L'omesso deposito del verbale contenente i risultati dell'alcoltest avrebbe determinato una nullità relativa che nel caso di specie era stata ritualmente eccepita, con la conseguenza che l'alcoltest avrebbe dovuto essere espunto dal fascicolo e l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla omologazione dell'etilometro. Lamenta il ricorrente che spetta al Pubblico Ministero l'onere di provare se e quando l'etilometro sia stato omologato, nonché se e quando lo stesso sia stato sottoposto alle prescritte verifiche annuali. L'accertamento effettuato mediante l'etilometro avrebbe dovuto essere dichiarato invalido, illegittimo e inutilizzabile, in quanto non era stato provato che lo strumento fosse omologato e fosse stato sottoposto alle verifiche annuali: dall'esame del libretto metrologico non emergeva alcuna dichiarazione di conformità dell'apparecchio al tipo omologato, in quanto la dichiarazione presente era priva di numero e data. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei sintomi dell'ebbrezza alcolica. Il teste Signorelli che viaggiava nella macchina con l'imputato a dibattimento aveva negato che questi avesse bevuto ed ha negato altresì che questi avesse i sintomi della ebbrezza. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero dalla disamina degli atti emerge che all'udienza del 7 ottobre 2020 la difesa del ricorrente aveva eccepito la tardività della notifica effettuata solo il giorno precedente ed il processo era stato rinviato al 13 novembre 2020; il verbale dell'udienza contenente la data del rinvio era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen il 28 ottobre 2020, a seguito delle vane ricerche di Rizzetti; all'udienza del 13 novembre 2020, accertata la regolarità della notifica, era stata dichiarata l'assenza dell'imputato ed il processo era stato rinviato al 15 gennaio 2021. Non si è, pertanto, verificata nessuna nullità quanto alla citazione dell'imputato ed alla corretta instaurazione del contraddittorio. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive" (da ultimo, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, (dep. 29/03/2021) Rv. 280957). 7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha chiarito che dal libretto nnetrologico relativo all'apparecchio utilizzato per effettuare le prove risultava sia l'originaria omologazione che le successive operazioni di verifica e taratura annuale. Deve pertanto trovare applicazione il condivisibile orientamento per cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro" (Sez. 4 . 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659). Il ricorrente si è limitato ad eccepire l'assenza di prova dell'omologazione senza avere assolto all'onere, comunque su di lui gravante, di contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 ). 8. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, con il contestare la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei sintomi dell'ebbrezza alcolica, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di Appello che ha, invece, rilevato come tale stato fosse dimostrato dal certificato in atti e da quanto attestato dagli operanti (i quali avevano riferito della positività al precursore e avevano descritto l'alito vinoso e gli occhi luci del Rizzetti) e ha, pertanto, concluso per la irrilevanza della diversa valutazione operata dal teste Signorelli. La motivazione della Corte di Appello è coerente con i dati di fatto, esaustiva e logica, mentre la censura in esame è volta ad una rivalutazione di elementi di fatto inammissibile in questa sede. 9. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità della condotta, sui plurimi precedenti e sull'assenza di elementi da valorizzare in senso favorevole all'imputato. La Corte ha, dunque, adottato un percorso argomentativo che, in quanto non contraddittorio e fondato sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4 V6rL P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 12 lu io 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ri
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