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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30036/2026

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o il 25/12/1992 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10313/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 341 bis e 56-337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuta inammissibile la doglianza relativa ad un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, in quanto consistente in deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.Ml7// 5, o -6 - AGO 2026 GrtrniztLj deubio ; 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 25/12/1992 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10313/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 341 bis e 56-337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuta inammissibile la doglianza relativa ad un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, in quanto consistente in deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.Ml7// 5, o -6 - AGO 2026 GrtrniztLj deubio ; 2
Sentenza Cassazione n. 30036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris